Legge 9 marzo 1989, n. 88 (G.U. n. 60 del 13 marzo 1988).
Oggetto: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

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Art. 1.

Funzioni e finalità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto.

3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.

4. L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

 

Art. 2.

Organi dell'INPS.

1. Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente: "Sono organi dell'Istituto:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato esecutivo;

4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;

5) i comitati regionali;

6) i comitati provinciali;

7) il collegio dei sindaci;

8) il direttore generale".

 

Art. 3.

Presidente.

1. I numeri 2 e 3 del secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

"2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed i comitati per i quali non sia diversamente previsto dalla legge e può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti;

3) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre agli organi suddetti, ad eccezione dei comitati per i quali sia diversamente previsto dalla legge, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto".

2. Il quinto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

"Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, il presidente, ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, può delegare la rappresentanza legale dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi è assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento".

3. Il sesto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

 

Art. 4.

Composizione del consiglio di amministrazione.

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da venti rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da quattro funzionari dell'Amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero per la funzione pubblica.

2. I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

3. I membri del consiglio di amministrazione sopra elencati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro".

2. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue la sua attività sino alla scadenza del mandato.

 

Art. 5.

Competenze del consiglio di amministrazione.

1. Spetta al consiglio di amministrazione:

a) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;

b) nominare due vice presidenti, da scegliersi uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;

c) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo;

d) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la nomina ed il trattamento economico del direttore generale, anche in deroga alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e la nomina dei dirigenti generali; designare inoltre il dirigente generale che svolge le funzioni vicarie;

e) deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi;

f) deliberare, sulla base di un programma pluriennale, gli obiettivi e le direttive generali dell'attività dell'Istituto e vigilare sulla loro attuazione;

g) deliberare i regolamenti di cui all'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli altri regolamenti dell'Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70;

h) deliberare l'eventuale costituzione di commissioni consiliari, nominarne i membri e fissarne le norme di funzionamento;

i) deliberare la costituzione di fondi pensionistici integrativi ed i criteri generali per l'impiego dei capitali secondo quanto previsto all'art. 1;

l) deliberare sulla dotazione organica;

m) deliberare il riordino delle funzioni in materia di contabilità anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. 2. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

 

Art. 6.

Composizione del comitato esecutivo.

1. Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

"Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'Istituto ed è composto, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

1) sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

2) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

3) due consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione".

 

Art. 7.

Competenze del comitato esecutivo.

1. Il comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, assumendo i provvedimenti di carattere generale attinenti all'organizzazione ed al personale dell'Istituto.

2. Non è consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del comitato esecutivo.

3. Il comitato esecutivo può delegare particolari funzioni ed attribuzioni ad altri organi centrali e periferici, nonchè a dirigenti dell'Istituto.

4. Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti e le funzioni che non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto.

 

Art. 8.

Procedure di controllo.

1. L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

"Art. 53. - 1. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, che esercitano le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalità dell'Istituto.

2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonchè gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale, sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, ai sensi del comma 1, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro.

3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

4. Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.

5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.

6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione, semprechè i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato".

 

Art. 9.

Controllo sui bilanci.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi nonchè sulle note di variazione al bilancio di previsione, rinviando i bilanci medesimi e le note di variazione a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

2. I suddetti rilievi devono essere formulati, per i bilanci, entro sessanta giorni e, per le note di variazione, entro trenta giorni dalla data di ricezione. Trascorsi detti termini il bilancio di previsione e le note di variazione diventano esecutivi.

 

Art. 10.

Collegio dei sindaci.

1. Il collegio dei sindaci vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sul bilancio dell'ente e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali riferendone al consiglio di amministrazione.

2. Il collegio sindacale è composto da:

a) quattro rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di vice presidente.

3. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

4. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.

5. Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci, uno dei quali può essere scelto anche tra quelli supplenti.

6. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, nè ricevere incarichi di studio o di consulenza.

7. Il collegio dei sindaci è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Il presidente del collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto è designato, tra i rappresentanti del Ministero del tesoro, il vice presidente del collegio.

9. I componenti effettivi del collegio dei sindaci ed il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente articolo.

 

Art. 11.

Responsabilità degli amministratori.

