benvenuto/a su SNALS - Brindisi
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFSAL
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

Segreteria Provinciale - via Monopoli, 11 - 72100 Brindisi
tel-fax: 0831 528339 - email:puglia.br@snals.it - pec:snalsbrindisi@pec.it

Organigramma SNALS  Sedi SNALS e orari di apertura  Servizi del Patronato  Servizi del CAF Confsal  I legali dello SNALS  L'assicurazione SNALS per gli iscritti 

  Utente_non_iscritto      Visite: 6530792  

HOME PAGE

Torna in Home Page



RICERCA NEL SITO




VISITE AL SITO


Statistiche


Riservato agli amministratori

Pagina di Amministrazione


ARGOMENTI, TEMI E MATERIE


UTILITY

Utilità


La scuola attraverso
gli acronimi

di Carmelo Nesta

L'iter della Buona Scuola
(dal 3/9/14 al 16/7/15)
di Carmelo Nesta







NOTIZIE

Rassegna stampa



QUOTIDIANI OnLine


FORUM


Entra nel Forum



CHAT



Entra in chat



GUESTBOOK

Lascia un messaggio nel guestbook

Lascia un messaggio sul

Lascia un messaggio nel guestbook

dello SNALS di Brindisi


NORMATIVA
08:36:22

FEEDS RSS

FAI LA SOTTOSCRIZIONE AL NOSTRO FEED

SNALS Brindisi

Orizzontescuola

USR A. T. Brindisi

Corriere.it
Notizie


Repubblica.it
Politica


INPS Circolari

INPS Messaggi

NOIPA Messaggi



Continua a leggere le News


  Articolo n. 1100 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 473 letture
RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
Postato Giovedì, 19 Dicembre 2013, ore 21:03:01 da Amministratore

SCUOLA E UNIVERSITÀ

Il personale dirigente, docente, educativo ed ATA della scuola cessato dal servizio può, ai sensi dell’art. 516 del D.L.vo 16/4/94 n. 297 e dell’art. 132 del DPR 10/1/57, n. 3, entro il 15 gennaio di ogni anno, presentare domanda di riammissione in servizio. Le aliquote delle riammissioni in servizio sono stabilite dalla C. M. n. 194 del 20/7/90 .







Tale istanza deve contenere: le indicazioni anagrafiche, la sede di titolarità precedente alla cessazione dal servizio, per i docenti della scuola secondaria la classe di concorso, per il personale ATA il profilo professionale di appartenenza al momento della cessazione, la causa della cessazione stessa, i motivi per cui viene richiesta la riammissione, le sedi di preferenza, l’assenso o diniego ad accettare una assegnazione d’ufficio per indisponibilità nelle sedi richieste, il recapito per eventuali comunicazioni.

La domanda di riammissione in servizio del personale ATA va presentata all’Ufficio Scolastico Regionale della provincia nella quale l’interessato era titolare all’atto della cessazione in servizio anche se la richiesta riguarda una provincia diversa. In tal caso, entro 15 giorni dalla ricezione, l’istanza, corredata da una relazione contenente gli elementi per una sua valutazione, verrà trasmessa all’Ambito Scolastico Territoriale competente che disporrà, la riammissione in servizio in presenza di disponibilità nell’ambito delle massimo 15 preferenze espresse, sul 10% dei posti vacanti dopo le operazioni di mobilità.
Il provvedimento di riammissione in servizio, ha decorrenza dall’a.s. successivo alla data di emissione.

Le domande di riammissione in servizio, debbono essere presentate:
- dal personale dirigente, alla Direzione Scolastica Regionale prescelta;
- dal personale docente, educativo ed A.T.A., alla Direzione Scolastica Regionale nel cui ambito territoriale è ubicata la provincia prescelta ed al dirigente dell’ USP di tale provincia.


Ad ogni buon fine, si precisa che:

a) per i dirigenti scolastici la Funzione Pubblica, appositamente interpellata, ha espresso, tra l’altro, i seguenti pareri:
 - per i dirigenti scolastici collocati in pensione con detta qualifica, la riammissione in servizio opera, come estensione generale della norma relativa a tutta la dirigenza, in presenza di disponibilità di posti vacanti nel ruolo dirigenziale di ex servizio;
 - che alla disponibilità del posto deve accompagnarsi un atto autorizzativo alla nomina, così come avviene anche nelle procedure concorsuali;

b) per il personale ATA, il richiamo dell'art. 132 del D.P.R. n. 3/57, è riportato al punto 10, della lett. g), del 1° comma, dell’art. 146 del CCNL 29/11/2007;

c) il personale riammesso in servizio assume la posizione giuridica ed economica occupata alla data della cessazione del rapporto di lavoro.






Se l'articolo è stato di tuo gradimento, condividilo su Facebook!




 
Login

Inserisci nickname e password
Nickname


Password


Non sei ancora iscritto allo SNALS?
Fai qui la richiesta di iscrizione al Sindacato!
Come utente registrato
potrai sfruttare appieno i servizi offerti dal sito.

Sei già registrato e hai dimenticato la password?
Clicca qui

Links Correlati
· Altre SCUOLA E UNIVERSITÀ
· News by admin


Articolo più letto relativo a SCUOLA E UNIVERSITÀ:
OBBLIGHI DEI DOCENTI IN ASSENZA DEGLI ALUNNI


Stampa/Condividi articolo
 
Pagina stampabile
Pagina Stampabile

Condividi su FB

Condivisione su Facebook


Valutazione Articolo
Punteggio Medio: 0
Voti: 0

Dai un voto a questo articolo:

Eccellente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente


"RIAMMISSIONE IN SERVIZIO" | Login/Crea Account | 0 commenti
I commenti sono di proprietà dell'inserzionista. Noi non siamo responsabili per il loro contenuto.

Commenti NON Abilitati per gli Anonimi, registrati


Amministratore - Webmaster

(Carmelo NESTA)
webmaster@snalsbrindisi.it



PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.18 Secondi
torna su