Bozza della legge di stabilità
2013
vedi
le norme per la scuola
Il testo, approvato martedì, 9 ottobre 2012 dal Governo, si compone
di 14 articoli, due allegati e un elenco
Sommario
Articolo 1 – Risultati differenziali
Articolo 2 – Gestioni previdenziali
Articolo 3 – Riduzioni delle spese rimodulabili ed
ulteriori interventi correttivi dei Ministeri
Articolo 4 – Razionalizzazione e riduzione della spesa
di enti pubblici
Articolo 5 – Riduzione della spesa degli enti
territoriali
Articolo 6 – Razionalizzazione e riduzione della spesa
nel settore sanitario
Articolo 7 – Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni
Articolo 8 – Finanziamento di esigenze indifferibili
Articolo 9 – Trasporto pubblico locale
Articolo 10 – Istituzione dell’Agenzia per la Coesione
Articolo 11 – Riordino degli enti di ricerca
Articolo 12 – Disposizioni in materia di entrate
Articolo 13 – Fondi speciali e tabelle
Articolo 14 – Entrata in vigore
Allegato 1 (articolo 1, comma 1) – Risultati differenziali disegno
di legge di stabilita’
Allegato 2 (articolo 2, commi …) – Trasferimenti alle gestioni
previdenziali
Elenco 1 (articolo 3, comma…) – Riduzioni delle dotazioni
finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Articolo 1 – Risultati differenziali
I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui
all’articolo 11,
comma 3, lettera a), della
legge 31 dicembre 2009,
n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell’allegato
1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico
dello Stato.
Articolo 2 – Gestioni
previdenziali
1. Nell’allegato
2 sono indicati:
a) l’adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato,
ai sensi rispettivamente dell’articolo
37, comma 3, lettera c), della
legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni, dell’articolo
59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e dell’articolo
2, comma 4, della
legge 12 novembre 2011 , n. 183, per l’anno 2013;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2013
in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).
2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14
della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell’allegato 2 sono,
inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono
attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato
dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
Articolo 3 – Riduzioni delle
spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri
1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo
7, comma 15, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono
ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati
nell’elenco n. 3 allegato alla presente legge.
2. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi
correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in
conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
3. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze la disposizione di
cui al comma 4
4.
Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle
autorizzazioni di spesa di cui all’elenco 2, allegato alla presente
legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e
successivi per gli importi ivi indicati
5. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi
di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali le disposizioni di cui ai commi 6 e 7
6. Gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità di voto dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell’
articolo 13 della legge
30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente
ridotti di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. I risparmi
derivanti dal precedente periodo conseguono a maggiori somme
effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto
previsto dal citato articolo 13, comma 1, della
legge n. 152 del 2001
7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione
di cui all’articolo 18, comma 1 lettera a) , del
decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n.
2, è ridotta di 30 milioni di euro per l’anno 2013 e di
11.022.401 di euro annui a decorrere dal 2015.
8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi
da 9 a 20
9.
Al decreto del Presidente
della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 13, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente comma:
“1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente, è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il
giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti
di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al
momento del deposito dello stesso.”
b) all’art. 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2 ter, Il
provvedimento che accoglie la domanda proposta per far valere il
diritto di cui all’articolo 2 della
legge 24 marzo 2001, n.
89 è esente dall’obbligo della registrazione.».
10.
All’articolo 91 del codice di procedura civile, il quarto comma é
sostituito dal seguente comma: «I compensi liquidati dal giudice e
posti carico del soccombente non possono superare il valore
effettivo della causa. I compensi non comprendono le spese.». Le
disposizioni di cui al presente comma e quelle di cui al comma 9
lettera a) si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo
giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
11.
All’articolo 96 del
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a ) il comma 2 é sostituito dal seguente comma:
«2. Con decreto del Ministro della giustizia .e dei Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono determinate:
a)le prestazioni previste al comma 1, le modalità ed i tempi di
effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;
b).il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in
forma di canone annuo forfettario, determinato anche in
considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni
complessivamente effettuate nell’anno precedente.»;
b) il comma 4 è abrogato.
12. L'abrogazione dell'articolo 96 comma 4 del
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ha effetto a decorrere
dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo
art. 96, come modificato dal comma 11 lettera a) del presente
articolo.
13.
All’articolo 22, terzo comma, del
regio decreto 27
novembre 1933 n. 15783 le parole «due titolari e due supplenti
sono magistrati, con qualifica non. inferiore a magistrato di Corte
di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari,
professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso
un’università della Repubblica ovvero presso un istituto superidre.»
sono sostituite dalle seguenti parole: «un titolare e un supplente è
un magistrato in pensione o in servizio, almeno di terza valutazione
di professionalità; due titolari e due supplenti sono professori
ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche
presso un’università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.».
La presente disposizione si applica agli esami di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato banditi successivamente
all'entrata in vigore della presente legge.
14.
All’articolo 1 della
legge. 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 294-bis e’ sostituito
dal seguente comma: «294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione
forzata ì fondi destinati al pagamento di spese per servizi e
forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le
aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici
centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici
giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme
liquidate a norma della
legge 24 marzo 2001, n.
89 di emolumenti e
pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal
Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri»
15.
All’articolo 12, comma 2, del
decreto legge 6, luglio
2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge
15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: «Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente
comma gli istituti penitenziari.»;
b)al comma 2, lettera a), dopo l’ultimo periodo, è inserito il
seguente: «Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al
Ministero della Giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia
penitenziaria»;
c)al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «ed il
Ministero della Giustizia».
16.
A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge la vigilanza
sugli Ordini e Collegi professionali è attribuita ai ministeri di
seguito indicati:
a) al ministero della salute è assegnata la vigilanza sull’Ordine
dei biologi, sull’Ordine dei chimici e sull’Ordine dei tecnologi
alimentari;
b) al ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è
assegnata la vigilanza sull’ordine degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati, sull’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori
forestali e sull’Ordine dei periti agrari e dei periti agrari
laureati;
c) al ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnata la
vigilanza sull’Ordine dei consulenti del lavoro e sull’Ordine degli
assistenti sociali;
d) al Ministero dell’economia e delle finanze è assegnata la
vigilanza sull’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili.
Tutte le attribuzioni in materia elettorale conferite al ministero
della giustizia dalla
legge 18 febbraio .1989, n. 56 e dal
decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 sono attribuite ai
ministero della salute.
17. All’articolo 37 del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) al comma 6, lettera s), sono apportate le seguenti modificazioni
:
- al capoverso c), le parole “euro 1.500″ sono sostituite con “euro
1.800″;
- il capoverso d), è così sostituito “per i ricorsi di cui
all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del
decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando
il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000,00;
per quelle di importo compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro il
contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore
superiore a 1.000.000,00 euro è pari ad euro 6.000;”;
- al capoverso e), primo periodo, le parole “euro 600″ sono
sostituite con “euro 650″;
b) al comma 10:
- dopo le parole “commi 6,” sono aggiunte “lettere da b) a r), “;
- le parole “e amministrativa” sono soppresse;
- in fine, è aggiunto il seguente periodo “Il maggior gettito
derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6,
lettera s), è versato all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e alimentato
con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione
di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.”;
c) il comma 11 è sostituito dal seguente: “Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la
ripartizione in quote delle risorse confluite nel Fondo di cui al
comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria,
all’assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché
all’incentivazione del personale amministrativo appartenente agli
uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al
comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9,
comma 2-bis, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, può
essere, in tutto o in parte, destinata all’erogazione di misure
incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo
9, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge
30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura
amministrativa. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo
periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le
assunzioni del personale di magistratura ordinaria.”;
d) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente; 11-bis. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote
delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10, secondo
periodo, per essere destinate, per un terzo, all’assunzione di
personale di magistratura amministrativa, e, per la restante quota,
nella misura del cinquanta per cento all’incentivazione del
personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che
abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12 anche in deroga
alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del
decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010,
n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento
degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con deliberazione del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, può essere,
in tutto o in parte, destinata all’erogazione di misure
incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo
9, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge
30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura
ordinaria. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo,
è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del
personale di magistratura amministrativa.”;
e) al comma 12, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente “Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della
giustizia ed il Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno,
l’elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31
dicembre, risultano pendenti procedimenti civili ed amministrativi
in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all’anno
precedente. Relativamente ai giudici tributari, l’incremento della
quota variabile del compenso di cui all’articolo 12, comma 3-ter,
del decreto legge 2 marzo
2012, n. 16 convertito con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n.
44, è altresì subordinato, in caso di pronunzia su una istanza
cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il
ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia.”;
f) il comma 13 è sostituito dal seguente “Il Ministro della
Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, e
l’organo di autogoverno della magistratura amministrativa provvedono
al riparto delle somme di cui ai commi 11 e 11-bis tra gli uffici
giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento
dell’arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui ai
commi 11 e 11-bis e tenuto anche conto delle dimensioni e della
produttività di ciascun ufficio.”.
g) al comma 14, primo periodo, dopo le parole “di cui al comma 10″
sono inserite le seguenti: “, secondo periodo”.
h) al comma 15, le parole “del decreto di cui al comma 11″ sono
sostituite dalle seguenti “dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis”.
18. Il contributo di cui all’articolo 13, comma 6-bis, del
decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal
comma 1 lettera a), è aumentato della metà per i giudizi di
impugnazione.
19. Il maggior gettito derivante dall’applicazione dei commi 1,
lettera a), e 2 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato al fondo di cui all’articolo 37, comma 10,
secondo periodo del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito,
con modificazioni, nella
legge 15 luglio 2011, n. 111, come
introdotto dal comma 1, lettera b), terzo alinea.
20. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai
ricorsi notificati successivamente all’entrata in vigore della
presente legge.
21. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai
commi da 22 a 27
22. L’autorizzazione di spesa di cui agli articoli 171 del
decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 del 1967, e successive
modificazioni, è ridotta, a decorrere dall’anno 2013, di un
ammontare pari a 5.287.735 euro annui.
23. A decorrere dall’anno 2013, l’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 658 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è ridotta di un
ammontare pari a 712.265 euro annui.
24. Al fine di dare attuazione ai commi 22 e 23 con decreto del Ministro degli affari
esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze si
provvede all’adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti
economici corrisposti ai sensi dell’articolo 171 del
DPR 5 gennaio 1967, n. 18,
nonché dell’articolo 658 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni,
assicurando comunque la copertura dei posti – funzione all’estero di
assoluta priorità.