1. Il diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione da parte dei componenti degli organi dell'Istituto, nell'esercizio delle loro funzioni, si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno.

 

Art. 12.

Direttore generale.

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Il direttore generale dell'INPS: sovraintende all'organizzazione, all'attività e al personale dell'Istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate.

2. Il direttore generale formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza.

3. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario".

2. Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilità, nonchè quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'Istituto.

 

Art. 13.

Competenze dei dirigenti.

1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che, comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza degli organi dell'Istituto e del direttore generale, ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I dirigenti garantiscono l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai princìpi della legalità, della tempestività e della economicità della gestione; rispondono agli organi di amministrazione dei risultati dell'attività svolta dagli apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.

3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore è deliberata dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacità professionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente; sono scrutinabili i primi dirigenti con un'anzianità minima di tre anni nella qualifica.

4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennità di funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell'importanza della funzione e delle connesse responsabilità, nonchè dei disagi derivanti dalla mobilità, e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita.

5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la metà con il sistema del concorso pubblico di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e per l'altra metà mediante concorso riservato o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I criteri e le modalità del concorso riservato o dello scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.

6. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite strutture dell'Istituto anche in collaborazione con analoghe strutture dello Stato e degli altri enti pubblici.

7. La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, è effettuata per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dai rispettivi consigli di amministrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  

Art. 14.

Mobilità dei dirigenti.

1. L'indennità di trasferta prevista per i dirigenti degli enti pubblici non economici, comandati in missione, viene liquidata in misura ridotta qualora gli stessi chiedano il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio.

2. Nel caso di trasferimento d'ufficio in altra città, al personale di cui al comma 1 spetta il rimborso, per i primi due anni di permanenza nella nuova destinazione, delle spese sostenute per la locazione di un alloggio adeguato alle esigenze familiari.

  

Art. 15.

Funzionari direttivi.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori alla ex-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è esteso ad personam, e sulla base delle anzianità di servizio a ciascuno già riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni.

2. In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennità per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennità sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attività ispettive di particolare complessità, nonchè a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennità di cui al presente comma.

 

Art. 16.

Difesa legale.

1. La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'Istituto convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni può essere assunta anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.

 

Art. 17.

Emanazione dei regolamenti.

1. I regolamenti previsti dal presente capo, ad eccezione di quelli concernenti i procedimenti di delegificazione, sono adottati entro il limite massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1, l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.

 

Art. 18.

Progetti speciali.

1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'Istituto elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a termine.

2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività.

3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto.

 

Art. 19.

Conferimento di incarichi professionali.

1. Per le esigenze connesse alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi, alla revisione e riordinamento delle funzioni di contabilità ed agli investimenti delle risorse finanziarie dei fondi integrativi di cui all'art. 1, l'Istituto può deliberare il conferimento di incarichi di consulenza professionale ad esperti altamente specializzati. Il relativo compenso è stabilito dal comitato esecutivo.

2. é fatto divieto di assumere con il contratto di cui al comma 1 personale già alle dipendenze dello stesso Istituto.

3. Il numero massimo degli incarichi di cui al comma 1 non può superare le venticinque unità.

 

Art. 20.

Gestione finanziaria e patrimoniale.

1. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad eccezione di quanto previsto all'art. 1, comma 4, è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate come è unico il relativo bilancio.

Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto.

2. L'Istituto è autorizzato a costituire o partecipare a società cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto di criteri di economicità ed efficienza. L'autorizzazione è concessa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data in cui la deliberazione del consiglio di amministrazione risulta pervenuta ai ministri competenti, questa diventa esecutiva. La costituzione o la partecipazione alle società non rientrano nell'ambito degli impieghi dei fondi disponibili ai sensi dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Per ogni esercizio finanziario l'Istituto è tenuto a compilare il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.

4. Deve altresì compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. I bilanci preventivi devono essere deliberati entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferiscono. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'Istituto, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo e nelle note di variazione.

5. Le modalità di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

6. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro entro dieci giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione.

