a cura della Segreteria Provinciale

Supplenze


QUESITO

Salve sono un'insegnante precaria scuola dell'infanzia, sono stata convocata per un posto di sostegno che ho accettato, vogliono farmi un contratto che firmerò lunedi con la clausola fino avente diritto, dato che devono aggiornare le graduatorie per l'inserimento di insegnanti specializzati in disabilità. Vi chiedo è possibile fare questo in base agli ultimi chiarimenti disposti su questo tipo di supplenze? Ho dirtto a tenermi il posto anche se dovesse arrivare l'avente diritto? Grazie.
 

RISPOSTA

La nota del MIUR n. 9594 del 20 settembre 2013 avente per oggetto “Chiarimenti sulla nota 9416 del 18 settembre 2013 - Messa a disposizione”, all’ultimo capoverso recita: “Fatte salve le supplenze già conferite, in attesa della pubblicazione degli elenchi secondo le suddette regole per le messe a disposizione, le nomine su posti di sostegno continuano ad essere conferite ai sensi della C.M.30 agosto 2013 e sono definitive”. Pertanto, se la scuola non dispone ancora degli elenchi delle disposizioni degli aventi titolo, riteniamo che il suo contratto debba essere definitivo e non fino all’avente diritto.

 

data 05/10/2013


QUESITO

Cosa significa: "E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno."
In realtà io sono inserita in GI 1 fascia x il sostegno e vorrei chiedervi anche:
1) qualora accettassi una nomina su posto comune fino ad avente diritto potrei, poi, lasciarla per un'altra supplenza fino ad A.D. sul sostegno?
2) se, invece, accettassi una supplenza breve su posto comune potrei, poi, lasciarla per un'altra supplenza sul sostegno, anche se quest'ultima è fino all'A.D. oppure se, quest'ultima supplenza ha una data certa, cioè una supplenza breve (es. maternità o malattia)?
Scusate la confusione e l'ignoranza, mi piace lavorare sul sostegno ma, nel contempo non vorrei precludermi la possibilità di cominciare ad accumulare punteggio.
Grazie mille...
 

RISPOSTA

Il MIUR, in data 30/8/2013, ha emanato ed inviato agli Uffici Scolastici Regionali la nota prot. 1878 avente per oggetto: "Anno Scolastico 2013/2014 - Istruzioni e indicazioni operative in materie di supplenze al personale docente, educativo ed ATA". Con tale nota il Ministero fornisce specifiche istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenza al personale scolastico per l’a.s. 2013/2014. Il paragrafo relativo ai "Posti di sostegno" si conclude con la frase da Lei citata che permette ad un supplente di lasciare una qualsiasi supplenza temporanea (fino all'AD, maternità, breve) per un'altra supplenza temporanea, purché su sostegno.

data 18/09/2013


QUESITO

sono laureata in sociologia e ricerca sociale (LM88) vorrei sapere se posso presentare domande di messa a disposizione presso gli istituti. o se posso insegnare nelle scuole private.

Grazie

RISPOSTA

Certamente, può presentare domande di messa a disposizione ai dirigenti scolastici delle seguenti scuole pubbliche o private:

ISTITUTI TECNICI PER LE ATTIVITA’ SOCIALI
per l'indirizzo generale: Pedagogia.
per gli indirizzi dirigenti di comunità, econome-dietiste: Psicologia e pedagogia.

ISTITUTI MAGISTRALI
Filosofia, pedagogia e psicologia.

SCUOLA MAGISTRALE
Pedagogia.

ISTITUTI PROFESSIONALI
Comunicazioni di massa. Pedagogia. Psicologia. Psicologia e pedagogia. Psicologia e sociologia. Psicologia e pubbliche relazioni. Psicologia, pubbliche relazioni, propaganda e pubblicità. Psicologia e tecniche delle comunicazioni di massa, storia e tecnica dell'informazione. Storia, sociologia e psicologia del turismo.Tecniche educative e di esplorazione. Psicologia e scienza dell'educazione. Psicologia della comunicazione. Psicologia generale e applicata. Tecniche di comunicazione e relazione.

data 05/09/2013


QUESITO

Salve, sono titolare di due contratti (9 ore +9 ore) sempre nella stessa scuola. Sono incinta e vorrei richiedere l'indennità di maternità alla fine di giugno. Visto che uno dei due contratti scadrà alla fine delle lezioni e verrò nominata solo per i giorni degli scrutini (mentre l'altro prosegue fino al 30/06), vorrei chiedere se l'80 % dell'indennità sarà calcolata solo sulle 9 ore restanti e comunque solo in base all'ultima busta paga, ovvero quella di giugno.
Grazie in anticipo.