25. A decorrere dall’anno 2013, l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 11 della
legge 31 marzo 2005, n.
56 è ridotta per un importo di euro 5.921.258.
26. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 299, è ridotta di euro 10.000.000, per
l’anno 2013, di euro 5.963.544 per l’anno 2014 e di euro 9.100.000 a
decorrere dall’anno 2015 .
27. A decorrere dall’anno 2013, l’autorizzazione di cui all’articolo
3, comma 1, della legge
15 febbraio 1995 n.51 è abrogata.
28. E’ autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall’anno
finanziario 2013, quale contributo all’Investment and Technology
Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49.
norme per la scuola ________________________
29. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
le disposizioni di cui ai commi da 30 a 48.
30.
A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 l’articolo 1, comma
24, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli
assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori
dei servizi generali ed amministrativi.
31.
La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 1 è
effettuata ai sensi dell’art. 52, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il
trattamento previsto per il direttore dei servizi generali
amministrativi al livello iniziale della progressione economica e
quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo
incaricato.
32.
Il personale docente dichiarato dalla commissione medica
permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute
può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medico
collegiale al fine di accertare il recupero dell’idoneità
all’insegnamento. In caso di esito favorevole l’interessato rientra
solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente
e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le
modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla
mobilità del personale docente.
33.
Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica
all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile di cui
all’articolo 19, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono affidate all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale
medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e dell’economia e delle finanze, sentito l’Inps,
da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del
presente articolo.
34.
Al comma 7 dell’articolo 12 del
decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole “può
riservare” sono sostituite dalla seguente: “riserva” e dopo le
parole “alle esigenze della stessa” sono inserite le seguenti:
“risorse finanziarie non inferiori a tre milioni di euro”.
35.
Per l’anno scolastico 2012-2013 l’amministrazione scolastica può
promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse
finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti
della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività
di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento
dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate
specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai
progetti di cui al presente comma avviene a titolo gratuito,
nell’ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione
vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del
servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle
graduatorie a esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605,
lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui
all’articolo 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
36.
All’articolo 19 del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)al comma 5 la parola “Alle” è sostituita da “Nell’anno scolastico
2012/2013 alle”;
b)al comma 5-bis le parole “A decorrere dall’” sono sostituite da
“Nell’”;
c)dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per
l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di
dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed
amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di
cui ai commi 5 e 5-bis come modificati dalla
legge n. 183 del 2011.
37.
All’articolo 404 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato il comma
15.
38.
Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei
concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto
il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a
dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai
sensi dell’articolo 10, comma 5, del
decreto del Presidente
della Repubblica 10 luglio 2008, n.140. I componenti delle
commissioni giudicatrici non possono chiedere l’esonero dal servizio
per il periodo di svolgimento del concorso.
39.
Al comma 3 dell’articolo 75 del
decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, dopo le parole “uffici scolastici
regionali” sono inserite le seguenti parole “o interregionali”.
40.
All’articolo 1, comma 4, lettera f), della
legge 10 marzo 2000, n.
62, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le classi devono
essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono
essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni
stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione
di classi terminali collaterali.”.
41.
All’articolo 193 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è
inserito il seguente comma:
“2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi
esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate
nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune
dell’indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami
presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza
e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella
regione. Eventuali deroghe al superamento dell’ambito regionale,
devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti,
dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di
provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.
L’istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la
domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un
numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni
iscritti e frequentanti l’indirizzo di studio indicato nella domanda
medesima.
42.
A decorrere dal 1° settembre 2013 l’orario di servizio del
personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e di
secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali.
Nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra il personale docente
non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è
utilizzato per la copertura di spezzoni orario disponibili
nell’istituzione scolastica di titolarità e per l’attribuzione di
supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia
titolo nonché per posti di sostegno, purché in possesso del relativo
diploma di specializzazione. Le 24 ore di servizio del personale
docente di sostegno sono dedicate interamente ad attività di
sostegno. L’organico di diritto del personale docente di sostegno è
pari, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2013, a quello dell’anno
scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di tutti i
gradi di istruzione è incrementato di 15 giorni su base annua.
43.
Il
personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione
delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad
esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e
alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la
fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a
sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di
sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a
determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.
44.
All’articolo 5, comma 8, del
decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n.
135, è aggiunto alla fine il periodo “Il presente comma non si
applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente
con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività
didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione
fruire delle ferie. ”
45.
Le disposizioni di cui ai commi dal 42 al 44 non possono essere
derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
46.
All’articolo 26, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono apportate le seguenti modifiche :
a)al primo periodo, le parole “trecento unità” sono sostituite dalle
seguenti “centocinquanta unità”;
b)al secondo periodo le parole “cento unità” sono sostituite dalle
seguenti “cinquanta unità”;
c)al terzo periodo le parole “cento unità” sono sostituite dalle
seguenti “cinquanta unità”.
47.
Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già
adottati ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998,
n. 448, per l’anno scolastico 2012/2013.
48.
Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo
26, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle prerogative sindacali ai
sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto
scuola può essere posto in posizione di comando presso altre
amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico
dell’Amministrazione richiedente.
______________________________________
49. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le
disposizioni di cui ai commi da 50 a 57
50. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 981, della
legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è ridotta di euro 5 milioni per l’anno 2013, di euro 3
milioni per l’anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall’anno
2015.
51. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 3,
della legge 22 dicembre
1986, n. 910 è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall’anno
2013.
52. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 1, del
decreto legge 4 ottobre
1996, n. 517, convertito con modificazioni nella legge
4 dicembre 1996, n. 611 è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere
dall’anno 2013
53. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 39, comma 2,
della legge 1 agosto
2002, n. 166 è ridotta di euro 6.971.242 per l’anno 2013, di
euro 8.441.137 per l’anno 2014, di euro 8.878.999 per l’anno 2015 e
di euro 2.900.000 a decorrere dall’anno 2016.
54.
Gli oneri previsti dall’articolo 585 del codice dell’ordinamento
militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono ridotti di
10.249.763 euro per l’anno 2013 e di 7.053.093 euro a decorrere
dall’anno 2014.
55. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo
delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza
media, è rideterminato in 210 per l’anno 2013 e in 200 a decorrere
dall’anno 2014.
56. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia
navale e le scuole sottufficiali della Marina militare, è fissato in
136 unità a decorrere dall’anno 2013.
57. Al secondo periodo dell’articolo 2, comma 172, del
decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della
legge 24 novembre 2006, n.
286, sostituire le parole «e pari a euro 1.514.000 annui a
decorrere dal 2013» con le seguenti «, pari a euro 2.673.000 per
l’anno 2013 e pari a euro 3.172.000 per l’anno 2014 e pari a euro
3.184.000 annui a decorrere dal 2015».
58. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
per le disposizioni di cui ai commi da 59 a 62
59. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 53,
della legge 12 novembre
2011, n. 183, l’Istituto per lo sviluppo Agroalimentare (ISA)
S.p.A., interamente partecipato dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, è autorizzato a versare
all’entrata dello Stato la somma di euro 16.200.000,00 entro il 31
gennaio 2013, euro 8.900.000,00 entro il 31 gennaio 2014, euro
7.800.000,00 entro il 31 gennaio 2015.
60. La riduzione delle spese di cui all’articolo 8, comma 4, del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n.
135, allegato 3 – Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio
2013 -2015, in 3.631.646.
61. I benefici di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998,
n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli
anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l’anno 2015 e nel 50,3 per
cento a decorrere dall’anno 2016.
62. All’art. 59 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, sostituire le parole: “destinate a
finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici
interventi di contrasto alle crisi di mercato” con le parole:
“versate all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio
2013.”..
63. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per le
disposizioni di cui ai commi da 64 a 65
64.
All’articolo 1, comma 26-ter, del
decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135 sostituire le parole: “al 31 dicembre
2015″ con le parole: “al pagamento dei contributi già concessi alla
medesima data e non ancora erogati ai beneficiari” .
65.
All’articolo 4, comma 85, della
legge 12 novembre 2011,
n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima della parola “accreditate” sono aggiunte le seguenti
parole: “con priorità per quelle”;
b) le parole: “con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali” sono sostituite dalle seguenti: “con uno o più decreti
del Ministro per i beni e le attività culturali”;
c) alla fine è aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni di cui
sopra si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di
tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui
all’articolo 15, comma 3, del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni”.
66. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da
67 a 64
67. Il Ministero della salute, con decreto di natura non
regolamentare entro il 28 febbraio 2013, adotta misure a carattere
dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l’effettivo
livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla
razionalizzazione dell’attività di assistenza sanitaria erogata in
Italia al personale navigante, marittimo e dell’aviazione, in modo
da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione
dei costi dei Servizi di Assistenza Sanitaria.
68. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
6, comma 1, lettera a), della
legge 23 dicembre 1978,
n. 833 è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall’anno
2013.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di
autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza
sanitaria ai cittadini italiani all’estero, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n.618, per la parte non
abrogata dal comma 6, nonché in materia di assistenza sanitaria
transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione
finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla
mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto
previsto dall’articolo 18, comma 7 del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
70. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 4 si provvede
attraverso l’imputazione, tramite le regioni e province autonome, ai
bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti,
dei costi e ricavi connessi rispettivamente all’assistenza sanitaria
dei cittadini italiani all’estero e dei cittadini stranieri in
Italia, da regolarsi in sede di ripartizione delle risorse per la
copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un
sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le
competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla
lettera b) del primo comma dell’articolo 3 del
decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima
decorrenza è abrogata la lettera b) del primo comma dell’articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
72. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 6, per le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai
rispettivi statuti di autonomia.
73. Le modalità applicative dei commi da 4 a 7 del presente articolo
e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento
da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.
74. Dall’attuazione del presente articolo sono previsti risparmi di
spesa quantificati in € 22.000.000 per l’anno 2013, € 30.000.000 per
l’anno 2014 ed € 35.000.000 a decorrere dal 2015.
Articolo 4 – Razionalizzazione
e riduzione della spesa di enti pubblici
1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa
già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di
razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, anche
attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali
di cui all’articolo 18 della
legge 9 marzo 1989, n.
88, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno 2013, risparmi
aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro
annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è stabilito il riparto dell’importo di cui al primo periodo
tra gli enti sopracitati.
2. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all’ articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642,
della legge 27 dicembre
2006, n. 296
Articolo 5 – Riduzione della
spesa degli enti territoriali
1. All’articolo 16, comma 2, del
decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n.
