Le domande:
- Le
domande sia di utilizzazione che di
assegnazione provvisoria vanno presentate
mediante Istanze On line.
- Per
la scuola dell’infanzia e primaria: dal 13
al 23 luglio.
- Per
la scuola secondaria di primo e secondo
grado: dal 16 al 25 luglio.
Destinatari delle utilizzazioni:
- In
linea generale tutti i docenti, che, dopo le
operazioni di trasferimento, risultino a
qualunque titolo senza sede definitiva.
- In
particolare:
- I
docenti in soprannumero su ambito
- I
docenti trasferiti a domanda condizionata o
d’ufficio che chiedono di essere utilizzati
come prima preferenza nella scuola di
precedente titolarità
- I
docenti appartenenti a ruoli, posti o classi
di concorso in esubero che richiedono
l’utilizzazione in altri ruoli, posti o
classi di concorso o su posti di sostegno
anche se privi di specializzazione
- I
docenti titolari su insegnamento
curriculare, in possesso della
specializzazione, che chiedono di essere
utilizzati sul sostegno
- I
docenti di scuola primaria su posto comune,
in possesso del titolo per l’insegnamento
della lingua straniera, che chiedono di
essere utilizzati su posti di lingua.
L’assegnazione provvisoria
all’interno della provincia:
-
L’assegnazione provvisoria all’interno della
provincia in cui è ubicato l’ambito o la
scuola di titolarità può essere richiesta,
purché ricorra uno dei seguenti motivi:
- a)
ricongiungimento ai figli o agli affidati di
minore età con provvedimento giudiziario;
- b)
ricongiungimento al coniuge o alla parte
dell’unione civile o al convivente, ivi
compresi parenti o affini, purché la
stabilità della convivenza risulti da
certificazione anagrafica;
- c)
gravi esigenze di salute del richiedente
comprovate da idonea certificazione
sanitaria;
- d)
ricongiungimento al genitore (anche se non
convivente)
-
L’assegnazione provvisoria può essere
richiesta anche dai docenti che sono stati
trasferiti nella stessa provincia su comune
diverso da quello in cui hanno la precedenza
prevista dall’art. 13 del CCNI 11 aprile
2017.
-
L’assegnazione provvisoria non può essere
richiesta all’interno del comune di
titolarità.
L’assegnazione provvisoria per altra
provincia:
-
L’assegnazione provvisoria per altra
provincia può essere richiesta dai docenti
di ogni ordine e grado (non c’è il blocco
triennale) se:
- il
docente ha presentato domanda di mobilità e
non l’ha ottenuta;
- il
docente non ha presentato domanda di
mobilità per la provincia per la quale
ricorra uno dei motivi per i quali è
possibile richiedere l’assegnazione
provvisoria (vedi sopra);
- il
docente ha ottenuto la mobilità in una
provincia diversa da quella per la quale
ricorra uno dei motivi per i quali è
possibile richiedere l’assegnazione
provvisoria (vedi sopra) o per la quale
aveva richiesto di usufruire delle
precedenze previste dall’art. 13 del CCNI 11
aprile 2017.
Motivi sopravvenuti dopo la
mobilità:
-
L’assegnazione provvisoria può essere
richiesta anche da quanti abbiano già
ottenuto la mobilità, qualora siano
sopravvenuti, dopo la scadenza per la
presentazione della domanda di mobilità, i
motivi per i quali è possibile richiedere
l’assegnazione provvisoria (vedi sopra).
Immessi in ruolo dal 2018/19:
- Non
sono consentite le assegnazioni provvisorie
nei confronti del personale assunto a tempo
indeterminato con decorrenza giuridica
2018/19.
Preferenze:
-
L’assegnazione provvisoria può essere
chiesta soltanto per una provincia o per
quella di titolarità o per altra provincia,
indicando fino a 20 preferenze per i docenti
dell’infanzia e primaria e fino a 15 per i
docenti della secondaria di primo e secondo
grado.
- Come
prima preferenza occorre indicare una scuola
sede di organico del comune di
ricongiungimento (eliminato l’obbligo di
indicare tutte le scuole del comune di
ricongiungimento); poi in subordine si
possono indicare scuole di comuni viciniori,
anche di ambito diverso.