7. Fino a quando non sia scaduto il termine per la formulazione dei rilievi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, per gli stanziamenti che hanno formato oggetto di rilievo da parte di detti Ministri, prima delle motivate decisioni definitive del consiglio di amministrazione, per le sole spese non obbligatorie, l'Istituto adotta la gestione provvisoria del bilancio deliberato dal consiglio di amministrazione, nei limiti di un dodicesimo di ogni mese, per la spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili. Gli articoli 48, 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono abrogati.

8. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali dell'Istituto, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di regolamento, è a carico del bilancio dello Stato o dell'amministrazione committente.

 

Art. 21.

Fondi dei lavoratori dipendenti.

1. Nell'ambito del comparto riguardante la gestione dei lavoratori dipendenti, oltre al fondo di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è istituita la gestione di cui al successivo art. 24. In tale ambito il consiglio di amministrazione può deliberare l'utilizzazione, senza corresponsione di interessi, degli eventuali avanzi di gestione.

 

Art. 22.

Composizione del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è presieduto dal vice presidente dell'Istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti ed è composto, oltre che dal vice presidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, nonchè dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

 

Art. 23.

Competenze del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonchè sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione, compresi quelli che riguardano anche contributi dovuti alla gestione di cui al successivo art. 24; si applicano le norme sui termini di cui all'art. 47, commi 3 e 4;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

2. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

 

Art. 24.

Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".

2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.

4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo.

 

Art. 25.

Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'art. 24 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal vice presidente dell'Istituto scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal vice presidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonchè da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

 

Art. 26.

Competenze del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

1. Il comitato amministratore di cui all'art. 25 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonchè sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione; si applicano le norme sui termini di cui all'art. 47, commi 3 e 4;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

2. Tutte le competenze già attribuite ai preesistenti comitati preposti alle gestioni di cui all'art. 24 sono trasferite al comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

3. I ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di prestazioni di integrazione salariale sono attribuiti al comitato amministratore della gestione di cui all'art. 24. Le autorizzazioni alle proroghe di cui all'art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse dalle commissioni di cui all'art. 8 della medesima legge.

 

Art. 27.

Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è destinato, per la quota dello 0,35 per cento o per il minor contributo dovuto, al finanziamento delle prestazioni economiche della suddetta assicurazione e per la parte residua al finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Con la stessa decorrenza non si applicano all'INPS le disposizioni di cui all'art. 69, primo comma, lettere b) e d), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, all'art. 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, e all'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

 

Art. 28.

Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni".

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria. Alla gestione sono trasferite le parti del contributo statale per gli assegni familiari agli autonomi agricoli, di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni, risultate in eccedenza sui fabbisogni annui.

 

Art. 29.

Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'art. 28 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri e coloni e da un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

 

Art. 30.

Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

1. Il comitato amministratore di cui all'art. 29 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonchè sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

 

Art. 31.

Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all'art. 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani".

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

 

Art. 32.

Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'art. 31 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

 

Art. 33.

Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

1. Il comitato amministratore, di cui all'art. 32, ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonchè sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

 

Art. 34.

Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

 

Art. 35.

Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'art. 34 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

 

Art. 36.

Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

1. Il comitato amministratore, di cui all'art. 35, ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonchè sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di presidenza;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

 

Art. 37.

Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

1. E' istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonchè delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime, nonchè delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi di datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonchè i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.

 

Art. 38.

Composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'art. 37 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vice presidente dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti dei comitati amministratori di cui ai precedenti articoli 22, 25, 29, 32 e 35, o da membri dei predetti comitati delegati dai rispettivi presidenti.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

 

Art. 39.

Competenze del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

1. Il comitato amministratore di cui all'art. 38 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a carico della gestione, nonchè sull'andamento della gestione stessa, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio; le proposte sono trasmesse al Ministro del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;

c) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

 

Art. 40.

Fondo sociale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 è soppresso il fondo sociale di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

2. Le attività e le passività del fondo sociale di cui al comma 1 derivanti dalla gestione dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente art. 37.

 

Art. 41.

Equilibrio finanziario delle gestioni.

1. Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio finanziario delle gestioni, ivi considerando le spese d'amministrazione dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti, anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive.

 

Art. 42.

Comitati regionali dell'INPS.