135 sostituire:
a)al primo periodo le parole “1.000 milioni di euro” con le seguenti
“2.000 milioni di euro” e le parole “1.050 milioni di euro” con le
parole “2.050 milioni di euro”;
b)al quarto periodo, le parole “per ciascuna regione, in misura
corrispondente” con le seguenti “per l’importo complessivo di 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2015, per ciascuna regione, in misura
proporzionale”.
2. All’articolo 16, comma 3, del
decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 all’ultimo periodo aggiungere dopo
le parole “dalle predette procedure” le seguenti “incrementati di
500 milioni di euro annui”.
3. Al primo periodo dell’articolo 16, comma 6 del
decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135,
sostituire le parole “2.000 milioni di euro” con “2.500 milioni di
euro” e le parole “2.100 milioni di euro” con “2.600 milioni”.
4. Al primo periodo dell’articolo 16, comma 7 del
decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n.
135, sostituire le parole “1.000 milioni di euro” con “1.200
milioni di euro” e le parole “1.050 milioni di euro” con “1.250
milioni”.
5. Al comma 8 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
“Per gli anni 2013 e 2014, al fine di garantire il rispetto dei
saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di
risorse pari ai trasferimenti soppressi, al netto delle riduzioni
previste dalla legislazione vigente, il Fondo sperimentale di
riequilibrio di cui al comma 3 è determinato sulla base dei predetti
trasferimenti.
6. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, come modificato dalla presente legge, il
Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 del predetto
articolo, è pari, nell’anno 2013, all’importo complessivamente
attribuito ai comuni dal Ministero dell’interno nell’anno 2012, al
netto delle riduzioni previste a carico dello stesso, per il
medesimo anno 2013, dalla legislazione vigente e dalla presente
legge.
Articolo 6 – Razionalizzazione
e riduzione della spesa nel settore sanitario
1. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di
beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica:
a)all’articolo 15, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n.
135, dopo le parole “dalla data di entrata in vigore del
presente decreto” sono inserite le seguenti: “e del 10 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e”;
b)all’articolo 15, comma 13, lettera f), del
decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n.
135, le parole “al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal
2014, al valore del 4,8 per cento” sono sostituite dalle seguenti:
“al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del
4,4 per cento”.
2.In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo, il
livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del
correlato finanziamento, come rideterminato dall’articolo 15, comma
22, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n.
135, è ridotto di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e 1.000
milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione
della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente
comma mediante le procedure previste dall’articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n.
42. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al
predetto articolo 27, l’importo del concorso alla manovra di cui al
presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali.
3 Al comma 51, dell’articolo 1, della
legge 13 dicembre 2010,
n. 220, come modificato dall’articolo 17, comma 4, lettera e),
del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011,
n. 111, al primo e al secondo periodo, le parole: “fino al 31
dicembre 2012″ sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre
2013″.
Articolo 7 – Riduzione di spese
delle pubbliche amministrazioni
1. All’articolo 12 del
decreto legge n. 98 del
2011 convertito con
legge n. 111 del 2011 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di
acquisto di immobili, ferma la verifica del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica, l’emanazione del decreto previsto
dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata
indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del
procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del
demanio, previo rimborso delle spese. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità di attuazione della disposizione.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a
risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di
stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del servizio
sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili
solo ove ne sia comprovata documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità
attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo
è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.
Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con
l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito
internate istituzionale dell’ente.
1-quater. Per l’anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché le autorità indipendenti e la Consob non possono
acquistare immobili né stipulare contratti di locazione passiva
salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia
stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la
disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero
per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito, a decorrere dall’anno 2013, un fondo per il
pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo
Stato ad uno o più fondi immobiliari. La
dotazione del predetto fondo è di 500 milioni di euro per l’anno
2013 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e
di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3.
All’art. 33 del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
L. 15 luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "e comunque non superiore a 2 milioni di
europer l'anno 2012" sono sostituite dalle seguenti "di euro per
l'anno 2012". Nel medesimo comma, dopo il primo periodo è inserito
il seguente: "Per le stesse finalità di cui al precedente periodo è
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013.";
b) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:
8-sexies. "I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al
controllo preventivodella Corte dei conti.
4. Ferme restando le misure di contenimento della
spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e
2014 le amministrazioni pubbliche come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e la consob non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa
sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto di mobili e arredi. La
violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della
responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
5. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 1 sono
versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti
e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non
si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
6. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste
dalle vigenti disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono acquistare
autovetture né possono stipulare contratti di leasing aventi ad
oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a
decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.
7. Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si applicano per gli
acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza
8. L’applicazione delle disposizioni dei commi da
4 a 7
costituisce per le Regioni condizione per l’erogazione da parte
dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all’articolo 2, comma
1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta
condizione avviene ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
9. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo
1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché le autorità
indipendenti e la Consob possono conferire incarichi di consulenza
in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente
motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi
specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La
violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della
responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
10. All’articolo 7, comma 6, lettera c), del
decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo le parole: “e altamente qualificata,” sono aggiunte
le seguenti: “non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga
dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo
fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in
sede di affidamento dell’incarico”.
11. All’articolo 4, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: “Le
medesime società applicano le disposizioni di cui agli articoli 7,
commi 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti,
limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi”.
12. Al fine di garantire la sicurezza informatica, assicurare
l’omogeneità dei sistemi informativi pubblici e promuovere la
razionalizzazione della spesa pubblica in materia informatica,
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture stipula apposita convenzione con il Ministero
dell’Economia e delle finanze per la gestione, anche per il tramite
di propria società in house, della Banca dati nazionale dei
contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del
decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. Con la citata convezione sono regolati la
durata, i compiti, le modalità operative e gestionali del servizio
ed è assicurata la copertura dei relativi costi.
13. L’indirizzo, la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui
al comma 1, sono esercitati dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
14. All’articolo 1, comma 450 della
legge 27 dicembre 2006,
n. 296 al secondo periodo, dopo le parole “gli obblighi” sono
aggiunte le seguenti parole: “e le facoltà” ed è aggiunto in fine il
seguente periodo: “ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure”; dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente:
“Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive
specificità, sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e
servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni,
avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere
dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi
in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il
funzionamento
15. All’articolo 1, comma 449 della
legge 27 dicembre 2006,
n. 296 il periodo “ad esclusione degli istituti e delle scuole
di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie,” è sostituito dal seguente periodo: “ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le
istituzioni educative e le istituzioni universitarie,”
16. All’articolo 1, comma 7 del
decreto legge 6 luglio
2012, n. 95 sono eliminate le seguenti parole: “sul mercato
elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione”.
17. All’articolo 1, comma 13 del
decreto legge 6 luglio
2012, n. 95 dopo le parole “validamente stipulato un” è aggiunta
la seguente parola: “autonomo” e sono eliminate le seguenti parole:
“, proposta da Consip S.p.A.,”.
18. All’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della legge
26 dicembre 1999, n.
488 il periodo “In casi di particolare interesse per
l’amministrazione,” è sostituito dal seguente periodo: “Ove previsto
nel bando di gara,”; prima della parola “condizioni” è aggiunta la
seguente parola “stesse” e sono soppresse le seguenti parole:
“migliorative rispetto a quelle”.
19. All’articolo 1, comma 26 bis del
decreto legge 6 luglio
2012, n. 95 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con quello per la funzione
pubblica, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui
all’articolo 7, comma 4, lettera c) del
decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente
comma”.
20. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti
della Pubblica Amministrazione del Ministero dell’economia e delle
finanze gestito attraverso Consip S.p.A,. possono essere stipulati
uno o più accordi-quadro ai sensi dell’articolo 59 del
decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, per l’aggiudicazione di concessione di
servizi, cui facoltativamente le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono aderire.
21. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 449 e comma
450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, all’articolo 2, comma 574 della
legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e all’articolo 1, comma 7 del
decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, con decreto di natura non regolamentare del
Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31
marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di
servizi nonché la soglia al superamento della quale le
amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedono
alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto
informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
22. Alla Commissione di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, che opera come autorità nazionale
anticorruzione, è preposto un presidente nominato con le forme e le
modalità di cui al medesimo articolo 13, comma 3, su proposta del
Ministro della pubblica amministrazione, del Ministro della
giustizia e del Ministro dell’interno, tra persone di notoria
indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla
corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica
amministrazione. I compensi del presidente e dei componenti della
Commissione sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri nel rispetto dell’articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n.201, convertito in
legge 22 dicembre 2011,
n.214 in modo da garantire l’invarianza complessiva della spesa.
23. La Commissione di cui al comma 1, si avvale, sulla base di intese
con il Ministro dell’economia e delle finanze, della Guardia di
finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai
fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e
all’imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può
richiedere indagini, accertamenti e relazioni all’Ispettorato per la
funzione pubblica.
24. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
25. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio
di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione ed
ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici,
con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, nonché con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti standard tecnici di tali fonti di
illuminazione e misure di moderazione del loro utilizzo fra i quali,
in particolare:
a) spegnimento dell’illuminazione ovvero suo affievolimento, anche
automatico, attraverso appositi dispositivi, durante tutte o parte
delle ore notturne;
b) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o
extraurbane, o anche solo di loro porzioni, nelle quali sono
adottate le misure dello spegnimento o dell’affievolimento
dell’illuminazione, anche combinate fra loro;
c) individuazione dei tratti di rete viaria o di ambiente, urbano ed
extraurbano, ovvero di specifici luoghi ed archi temporali, nei
quali, invece, non trovano applicazione le misure sub b);
d) individuazione delle modalità di ammodernamento degli impianti o
dispositivi di illuminazione, in modo da convergere,
progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di
maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di
illuminazione.
26. Gli enti locali adeguano i loro ordinamenti sulla base delle
disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 1. Le medesime
disposizioni valgono in ogni caso come principi di coordinamento
della finanza pubblica nei riguardi delle regioni, che provvedono ad
adeguarvisi secondo i rispettivi ordinamenti.
27. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell’incremento
dell’efficienza procedimentale, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono soppresse la Commissione tecnica di
verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione
istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC ed è
istituita la Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA,
VAS e AIA che, a decorrere dal suo insediamento, subentra nello
svolgimento delle funzioni già attribuite alle Commissioni soppresse
e nei procedimenti in corso di trattazione presso di esse.