-
L’assegnazione provvisoria, in quanto
provvedimento annuale, sarà disposta
direttamente su scuola e non su ambito
territoriale.
Le precedenze di cui all’art. 8,
valide sia per le utilizzazioni che per le
assegnazioni provvisorie:
-
Punto I – personale con gravi motivi di
salute:
-
personale docente non vedente;
-
personale docente emodializzato.
-
Punto II – personale trasferito d’ufficio
negli ultimi otto anni richiedente il
rientro nella scuola o istituto di
precedente titolarità.
-
Punto III – personale con disabilità e
personale che ha bisogno di particolari cure
continuative:
- a)
disabili di cui all’art. 21 della legge
104/92 con un grado di invalidità superiore
ai 2/3 o con minorazioni ascritte alle
categorie prima, seconda e terza della
tabella A annessa alla legge 648/50;
- b)
personale che ha bisogno per gravi patologie
di particolari cure a carattere continuativo
(ad esempio chemioterapia);
- c)
disabili di cui all’art. 33, comma 6, della
legge 104/92 (situazione di gravità).
-
Punto IV – assistenza:
- a)
personale che assiste i seguenti familiari
disabili di cui all’art. 33, commi 5 e 7
(situazione di gravità e necessità di
assistenza continuativa, globale e
permanente) della legge 104/92 che sia:
- b)
genitore, anche adottante o chi esercita
legale tutela, di soggetto con disabilità in
situazione di gravità;
- c)
coniuge o parte dell’unione civile di
soggetto con disabilità in situazione di
gravità;
- d)
solo figlio/a individuato come referente
unico che presta assistenza al genitore;
- e)
lavoratrici madri e lavoratori padri anche
adottivi o affidatari con prole di età
inferiore ai sei anni;
- f)
lavoratrici madri e lavoratori padri anche
adottivi o affidatari con prole di età
superiore a sei anni e inferiore a dodici
anni limitatamente alle assegnazioni
provvisorie interprovinciali.
- g)
unico parente o affine entro il secondo
grado (ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravità abbiano
compiuto i 65 anni di età oppure siano anche
essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti) o unico
affidatario di persona con disabilità in
situazione di gravità.
- Punto
V – personale cessato a qualunque titolo dal
collocamento fuori ruolo.
- Punto
VI – personale coniuge di militare o di
categoria equiparata.
-
Punto VII – personale che ricopre cariche
pubbliche nelle amministrazioni degli Enti
Locali.
-
Punto VIII – personale che riprende servizio
al termine dell’aspettativa sindacale.
Personale in part time:
- Per
il personale in part time l’assegnazione
provvisoria può essere effettuata su
spezzoni corrispondenti al proprio orario di
servizio e, a richiesta degli interessati,
anche sommando spezzoni diversi compatibili.
Assegnazione provvisoria su altro
grado di istruzione o per altra classe di
concorso:
-
L’assegnazione provvisoria può essere
richiesta, oltre che per il posto o classe
di concorso di titolarità, anche per altre
classi di concorso o posti di grado diverso
di istruzione alle seguenti condizioni:
- aver
superato il periodo di prova;
-
essere in possesso della relativa
abilitazione per il posto o classe di
concorso richiesta.
- La
richiesta di assegnazione provvisoria per
altre classi di concorso o posti di grado
diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto
a quella relativa al proprio posto o classe
di concorso di titolarità.
- Non
sono consentite assegnazioni provvisorie per
grado di istruzione diverso da quello di
appartenenza nei confronti del personale che
non abbia ottenuto la conferma in ruolo per
l’anno scolastico 2018/2019.
Assegnazione provvisoria su sostegno
senza titolo di specializzazione:
-
L’assegnazione provvisoria interprovinciale
sul sostegno può essere chiesta anche dai
docenti sforniti di specializzazione, purché
stiano per concludere il percorso di
specializzazione o, in subordine, abbiano
prestato almeno un anno di servizio sul
sostegno (anche a tempo determinato).