1. Il primo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente: "In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:

1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o dell'ispettorato regionale del lavoro;

6) il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato;

7) il dirigente della sede regionale dell'Istituto;

8) i presidenti dei comitati provinciali della regione".

2. Il terzo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

"I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale".

3. Il quinto comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato

 

Art. 43.

Competenze dei comitati regionali.

1. Il comitato regionale ha i seguenti compiti:

a) coordinare l'attività dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;

b) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

c) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

d) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale;

e) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza; si applicano le norme sui termini di cui all'art. 47, commi 3 e 4;

f) svolgere i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

2. Il comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge altresì i compiti attribuiti al comitato provinciale.

3. Per le decisioni dei ricorsi il comitato regionale per la Valle d'Aosta adotta le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 46.

 

Art. 44.

Composizione dei comitati provinciali.

1. Il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

"Presso ogni sede provinciale dell'Istituto è istituito un comitato composto da:

1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro. Il titolare può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto".

 

Art. 45.

Organi collegiali periferici dell'INPS.

1. Dei comitati provinciali di cui all'art. 44 fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante delle amministrazioni di ciascuna delle province autonome.

2. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e per quanto concerne la regione Sicilia dalla legge 11 agosto 1972, n. 466.

3. I comitati regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono la loro attività fino all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi.

 

Art. 46.

Contenzioso in materia di prestazioni.

1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:

a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;

b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;

c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorchè parziale, in sotterraneo;

d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

e) la pensione sociale;

f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;

g) i trattamenti familiari;

h) l'assegno per congedo matrimoniale;

i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.

2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) ed e), sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della presente legge.

3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera f) del comma 1, sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della presente legge, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

4. I ricorsi concernenti la lettera e) del comma 1 sono decisi dal comitato provinciale.

5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti.

8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.

9. Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.

10. Sono abrogati il n. 1 ed il n. 11 del primo comma dell'art. 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

 

Art. 47.

Contenzioso in materia di contributi alle gestioni dei lavoratori autonomi.

1. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e quello per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali decidono, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

2. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

3. Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e 2 è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

4. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

5. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti.

6. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.

 

Art. 48.

Sospensione della esecuzione delle decisioni adottate dai comitati.

1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati di cui al primo comma, numeri 3 e 4, dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto, ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

 

 

Art. 49.

Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali.

1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonchè per le relative attività ausiliarie;

b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) settore agricoltura, per le attività di cui all'art. 2135 del codice civile ed all'art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;

d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonchè per le relative attività ausiliarie;

e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.

2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attività varie"; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

 

Art. 50.

Contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro.

1. Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato ricorso al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento.

2. Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria.

3. La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

 

Art. 51.

Norme generali sui ricorsi.

1. I ricorsi pendenti presso gli organi centrali dell'Istituto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo la normativa preesistente; quelli in seconda istanza pendenti, nelle materie di competenza dell'Istituto, davanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono decisi dallo stesso Ministero.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano confermate le disposizioni in vigore in materia di termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi.

3. I ricorsi in materia di contributi dovuti alla Gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere sono decisi dal Comitato speciale di cui all'art. 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.

 

Art. 52.

Prestazioni indebite.

1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonchè la pensione sociale, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.

2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

 

Art. 53.

Prestazioni già di pertinenza dell'ENAOLI.

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 1-sexies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte che fissa la competenza dell'INPS in materia di prestazioni già di pertinenza dell'ENAOLI.

2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è trasferita ai comuni.

3. Il patrimonio e le entrate della gestione speciale di cui al settimo comma del citato art. 1-sexies sono trasferiti al Ministero del tesoro per la ripartizione tra le Regioni.

 

Art. 54.

Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici.

1. é fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.

 

Art. 55.

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL.

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ente pubblico erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. L'INAIL, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare che assicuri un idoneo rendimento finanziario. Alla medesima finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto.

3. All'art. 1 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, è aggiunto il seguente punto: "6) il Direttore generale".

4. Ferma restando la composizione degli organi dell'Istituto prevista dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della presente legge sono estese all'INAIL per quanto compatibili con le sue competenze istituzionali.

5. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

 

Art. 56.

Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo.

1. Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

2. La Commissione vigila:

a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;

c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. La Commissione assume le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

5. La Commissione è costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.