28. La Commissione unica, di cui al comma 1, è composta da 50
esperti. L’incarico dei componenti delle Commissione unica è di
durata triennale, rinnovabile una sola volta. La Commissione è
presieduta, a titolo gratuito, dal Direttore generale competente in
materia di valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che provvede alla
programmazione dei lavori. Con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare,
adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di
funzionamento della Commissione.
29. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i componenti della
Commissione unica sono nominati con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto
dell’equilibrio di genere, tra soggetti dotati di elevata
qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica,
mediante valutazione dei curricula. In sede di prima applicazione,
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede alla nomina dei componenti entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
30. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, è determinato il trattamento economico dei componenti
della Commissione, in ogni caso non superiore all’ottanta per cento
del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS,
composto da una parte a titolo di compenso per l’attività
istruttoria VIA-VAS ed una parte a titolo di compenso per l’attività
istruttoria AIA, nel limite delle risorse annualmente disponibili ai
sensi del comma 7. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al
precedente periodo, il trattamento economico spettante ai componenti
della Commissione unica è pari all’ottanta per cento del trattamento
economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione
tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, a valere
sulle risorse di cui al comma 33.
31. A decorrere dall’insediamento della Commissione unica, sono
abrogati gli articoli 8, ad esclusione del comma 4, e 8-bis del
decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come rispettivamente modificati e integrati
dall’articolo 2, comma 5, lettera b), e comma 6, del
decreto
legislativo 29 giugno 2010, n. 128, nonché gli articoli 9, fatta
eccezione per i commi 4 e 6, e 10 del
DPR n. 90 del 2007 ed
ogni altra disposizione incompatibile con quanto disposto dal
presente articolo.
32. Sino all’insediamento della Commissione unica di cui al presente
articolo, per lo svolgimento delle attività sinora di competenza,
rispettivamente, della Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale – VIA e VAS e della Commissione istruttoria per
l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC, queste ultime
continuano ad operare, in deroga alla soppressione di cui al comma 1
del presente articolo. Le denominazioni “Commissione tecnica di
verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS” e “Commissione
istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC”,
ovunque ricorrano, sono sostituite con la denominazione “Commissione
unica per i procedimenti ambientali VIA, VAS e AIA”.
33. Alla copertura degli oneri per il funzionamento della Commissione
unica, per l’effettuazione delle procedure VIA, VAS e AIA e per le
relative verifiche tecniche, anche in corso d’opera, e le
conseguenti necessità logistiche ed operative, nonché per
l’effettuazione dei rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari
per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata
ambientale, si fa fronte con le risorse previste a legislazione
vigente per la copertura degli oneri per le procedure VIA-VAS e AIA.
34. La verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni della valutazione
di impatto ambientale e dell’autorizzazione integrata ambientale di
competenza statale è effettuata dall’ISPRA. Per la copertura degli
oneri per le verifiche tecniche, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa copertura integrale degli
oneri di funzionamento della Commissione con le modalità di cui al
comma 7, provvede a trasferire all’ISPRA le ulteriori risorse resesi
disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 615, 616 e 617 della
legge 24 dicembre 2007,
n. 244. L’ISPRA programma le attività di verifica nel limite
delle risorse rese disponibili dal Ministero e rendiconta le
attività svolte con le modalità di cui all’articolo 12 del
decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 maggio
2010, n. 123.
35. L’Autorità marittima della navigazione dello Stretto, istituita
ai sensi dell’articolo 8 del
decreto-legge 1 ottobre
2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2007, n.
222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
36. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall’
autorità soppressa, sono attribuiti alla direzione marittima di
Reggio Calabria le funzioni ed i compiti già affidati all’Autorità
Marittima dello Stretto ai sensi del
decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n 128, le competenze
in materia di controllo dell’area VTS dello Stretto di Messina,
istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 ottobre 2008 e di ricerca e soccorso alla vita umana in
mare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662.
37. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti è definito l’assetto funzionale
e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo
delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell’area di
giurisdizione dell’autorità soppressa, nel rispetto dei criteri di
efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di
funzionamento.
38. L’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
39. I permessi fruiti ai sensi dell’art. 33 della
Legge 5 febbraio 1992,
n. 104 a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto
dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001,
ad esclusione di quelli richiesti per patologie del dipendente
stesso o per l’assistenza ai figli o al coniuge, sono retribuiti al
50% ferma restando la contribuzione figurativa.
All’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
1-bis. L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o
rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono
al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche
se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o
dislocazione dei reparti o relative articolazioni
Articolo 8 – Finanziamento di
esigenze indifferibili
1. E’ autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo
italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi Multilaterali
di Sviluppo e del Fondo Globale per l’Ambiente.
2. E’ parte della spesa complessiva di cui al comma 1 la quota dei
seguenti contributi dovuti dall’Italia ai Fondi Multilaterali di
Sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non
coperta dall’ art. 7 comma 2 del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 convertito ……..:
a) International Development Association (IDA) –Banca Mondiale per
euro 1.084.314.640 relativi alla quattordicesima ( IDA 14),
quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione del
fondo;
b) Fondo Globale per l’Ambiente (GEF) per euro 155.990.000 relativi
alla quarta (GEF 4) e quinta (GEF 5) ricostituzione del fondo;
c) Fondo Africano di Sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689 relativi
alla undicesima (AfDF 11) e dodicesima ricostituzione (AfDF 12) del
fondo;
d) Fondo Asiatico di Sviluppo (ADF) per euro 127.571.798 relativi
alla nona (ADF 10) e alla decima ricostituzione (ADF 11 del fondo;
e) Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo per 58.000.000
relativi alla nona ricostituzione del fondo.
f) Fondo Speciale per lo Sviluppo della Banca per lo Sviluppo dei
Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima
ricostituzione del fondo.
3. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione
straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di
programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
RFI S.p.A, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l’anno
2013.
4. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete
infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 500
milioni di euro per l’anno 2013, da destinare prioritariamente alle
esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi ad opere in
corso di realizzazione ai sensi dell’articolo 2, commi 232-234 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione
straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di
programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
ANAS S.p.A, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l’anno
2013.
6. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2013 e di 400
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
7. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori
preliminari, lavori definitivi della nuova linea ferroviaria
Torino-Lione è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per
l’anno 2013, di 100 milioni di euro per l’anno 2014 e di 530 milioni
di euro per l’anno 2015.
8. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione
finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro per l’anno 2013 per
far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla
realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.
9. Per l’attuazione di accordi internazionali in materia di
politiche per l’ambiente marino di cui al
decreto legislativo 13
ottobre 2010, n. 190 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro per l’anno 2015.
10. Il fondo di cui all’art. 4 del decreto-legge del …..n. .., è
incrementato di 130 milioni di euro per l’anno 2013.
11. Al fine di finanziare interventi di natura assistenziale in
favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi
14 e 15, del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del
decreto legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n.
14, e 22 del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n.
135, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno
2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro
dell’economia e delle finanze
12. Al fine di consentire alla Regione Campania l’accesso alle
risorse residue spettanti ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge 15 settembre
1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 novembre 1990,
n. 334, abrogata dall’articolo 24 del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto
2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per
l’anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla
regione.
13. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata
gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio
trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai
sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, della
legge 21 novembre 2000, n.
353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell’interno
con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2013.
14. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento
di attività, già in capo alla Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico, e di competenza del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta
Agenzia disposta dall’articolo 23-quater, comma 9, del
decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa
del predetto Ministero.
15. E’ autorizzato il rifinanziamento della
legge 1 agosto 2002, n.
182 per la partecipazione dell’Italia alla spesa per la
ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a
Bruxelles. La spesa di cui al presente comma, pari a euro
58.131.031, è ripartita in euro 11.818.704 per l’anno 2013, euro
11.647.276 per l’anno 2014 e euro 34.665.051 per l’anno 2015.
16. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2013.
17. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 635, della
legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 47, della
legge 22
dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro
per l’anno 2013.
18. La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di
631.662.000 euro per l’anno 2013.
19. Al fine di realizzare la bonifica dei poligoni militari di tiro
è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle
spese rimodulabili di parte capitale, come definite dall’articolo
21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009,
n. 196,
riferite al Ministero della difesa
20. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all’articolo
3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di 110
milioni di euro per l’anno 2013.
21. Al fine di finanziare interventi urgenti a favore delle
università, delle famiglie, dei giovani, nonché in materia sociale e
per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell’Aquila, è
istituito un apposito fondo con una dotazione di 900 milioni di euro
per l’anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo ed il riparto tra
le anzidette finalità sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.
22. la dotazione del fondo di cui all'art. 6,
comma 2, del decreto legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge
4 dicembre 2008 n. 189, è incrementata in termini di sola cassa
per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2013.
23. Le dotazioni finanziarie della Missione di
spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" sono ridotte
di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro
per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015.
Articolo 9 – Trasporto pubblico
locale
1. L’articolo 16 – bis del
decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n.
135, è cosi sostituito:
“Articolo 16-bis
1. A decorrere dall’anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il
concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il
fondo è alimentato da un importo pari all’ammontare della
compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e
sulla benzina la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale
del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di
previsione dell’entrata, è stabilita entro il 31 gennaio 2013 con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, in misura tale da
assicurare, l’equivalenza della dotazione stessa al risultato della
somma dell’importo di 465 milioni di euro per l’anno 2013, di 443
milioni di euro per l’anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a
decorrere dal 2015, alle risorse del Fondo di cui agli articoli 21,
comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del
decreto
legge n. 201 del 2011, e alle risorse derivanti dalla
compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio e dell’accisa
sulla benzina, previste rispettivamente, dagli articoli 1, commi
295-299, della legge n. 244 del 2007 e 3, comma 12, della
legge 549
del 1995, che sono abrogati dal 1° gennaio 2013, al netto della
quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
del Servizio Sanitario nazionale, di cui all’articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che è sostituita
dall’aumento della compartecipazione all’iva. Conseguentemente,
all’articolo 30, comma 3, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214,
è abrogato il secondo periodo.
2.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2013,
sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire
alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui al
comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del
rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto
pubblico locale e di servizi ferroviari regionali e sono finalizzati
ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e
rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi
medesimi mediante:
a) un’offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per
il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e
costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in
relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e
quantitativo dei servizi a domanda elevata ;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
3. Per l'anno 2012 il Fondo di cui agli articoli
21, comma 3, del
decreto legge n. 98 del
2011 e 30, comma 3 del
decreto
legge n. 201 del 2011 è ripartito sulla base del criterio
storico.
4. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui
al comma 2, le Regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere
assegnazioni di contributi statali destinati ad investimenti o a
servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie
regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il
decreto di cui al comma 2, alla riprogrammazione dei servizi di
trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale,
rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro
centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da
ritenersi diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei
costi dell’infrastruttura, previsto dall’articolo 19, comma 5 del
decreto legislativo n. 422 del 1997 con quelle più idonee a
garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi
e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e
sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già
stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole
regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30
gennaio di ciascun anno, sono ripartite le risorse del fondo di cui
al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli
effetti prodotti dal piano di riprogrammazione di cui al comma 4 dei
servizi nell’anno precedente. Per l’anno 2013 il decreto è emanato
entro il 28 febbraio.
6. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 5, con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito a titolo di
anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento
dello stanziamento del fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite
sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli
anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al
comma 2, lettera e). La relativa erogazione a favore delle regioni a
statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.
7. A decorrere dal 1° gennaio le aziende di trasporto pubblico
locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse
regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza
semestrale all’Osservatorio istituito ai sensi dell’art. 1, comma
300, della legge n. 244 del 2007 i dati economici e trasportistici
che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere. I dati dovranno
essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro dell’interno.
I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio
non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e
ferroviario che non trasmettono tali dati, secondo le modalità
indicate.
8.Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a
finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario. Il monitoraggio sui costi e sulle
modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione
è svolto dall’Osservatorio di cui al comma 7, in conformità con il
decreto di cui al comma 2.
9. La regione non può avere completo accesso al fondo di cui al
comma 1, se non assicura l’equilibrio economico della gestione e l’appropriatezza
della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite, per
l’ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei
servizi, anche con la previsione della eventuale nomina di
commissari ad acta,
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e società
regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale,
c) le verifiche sull’attuazione del piano e dei relativi programmi
operativi, anche con la eventuale nomina di commissari ad acta.”
Articolo 10 – Istituzione
dell’Agenzia per la Coesione
1. È istituita l’Agenzia per la Coesione, sottoposta alla
vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. L’Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare,
amministrativa, finanziaria e contabile ed ha sede legale in Roma.
3. L’Agenzia per la Coesione interviene nella promozione dello
sviluppo economico e della coesione economica, sociale e
territoriale e nella rimozione degli squilibri economici, sociali,
istituzionali e amministrativi del Paese al fine di favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, nel rispetto del
Trattato dell’Unione Europea e in coerenza dell’articolo 119 comma 5
e articolo 3 comma 2 della
Costituzione italiana e.
4. All’Agenzia sono conferiti tutte le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo e della coesione economica, sociale e territoriale,
nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi conseguenti,
esercitati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del combinato disposto
di cui all’articolo 24- lettera c), del
decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, all’articolo 1, comma 2, del
decreto legge 18
maggio 2006, n. 181 come sostituito dalla relativa legge di
conversione, nonché al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il
fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del
Decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88 è trasferito al Ministero
dell’economia e delle finanze.
5. L’Agenzia svolge, su indirizzo del Ministero vigilante, le
funzioni di coordinamento, promozione e sorveglianza connesse alla
programmazione e attuazione della politica di coesione, così come
derivanti dal Trattato dell’Unione Europea e dai regolamenti
comunitari nonché dalle norme nazionali pertinenti, affidate dalla
normativa vigente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica del Ministero dello sviluppo economico di cui all’art.14
del DPR 28 novembre 2008, n. 197, con esclusione della Direzione
generale per le attività imprenditoriali e delle funzioni relative
all’attività di indirizzo e vigilanza nei confronti dell’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa che resta attribuita al Ministero dello sviluppo
economico, fatto salvo le funzioni di indirizzo e vigilanza
rientranti negli ambiti di competenza dell’Agenzia stessa.
In particolare, l’Agenzia:
a) coordina la programmazione degli interventi delle amministrazioni
pubbliche in materia di politica di coesione assicurandone, ove
rilevante, la coerenza e complementarietà con le politiche pubbliche
e gli interventi di settore collegati per materia;
b) d’intesa con le amministrazioni competenti e in accordo con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, ovvero con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei
casi ivi previsti, provvede in materia di interventi per lo sviluppo
collegati alla politica di coesione, contribuendo a definire gli
obiettivi operativi degli investimenti pubblici;
c) istruisce per il Ministro vigilante le proposte di programmazione
economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse
della politica di coesione comunitaria e nazionale;
d) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi
strutturali comunitari, partecipa ai processi di definizione delle
relative politiche e vigila, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche interessate, sull’attuazione dei
programmi e realizzazione dei progetti che utilizzano fondi
strutturali comunitari;
e) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi
nazionali per la coesione ai sensi del
Decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88 e atti integrativi e vigila, nel rispetto delle
competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate,
sull’attuazione dei programmi e realizzazione dei progetti che
utilizzano fondi nazionali;
f) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole
amministrazioni pubbliche coinvolte, il miglioramento della qualità,
della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza delle
attività di programmazione e attuazione degli interventi attraverso:
il ricorso sistematico alla valutazione; l’apertura al pubblico di
informazioni e dati sulla politica e sui progetti finanziati; la
costruzione di un sistema di indicatori di risultato;
l’organizzazione delle necessarie attività di sorveglianza,
monitoraggio e controllo delle iniziative; e, ove appropriato, la
definizione di meccanismi premiali o sanzionatori; la formulazione
di iniziative di innovazione amministrativa, e il sostegno mirato ai
soggetti coinvolti nella programmazione e attuazione;
g) provvede all’esercizio delle funzioni di coordinamento centrale
per la costruzione dei Conti pubblici territoriali finalizzati, tra
l’altro, a fornire un quadro trasparente del peso finanziario delle
politiche e degli interventi della coesione e a soddisfare i
presupposti e i requisiti informativi per la verifica del principio
di addizionalità dei fondi strutturali comunitari previsto dai
regolamenti;
h) procede, nel rispetto delle competenze delle singole
amministrazioni pubbliche interessate, allo studio e alla
programmazione degli interventi di sviluppo a livello locale,
regionale e pluriregionale e definisce opportune iniziative per la
promozione e lo sviluppo di tali aree;
i) provvede in materia di formazione specialistica nelle materie di
competenza.
Nello svolgimento dei propri compiti, l’Agenzia opera sulla base
delle direttive impartite dal Ministro vigilante e:
- agisce secondo il principio della leale collaborazione
istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e del
coinvolgimento del partenariato economico–sociale nelle diverse fasi
di programmazione e attuazione degli interventi;
- assicura i necessari caratteri di specializzazione di competenze e
alta professionalità specifica delle strutture, garantendo inoltre
la separazione funzionale di quelle cui è demandato l’esercizio di
funzioni per i quali la normativa comunitaria prevede posizione di
indipendenza funzionale e organizzativa;
- promuove lo snellimento e l’abbreviazione dei procedimenti anche
sulla base di adeguate tecnologie informatiche;
- attua tutte le misure volte a conseguire l’ottimizzazione delle
risorse assegnate e il contenimento dei costi operativi.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto all’Agenzia si
applicano gli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
7. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Direttore generale, scelto previo avviso pubblico in base a
criteri di alta competenza, professionalità, capacità manageriale e
qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti il
settore operativo dell’agenzia;
b) il Comitato direttivo, composto da quattro membri e dal Direttore
dell’Agenzia che lo presiede;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
8. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, è
nominato il direttore dell’Agenzia per la coesione. Il Direttore
generale è il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige e ne è
responsabile. Resta in carica tre anni ed è rinnovabile.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è
approvato lo statuto dell’Agenzia, in conformità ai princìpi e
criteri direttivi previsti dall’articolo 8, del
decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili. Lo statuto disciplina
le competenze degli organi di direzione, istituendo apposite
strutture di controllo interno, e stabilisce i principi
sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Agenzia.
10. Lo Statuto prevede che il Comitato direttivo, oltre al Direttore
dell’Agenzia, sia composto da un rappresentante del Presidente del
Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministro dello
sviluppo economico, un rappresentante del Ministro dell’Economia e
delle Finanze, un rappresentante della Conferenza Unificata. I
componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e partecipano al Comitato direttivo senza oneri a
carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì
disciplinate le modalità di adozione di regolamenti e degli altri
atti di carattere generale che regolano l’organizzazione e il
funzionamento dell’Agenzia nonché le attribuzioni delle funzioni
agli organi e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori.
11. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, sono soppressi il
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero
dello sviluppo economico di cui all’art. 14 del
DPR del 28 novembre
2008, n. 197, ad eccezione della Direzione generale per
l’incentivazione delle attività imprenditoriali.
12. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti
facenti capo al Dipartimento soppresso, tutte le strutture del
Dipartimento, incluso il Nucleo di Valutazione e verifica degli
investimenti pubblici, operanti alla data di approvazione della
presente legge continuano a svolgere le rispettive funzioni fino
alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione
dell’Agenzia. Il Direttore Generale dell’Agenzia esercita in via
transitoria le funzioni di direzione del Dipartimento di cui al
comma 1 del presente articolo, limitatamente alle strutture oggetto
del trasferimento all’Agenzia, in qualità di commissario
straordinario fino alla nomina degli altri organi dell’Agenzia. E’
trasferito all’Agenzia il personale di ruolo del Ministero dello
sviluppo economico assegnato, alla data del 1° gennaio 2013, alle
strutture del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione oggetto del
trasferimento all’Agenzia. E’ fatto salvo il diritto di opzione per
il mantenimento del rapporto di lavoro in essere. Per i restanti
rapporti di lavoro l’Agenzia subentra nella titolarità del rapporto
fino alla naturale scadenza, fatte salve modifiche conseguenti ai
regolamenti di organizzazione.
13. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando
presso il Dipartimento di cui al comma 11 del presente articolo può
optare per il transito alle dipendenze dell’Agenzia. Il transito è
effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della
qualificazione professionale posseduta nelle materie di competenze
dell’Agenzia, dell’anzianità di servizio maturata nel Dipartimento
di cui al comma 11 del presente articolo e dei titoli di studio. Il
personale comandato non transitato all’Agenzia ritorna alle
amministrazioni o agli enti di appartenenza.
14. Nelle more della definizione della effettiva dotazione organica
dell’Agenzia, per la copertura dei posti eventualmente resisi
vacanti per effetto di quanto previsto dai commi 12 e 13 del
presente articolo, si provvede mediante l’istituto del comando;
15. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai
sensi dell’articolo 40, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al personale dell’Agenzia si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri
e per i dirigenti il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’
“AREA I”.
16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore
generale dell’Agenzia, è determinata l’effettiva dotazione organica,
entro il limite del 10% della stessa dotazione per i posti di
funzione dirigenziale di livello generale, tenendo conto delle
funzioni assegnate all’Agenzia e delle competenze
tecnico-amministrative dei profili professionali necessari per la
loro attuazione, in misura comunque non superiore al numero delle
unità in servizio, alla data del 1° gennaio 2013, presso le
strutture interessate dal trasferimento all’Agenzia. A tal fine si
provvede fissando: una dotazione organica a regime, nel rispetto
della normativa vigente, entro un limite massimo di 200 unità da
conseguirsi non oltre il 1° gennaio 2015, con corrispondente
riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di
provenienza nonché la dotazione delle risorse finanziarie e
strumentali necessarie al funzionamento dell’Agenzia stessa in
un’ottica di razionalizzazione delle spese per il funzionamento e di
ottimizzazione delle risorse complessive comprensive del contributo
delle risorse collegate alle disposizioni dei regolamenti comunitari
17. Entro la data di entrata in vigore dei regolamenti di
organizzazione dell’Agenzia, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri è ridefinita l’organizzazione, la
composizione e la dotazione organica del Nucleo tecnico di
valutazione di cui all’articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo
5 dicembre 1997, n. 430, non superiore a 50 unità.
18. Con decreto del direttore dell’Agenzia per la coesione sono
indicati i requisiti di alta professionalità e comprovata
specializzazione richiesti ai componenti del Nucleo di cui al comma
17 e stabilite le modalità di selezione, da effettuarsi mediante
procedure selettive pubbliche, sulla base di tali requisiti.
19. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da
emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore
generale dell’Agenzia e non oltre la data di adozione del decreto di
cui al comma 16, le strutture del Ministero dello Sviluppo Economico
sono ridotte in misura corrispondente al trasferimento delle
funzioni di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo.
20. All’attuazione dei commi da 7 a 18 del presente articolo si
provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21. All’Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e
l’assistenza in giudizio di cui all’articolo 1 del
regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
22. I risparmi derivanti dall’attuazione del comma 17 del presente
articolo, in misura pari a 932.446,86 di euro, sono versati ad
apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere destinati al
Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’ articolo 44
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398.
23. L’Unità tecnica finanza di progetto di cui all’articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e la Segreteria tecnica della cabina
di regia di cui all’articolo 6 del
decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, ridenominata Segreteria tecnica
per la programmazione economica con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008 sono abrogate.
24. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è riorganizzato il Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici, istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 ai sensi dell’articolo 1
della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assume la denominazione di
“Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di
investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e
privato”, e ne sono ridefinite, in particolare, le funzioni, la
composizione e i requisiti di alta professionalità e comprovata
specializzazione richiesti ai componenti del nuovo Nucleo e
stabilite le modalità di selezione, da effettuarsi mediante
procedure selettive pubbliche, sulla base di tali requisiti. Restano
ferme la competenze e le modalità di funzionamento del Nucleo di
consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei
Servizi di pubblica utilità.
25. Il numero dei componenti del Nucleo per la valutazione dei
fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle
operazioni di partenariato pubblico e privato e del Nucleo di
consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei
Servizi di pubblica utilità, di cui al comma 24 del presente
articolo, è fissato nella misura massima di 25 unità.
26. Gli incarichi in essere presso l’Unità tecnica finanza di
progetto, la Segreteria tecnica per la programmazione economica e il
Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici cessano entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 24 del
presente articolo.
27. I risparmi derivanti dall’attuazione dei commi da 23 a 26, in
misura pari a 2.200.000,00 euro sono versati ad apposito capitolo
del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’ articolo 44 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
debito pubblico, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398.
Articolo 11 – Riordino degli
enti di ricerca
1. Al fine di assicurare la piena integrazione e il coordinamento
unitario dell’attività di ricerca del Paese, il sistema della
ricerca è organizzato in:
a)Centro nazionale delle ricerche (CNR; di seguito, Centro), di cui
ai seguenti commi;
b)Agenzia per il trasferimento tecnologico, di cui all’articolo 2;
c)Agenzia per il finanziamento della ricerca, di cui all’articolo 3.
2. È istituito, con sede in Roma, il Centro nazionale delle ricerche
(Cnr), che svolge il ruolo di coordinamento e di rappresentanza
unitaria in materia di ricerca dei seguenti enti.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Istituto nazionale di
fisica nucleare, l’Istituto nazionale di astrofisica, l’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Istituto nazionale di
oceanografia e di geofisica sperimentale, l’Istituto nazionale di
ricerca metrologica, la Stazione zoologica Anton Dohrn, l’Istituto
italiano di studi germanici, l’Istituto nazionale di alta
matematica, il Museo storico della fisica, il Centro di studi e
ricerche “Enrico Fermi” nonché l’Istituto per lo sviluppo e la
formazione professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sono soppressi e i
relativi organi statutari decadono.
4.Le funzioni e i compiti in materia di ricerca attribuite agli enti
di cui al comma 3 dalla normativa vigente e le inerenti risorse
umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti
giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di
proprietà degli enti soppressi sono trasferiti, senza che sia
esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, al
Centro, nei termini di cui al comma 5.
5.Gli organi statutari ordinari e straordinari degli enti di cui al
comma 3, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano la
gestione ordinaria degli enti soppressi fino a novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, predisponendo e
deliberando un’analitica relazione sulla gestione riferita al
periodo dal 1° gennaio 2012 all’entrata in vigore della presente
legge e una relazione sulla gestione ordinaria di chiusura per gli
effetti del presente articolo, nonché un’ analitica rappresentazione
della consistenza patrimoniale da trasferire, che dovrà essere
sottoposta al consiglio di amministrazione del Centro per le
conseguenti deliberazioni. Ai componenti degli organi degli enti
soppressi i compensi, indennità o altri emolumenti comunque
denominati a loro spettanti sono corrisposti fino alla data di
adozione della deliberazione della relazione di cui al periodo
precedente e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di
soppressione.
7. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90
giorni dalla data dì entrata in vigore della presente legge, sono
dettate particolari disposizioni con riferimento alle risorse umane
e al trattamento economico e contrattuale che ne consegue secondo i
seguenti criteri:
a)le dotazioni organiche del Centro possono essere incrementate
entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo
trasferite, in servizio presso gli enti soppressi;
b)in attesa della definizione dei comparti di contrattazione in
applicazione del!’ articolo 40, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale
transitato continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed
economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto enti
ricerca e dell’ area VII;
c)i dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del
Cnr sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con
uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente
comma. 11 Centro provvede conseguentemente a rimodulare o a
ridetenninare le proprie dotazioni organiche nei limiti di cui di
cui alla precedente lettera a);
d)i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in
cui tale trattamento risulti pin elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Centro, e attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti;
e)per i restanti rapporti di lavoro it Centro subentra nella
titolarità degli stessi, fatta eccezione per i contratti di diritto
privato stipulati per le funzioni apicali, the si intendono recesso;
f)per lo svolgimento delle funzioni attribuite, it Centro può
altresì avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle
unita previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi
istitutive degli enti soppressi;
g)il personale attualmente in servizio in posizione di comando
presso gli enti soppressi può optare per il transito alle dipendenze
del Centro. Il transito e effettuato, previo interpello, con
valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta
nonché dell’esperienza maturata nel settore dell’innovazione
tecnologica, dell’anzianità di servizio negli enti soppressi e dei
titoli di studio. Il personale comandato non transitato al Centro
ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza.
8. Il Centro predispone annualmente il documento di vision
strategica unitario della ricerca, in coerenza con quanto già
previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ai fini
della ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni
di ricerca (FOE).
9. Sono organi del Centro:
a)il presidente;
b)il consiglio di amministrazione;
c)il collegio dei revisori.
10. Il presidente e il legale rappresentante del Centro e presiede
it consiglio di amministrazione.
11. I1 consiglio e formato dal presidente e da quattro componenti
scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di
elevata e comprovata qualificazione scientifica professionale,
nominati, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’universita e della ricerca.
12. I consiglieri restano in carica quattro anni, con possibility di
rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla
carica sono fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita
e della ricerca, in conformità alla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.
13. Il consiglio provvede all’elaborazione dello statuto del Centro
da sottoporre, entro 60 giorni dalla nomina, all’approvazione del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
14. Lo statuto specifica i compiti e le funzioni del Centro,
prevedendone l’organizzazione e l’emanazione dei regolamenti del
personale e di amministrazione, contabilità e finanza e
salvaguardando la peculiarità delle attività di ricerca degli enti
soppressi anche attraverso mantenimento dei relativi consigli
scientifici e delle rispettive denominazioni.
15. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro
dell’istruzione, università e ricerca, composto da tre membri, di
cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze.
16. Ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, è
istituita, con sede legale in Roma, l’Agenzia per il trasferimento
tecnologico, che opera con piena autonomia e indipendenza e fornisce
dati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
esclusivamente in forma aggregata.
17. L’Agenzia per il trasferimento tecnologico ha lo scopo di
promuovere lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese e l’alta
formazione tecnologica, anche attraverso il coordinamento unico dei
risultati della ricerca svolto dal Centro, di cui all’articolo 1.
Dall’entrata in vigore della presente legge le funzioni e i compiti
svolte dal centro e dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di cui
all’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di
nuove tecnologie e trasferimento tecnologico, l’energia e
l’ambiente, e le relative funzioni, le inerenti risorse umane,
strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici
attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà
dell’ente sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, all’Agenzia.
18. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettate particolari disposizioni attuative del presente articolo.
19 Il Centro collabora con l’Agenzia per il raggiungimento dello
scopo cui al presente articolo, stipulando apposite convenzioni.
20. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera
sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e
contabile, oltre che di trasparenza e di economicità. Per quanto non
previsto dalla presente legge, all’Agenzia si applicano gli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
21. L’Agenzia trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una
relazione sulla propria attività.
22. Sono organi dell’Agenzia:
a)il direttore generale;
b)il comitato di indirizzo;
c)il collegio dei revisori dei conti.
23. Il direttore generale è il legale rappresentante dell’Agenzia,
la dirige e ne è responsabile. Entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, previo avviso pubblico, nomina il
direttore generale tra persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale.
24. Il comitato è composto da tre consiglieri scelti tra persone di
indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata
qualificazione scientifica professionale in campo trasferimento
tecnologico, nominati, entro 30 giorni dalla entrate in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
25. I consiglieri restano in carica quattro anni, con possibilità di
rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla
carica sono fissati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con it Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione.
26. II comitato elabora lo statuto dell’Agenzia da sottoporre, entro
60 giorni dalla nomina, alla approvazione del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
27. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e composto da tre
membri di cui uno, con funzioni di presidente, e designato dal
Ministro dell’economia e delle finanze.
28. Lo statuto specifica i compiti e le funzioni dell’Agenzia e
prevede l’organizzazione e l’emanazione dei regolamenti del
personale e quelli per l’amministrazione, contabilità e finanza.
29. Per la fase transitoria di attuazione del presente articolo e
comunque fino alla piena operatività del direttore, il Centro
assicura il rispetto degli adempimenti in scadenza, la prosecuzione
dei programmi avviati e la gestione ordinaria delle attività degli
enti soppressi, di cui all’ articolo 1.
30. Le attività di ricerca dell’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all’articolo 28 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto
2008, n. 133, il relativo personale, i beni
strumentali e i fondi destinati a tali attività sono trasferiti
all’Agenzia per il trasferimento tecnologico della ricerca. Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, it Ministro
dell’economia e delle finanze e con it Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate
particolari disposizioni attuative del presente comma.
31. Ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, è
istituita, con sede legale in Roma, l’Agenzia per il finanziamento
della ricerca europea e internazionale, che opera con piena
autonomia e indipendenza e fornisce dati al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, esclusivamente in
forma aggregata.
32. L’Agenzia per il finanziamento della ricerca ha lo scopo di
coordinare il finanziamento dei programmi di ricerca al fine di
assicurare maggiore efficacia ed economicità nell’utilizzazione
delle risorse finanziarie disponibili e di garantire un adeguato
monitoraggio e sfruttamento dei risultati. Con l’entrata in vigore
della presente legge l’Agenzia spaziale italiana (ASI) di cui al
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 è soppressa e le relative
funzioni, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i
beni mobili e immobili di proprietà dell’ASI sono trasferiti, senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure
giudiziale, all’Agenzia.
33. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettate particolari disposizioni attuative del presente articolo.
28. Lo statuto specifica i compiti e le funzioni dell’Agenzia e
prevede l’organizzazione e l’emanazione dei regolamenti del
personale e quelli per l’amministrazione, contabilità e finanza.
29. Per la fase transitoria di attuazione del presente articolo e
comunque fino alla piena operatività del direttore, il Centro
assicura il rispetto degli adempimenti in scadenza, la prosecuzione
dei programmi avviati e la gestione ordinaria delle attività degli
enti soppressi, di cui all’ articolo 1.
30. Le attività di ricerca dell’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all’articolo 28 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto
2008, n. 133, il relativo personale, i beni
strumentali e i fondi destinati a tali attività sono trasferiti
all’Agenzia per il trasferimento tecnologico della ricerca. Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, it Ministro
dell’economia e delle finanze e con it Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate
particolari disposizioni attuative del presente comma.
31. Ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, è
istituita, con sede legale in Roma, l’Agenzia per il finanziamento
della ricerca europea e internazionale, che opera con piena
autonomia e indipendenza e fornisce dati al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, esclusivamente in
forma aggregata.
32. L’Agenzia per il finanziamento della ricerca ha lo scopo di
coordinare il finanziamento dei programmi di ricerca al fine di
assicurare maggiore efficacia ed economicità nell’utilizzazione
delle risorse finanziarie disponibili e di garantire un adeguato
monitoraggio e sfruttamento dei risultati. Con l’entrata in vigore
della presente legge l’Agenzia spaziale italiana (ASI) di cui al
legge 6 agosto
2008, n. 133 è soppressa e le relative
funzioni, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i
beni mobili e immobili di proprietà dell’ASI sono trasferiti, senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure
giudiziale, all’Agenzia.
33. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettate particolari disposizioni attuative del presente articolo.
34. Il Centro di cui all’articolo 1 collabora con l’Agenzia per il
raggiungimento dello scopo cui al presente articolo, stipulando
apposite convenzioni.
35. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera
sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e
contabile, oltre che di trasparenza e di economicità. Per quanto non
previsto dalla presente legge, all’Agenzia si applicano gli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
36. L’Agenzia trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una
relazione sulla propria attività.
37. Sono organi dell’Agenzia:
a)il direttore generale;
b)il comitato di indirizzo;
c)il collegio dei revisori dei conti.
38. Il direttore generale è il legale rappresentante dell’Agenzia,
la dirige e ne è responsabile. Entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, previo avviso pubblico, nomina il
direttore generale tra persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale.
39. Il comitato è composto da tre consiglieri scelti tra persone di
indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata
qualificazione scientifica professionale in campo trasferimento
tecnologico, nominati, entro 30 giorni dalla entrate in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
40. I consiglieri restano in carica quattro anni, con possibilità di
rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla
carica sono fissati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione.
41. II comitato elabora lo statuto dell’Agenzia da sottoporre, entro
60 giorni dalla nomina, all’approvazione del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
42. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e composto da tre
membri di cui uno, con funzioni di presidente, e designato dal
Ministro dell’economia e delle finanze.
43. Lo statuto specifica i compiti e le funzioni dell’Agenzia e
prevede l’organizzazione e l’emanazione dei regolamenti del
personale e quelli per l’amministrazione, contabilità e finanza.
44. Per la fase transitoria di attuazione del presente articolo e
comunque fino alla piena operatività dei direttori, il Centro di cui
al comma 1 assicura il rispetto degli adempimenti in scadenza, la
prosecuzione dei programmi avviati e la gestione ordinaria delle
attività degli enti soppressi, di cui all’articolo 1.
45. Il Centro di cui all’articolo 1, quale successore del Consiglio
nazionale delle ricerche nella partecipazione al Consorzio per
l’Area science park di Trieste, è autorizzato, previa valutazione di
coerenza dei programmi e delle attività del Consorzio con il
programma nazionale della ricerca e con le direttive del Ministro
dell’istruzione, università e ricerca, a destinare annualmente il
proprio contributo ai sensi del punto 3) dell’articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,n 102.
46. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 12, sono abrogati i commi 3 e 4
b)all’articolo 15, comma 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:
“1) contributi dello Stato;’
l’articolo 16 è sostituito dal seguente articolo: “16. Lo statuto e
le sue modifiche sono approvate con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta dei soci.”.
47. Per gli organismi, le society ed i consorzi a totale o
prevalente partecipazione degli enti pubblici di ricerca vigilati
dal Ministero dell’istruzione, dell’universitd e della ricerca,
costituite con leggi o disposizioni statutarie, i1 Ministro
dell’istruzione, dell’universita e della ricerca d’intesa con it
Ministero dell’economia e delle finanze, e autorizzato ad adottare
entro it 31 dicembre 2012, uno o piu decreti, allo scopo di
ottimizzare e razionalizzare le attività svolte da tali soggetti nel
settore della ricerca e provvedere a disciplinare le forme di
partecipazione pubblica, l’organizzazione ed it loro funzionamento,
anche al fine di realizzare economie di spesa.
48. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
49. Il personale pubblico incaricato presso organi di vertice degli
enti pubblici di ricerca può essere collocato in aspettativa, fuori
ruolo o comando ai sensi dell’articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I criteri e le modalità di
determinazione e corresponsione degli emolumenti, le indennità di
carica e ogni altra corresponsione per la carica agli organi e ai
direttori generali degli enti, sono fissati con decreto avente
natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
50. Ai fini del completamento del processo di autonomia e di
efficienza nella gestione degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, già
avviato con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite norme per la disciplina del
personale dipendente degli enti pubblici di ricerca con riferimento
al trattamento economico, alla contrattualizzazione, al reclutamento
nonché alle diverse modalità organizzative dei tempi e dei luoghi di
lavoro.
51. E’ istituita l’abilitazione scientifica nazionale the
costituisce requisito necessario per l’accesso al ruolo dei
ricercatori degli enti pubblici di ricerca. Con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure
finalizzate al conseguimento dell’abilitazione nonché di chiamata
dei ricercatori da parte degli enti.
52. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei
criteri, in quanto compatibili, di cui all’articolo 16, comma 3,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. I soggetti di cui ai commi da 1 a 46 partecipano alla
ripartizione del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del
decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. Al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)all’articolo 2, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla
seguente: “b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, previo
parere delle commissioni parlamentari competenti per materia,
delibera in ordine all’utilizzo del Fondo speciale e valuta
periodicamente l’attuazione del PNR;”;
b)all’articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente comma: “2. Il
Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le
agenzie finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca con decreti di natura non regolamentare del Ministro,
comprensivi di indicazioni per i due anni successivi. Nelle more del
perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare
l’ordinata prosecuzione delle attività, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a
erogare acconti agli enti e istituzioni sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi
assegnati come competenza nel precedente anno.”.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2 è soppresso il comma 2;
b) all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per il
perseguimento delle finalità di coordinamento ed armonizzazione di
cui al comma 2, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del
Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione
di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di preventiva
valutazione comparativa e di indirizzo strategico. A tale fine il
Ministero può avvalersi del supporto, anche individuale, di
dipendenti di enti di ricerca e università, anche in forma di
comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di
appartenenza.”,
c) all’articolo 7:
1)il comma 1 è sostituito dal seguente: “Gli statuti e i regolamenti
di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale degli
enti di ricerca sono formulati e adottati dai competenti organi
deliberativi dei singoli enti, previo parere di legittimità del
collegio dei revisori e approvati dal Ministero, che ne esercita il
controllo di merito.”;
2)il comma 2 è soppresso;
3)il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’approvazione da parte
del Ministero degli statuti e regolamenti, avviene entro sessanta
giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza
di formali osservazioni, gli statuti ed i regolamenti si intendono
approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica
anche per le successive modificazioni.”;
d) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: “10. Gli statuti degli
enti di ricerca prevedono la costituzione e composizione di consigli
scientifici o tecnico-scientifici, in un numero massimo di sette
compreso il presidente dell’ente che svolge funzioni presidente del
consiglio, ed indicano analiticamente i casi e le modalità di
esercizio delle funzioni consultive in materia di proposte e pareri
sui documenti di pianificazione e di visione strategica, nonché
valorizzano il ruolo, anche nell’ottica di misure volte a favorire
la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando
la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di
altri Paesi, nonché l’introduzione di misure volte a favorire la
collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi. Due dei components di ciascun consiglio di cui al comma
1 sono individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca
(CNGR), di cui all’articolo 21 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240,
gli altri quattro previo esperimento di forme di consultazione della comunita scientifica ed economica, appositamente previste dagli
statuti.”.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente titolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 12 – Disposizioni in materia di entrate
1. Nell’articolo 40 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, come modificato, da ultimo, dall’articolo 21 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, al comma 1-ter sono soppresse le parole: “fino
al 31 dicembre 2013″; nel medesimo comma, sono soppresse le parole:
“sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1°
gennaio 2014 le predette aliquote”.
2. All’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nella lettera a), le parole “23 per cento” sono sostituite dalle
seguenti “22 per cento”;
b) nella lettera b), le parole “27 per cento” sono sostituite dalle
seguenti “26 per cento
3. Per la proroga nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 di
misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro,
è introdotta una speciale agevolazione. L’agevolazione di cui al
primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di
1.200 milioni nel 2013 e 400 milioni nell’anno 2014. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, nel rispetto dell’onere massimo
fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione
del presente comma. Se il decreto di cui al precedente periodo non è
emanato entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuove
un’apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui
al presente comma ad altra finalità, esse sono destinate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
4. Gli oneri indicati nell’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c),
d), e-ter), f), g), h), l-bis), l-ter) e l-quater), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili dal reddito
complessivo per la parte che eccede euro 250.
5. Gli oneri di cui all’articolo 15 del citato testo unico sono
detraibili dall’imposta lorda per la parte che eccede euro 250. Tale
franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma 1,
lettera c-ter, e al comma 1-quater del medesimo articolo 15.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nei
confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore
a euro 15.000.
7. In deroga all’articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni dei commi da 4 a 6 del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
8. Gli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili dall’imposta lorda per un
ammontare non superiore a euro 3.000 per ciascun periodo d’imposta.
Ai fini della determinazione del predetto limite non si tiene conto
della detrazione spettante per le spese sanitarie di cui
all’articolo 15, comma 1, lettera c) del citato testo unico.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano nei confronti
dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro
15.000.
10. In deroga all’articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
11. Sono abrogati il comma 9 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e il quarto periodo del comma 514 dell’articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. All’articolo 18 , comma 1, primo periodo, del
decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole
“processo penale” si aggiungano le seguenti “, con la sola
esclusione dei certificati penali,”
13. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote
di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell’Agenzia
delle dogane n. 88789 del 9 agosto 2012 .
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte II, il n. 41-bis) è abrogato;
b) alla tabella A, parte III, dopo il n. 127-duodevicies) è aggiunto
il seguente: “127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18),
19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in
favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da
cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di
appalto e di convenzioni in generale.”.
15. All’articolo 1, comma 331, della legge
27 dicembre 2006, n. 296,
il primo ed il secondo periodo sono abrogati.
16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 del presente articolo si
applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti
stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’entrata in
vigore delle medesime.
17. Le disposizioni di cui all’articolo 34, primo comma, del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si
applicano esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo
non superiore a euro 15.000.
18. L’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle
pensioni e delle indennità di invalidità si applica esclusivamente
ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro
15.000.
19. La disposizione del comma 18 non si applica alla pensione
sociale di cui all’articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, nonché all’assegno sociale di cui
all’articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
20. La compravendita di azioni, e altri strumenti finanziari
partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato
è soggetta ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,05 per cento
sul valore della transazione. L’imposta è dovuta anche se la
compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato.
semprechè una delle controparti sia residente nel territorio dello
stesso. Sono escluse dall’imposta le operazioni di emissione e di
annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti
finanziari.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano nei confronti
dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro
15.000.
10. In deroga all’articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
11. Sono abrogati il comma 9 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e il quarto periodo del comma 514 dell’articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. All’articolo 18 , comma 1, primo periodo, del
decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole
“processo penale” si aggiungano le seguenti “, con la sola
esclusione dei certificati penali,”
13. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote
di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell’Agenzia
delle dogane n. 88789 del 9 agosto 2012 .
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte II, il n. 41-bis) è abrogato;
b) alla tabella A, parte III, dopo il n. 127-duodevicies) è aggiunto
il seguente: “127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18),
19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in
favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da
cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di
appalto e di convenzioni in generale.”.
15. All’articolo 1, comma 331, della legge
27 dicembre 2006, n. 296,
il primo ed il secondo periodo sono abrogati.
16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 del presente articolo si
applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti
stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’entrata in
vigore delle medesime.
17. Le disposizioni di cui all’articolo 34, primo comma, del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si
applicano esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo
non superiore a euro 15.000.
18. L’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle
pensioni e delle indennità di invalidità si applica esclusivamente
ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro
15.000.
19. La disposizione del comma 18 non si applica alla pensione
sociale di cui all’articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, nonché all’assegno sociale di cui
all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
20. La compravendita di azioni, e altri strumenti finanziari
partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato
è soggetta ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,05 per cento
sul valore della transazione. L’imposta è dovuta anche se la
compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato.
semprechè una delle controparti sia residente nel territorio dello
stesso. Sono escluse dall’imposta le operazioni di emissione e di
annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti
finanziari.
21. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui
all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti
all’Unione Europea e aderenti all’accordo sullo Spazio economico
europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui
una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al
momento della conclusione, ad imposta di bollo con l’aliquota dello
0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.
22. L’imposta di cui ai commi 20 e 21 è dovuta in parti uguali dalle
controparti delle operazioni di cui ai commi 20 e 21 ad eccezione
dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le
compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 20
nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 21,
concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013, l’imposta è versata dalle
banche, dalle società fiduciarie e delle imprese di investimento
abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei
servizi e delle attività di investimento di cui all’articolo 18 del
medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, nonché dagli
altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle
predette operazioni. Negli altri casi, l’imposta è versata dal
contribuente. Sono esentate dall’imposta le operazioni che hanno
come controparte l’Unione Europea, la Banca centrale europea, le
banche centrali degli Stati membri della Unione Europea e le banche
centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di
altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il
mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai
commi 21 e 22.
23. Con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze da emanarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell’imposta di
cui ai commi dal 20 al 22.
24. Nell’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo
4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella
misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella
misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73
del citato articolo 4 della
legge n. 92 del 2012.
25. Al comma 14 dell’articolo 23, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio
2011 n. 111 le parole “al 31 dicembre 2012″ sono sostituite dalle
parole ” al 31 dicembre 2017″.
26. All’articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.
214, le parole : “al 31 dicembre 2014″ sono sostituite dalle parole
“al 31 dicembre 2019″.
27. All’articolo 20, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011 n.
214, il periodo “in tre rate di pari importo da versare: a) la
prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012; b) la
seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti,
rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto
delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.” è
sostituito dal seguente: “in un’unica rata da versare entro il
termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo d’imposta 2012.”
28. All’articolo 20, comma 1-bis, del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011
n. 214, il periodo “I termini di versamento di cui al comma 1 si
applicano” è sostituito dal seguente “Il termine di versamento di
cui al comma 1 si applica”; al secondo periodo, sono eliminate le
parole “su ciascuna rata”.
29. Nell’articolo 1, comma 2 – bis, del
decreto legge 24 settembre
2002, n.209, convertito con modificazioni dalla
legge 22 novembre
2002, n.265, sono aggiunte, infine, le seguenti parole : “A
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2012, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo
0,50 per cento”
30. Sono compresi tra i crediti d’imposta ammessi alla copertura
delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione anche i
crediti di imposta di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legge 24 settembre
2002, n.209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre
2002, n.265.”
31. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per
i periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e
agrario, sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli,
nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per
cento. L’incremento si applica sull’importo risultante dalla
rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
32. All’articolo 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, i commi
1093 e 1094 sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei
medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d’imposta
successivo a quello incorso al 31 dicembre 2012.
33. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni transitorie per l’applicazione del comma 1.
34. Ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte previste al
punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con
decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le regioni utilizzano i dati
desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L’estensione dei
terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al
comma 1 non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo
aziendale di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99 ed all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile, n. 35.
35. A decorrere dal 1 gennaio 2013, i consumi medi standardizzati di
gasolio da ammettere all’impiego agevolato di cui al
decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002,
recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi
impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella
silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini
dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002, n. 67, sono
ridotti del 5 per cento.
36. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, apportare le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 4,
- al comma 2, sostituire le parole: “a euro 5.000″ con le seguenti:
“a euro 2.500″;
- al comma 4, sostituire le parole: “da euro 5.000″ con le seguenti:
“da euro 2.500″;
- al comma 4-bis, sostituire le parole: “di euro 5.000″ con le
seguenti: “di euro 2.500″;
b) all’articolo 9, comma 1, al secondo periodo sostituire le parole
“da euro 5.000″ con le seguenti: “da euro 2.500″.
37. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 241
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano
anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.
38. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-octies) è inserita la
seguente:
“i-nonies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 45, comma 1,
lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale
ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze.”;
b) all’articolo 78, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo
ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui
all’articolo 15, comma 1, lettera i-nonies).”.
39.All’articolo 8-quinquies del
decreto legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito con modificazioni dalla
legge 9 aprile 2009, n.33,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:.
“10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di
decadenza dal beneficio della dilazione l’AGEA procede alla
riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per
le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di
pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per
l’eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle
società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto
riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe
attività normalmente svolte dalle stesse società.”;
b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
“10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista
dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e ogni altra attività contemplata dal titolo
II del medesimo decreto sono effettuate da AGEA, che a tal fine si
avvale della Guardia di Finanza. Il personale di quest’ultima
esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della
riscossione.
10-ter . Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del
comma 2 del presente articolo sono proseguite, sempre avvalendosi
della Guardia di Finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata
negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall’agente della
riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono
validità e grado.”
Articolo 13 – Fondi speciali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo
11, comma 3, lettera c), della
legge 31 dicembre 2009,
n. 196, per
il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati,
per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate
nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente
per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo
speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2013 e del triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di
stabilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sono indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge.
3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per
programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della
legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
4. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella
di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell’articolo 30, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009,
n. 196,
possono assumere impegni nell’anno 2013, a carico di esercizi
futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
Articolo 14 – Entrata in vigore
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, e dall’articolo
11, commi………, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2013.
Allegato 1 (articolo 1, comma
1) – Risultati differenziali disegno di legge di stabilita’
Allegato 2 (articolo 2, commi
…) – Trasferimenti alle gestioni previdenziali
Elenco 1 (articolo 3, comma…) –
Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun
Ministero
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