RISPOSTA

Le spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80% dell’ultimo stipendio relativo all’ultimo contratto (quello che scade il 30 giugno).

data 06/05/2013


QUESITO

Sono un'insegnante in maternità con quattro ore settimanali in una scuola media, sono stata convocata per 12 ore in una scuola superiore, alcune ore si sovrappongono come orario; non dovendo prendere servizio, perchè in maternità, posso comunque accettarle tutte?

RISPOSTA

Certamente, sì!

data 17/03/2013

 

 


QUESITO

Sono titolare di tre diversi contratti di lavoro:

1- contratto a tempo determinato fino al 30 giugno per una supplenza in una scuola pubblica x 4 ore settimanali
2- contratto a tempo determinato fino al 8 febbraio per una supplenza in una scuola pubblica x 6 ore settimanali
3- contratto a tempo determinato fino al 30 giugno in una scuola PARITARIA per 4 ore settimanali

dovendo andare in maternità a rischio vorrei sapere:

a) su quante ore mi sarà calcolata l'indennità di maternità e per quale periodo
b) se posso scegliere l'istituto che dovrà corrisponderla (la scuola pubblica piuttosto che quella paritaria)
c) l'iter da seguire
 

RISPOSTA

Gli effetti della indennità di maternità hanno validità sia durante il periodo del contratto di lavoro sia dopo il termine dello stesso, con il 100% della retribuzione percepita per il periodo di congedo coperto da nomina (sia se interdizione che congedo di maternità), mentre nei periodi fuori copertura contrattuale è fatto salvo il diritto alla corresponsione della indennità di maternità nella misura dell’80% dell’ultimo stipendio relativo all’ultimo contratto.
Quindi nel suo caso:

  • sino al 30 giugno le spetta il 100% della intera retribuzione (4+6+4 ore)

  • dopo il 30 giugno le spetta l'80% della retribuzione relativa ai due contratti (4+4 ore)

Per quanto riguarda l'iter da seguire, l'interdizione anticipata è autorizzata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro (Ispettorato del lavoro) sulla base della necessaria certificazione medica e dell'accertamento medico degli organi del Servizi Sanitario Nazionale. La materia è regolamentata dal decreto legislativo n. 151/2001.
La scuola a cui inoltrerà la domanda (la scuola pubblica con contratto di 4 ore sino al 30 giugno) procederà secondo quanto previsto dalla nota ministeriale n. 1479 del 28 gennaio 2008.

data 08/01/2013


QUESITO

La mia supplenza mi è scaduta il 22 dicembre (trattasi di una maternità ed io sono la prima in graduatoria in quella scuola). La scuola era tenuta a conferire a me la proroga del contratto almeno verbalmente?

RISPOSTA

La titolare è stata assente fino al 22/12/2012 (compreso). Se non esibisce alcun certificato dal 23/12/2012 al 6/01/2013 e dal 7  si assenta nuovamente, la scuola, senza dover riscorrere la graduatoria, in virtù del comma 5 dell’articolo 7 del Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 le dovrà far sottoscrivere un contratto di conferma della supplenza.
Nel caso la titolare dovesse riprendere servizio il giorno 7 e poi assentarsi successivamente (anche dal giorno dopo) lei perde il diritto alla conferma e la scuola dovrà riscorrere la graduatoria e, nel caso la supplenza tocchi a lei, rifarle un nuovo contratto.

data 06/01/2013


QUESITO

Sono un'insegnante supplente con 4 ore settimanali in una scuola media; vorrei sapere se ho diritto ad essere interpellata per nuove supplenze durante un periodo di malattia e se posso accettarla.

RISPOSTA

Il Regolamento supplenze (Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131) prevede all’art. 4, comma 1:
"L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo."

Pertanto lei può accettare (accettazione anche mediante delega) tutte le supplenze sino al completamento dell'orario di cattedra (18 ore).

Per quanto riguarda il perfezionamento del rapporto di lavoro, con l'assunzione in servizio, il già citato Regolamento supplenze, all’art.8 (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro), comma 1, lettera a. 2 , prevede:
"la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento";

oppure, al comma 1, lettera b. 2, prevede per le nomine da graduatorie di istituto:
"la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie".

Ma il comma 4 prevede che :
“Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola”.

Quindi, quando il lavoratore a tempo determinato non può assumere servizio per motivi di salute deve avvisare la scuola e inviare subito la relativa documentazione (certificato medico).

La mancata assunzione in servizio, tuttavia, comporta il rinvio degli effetti giuridici ed economici del contratto al momento della effettiva assunzione.

Le alleghiamo l'art. 19 del CCNL 2007 che contiene la normativa sulle assenze del personale a tempo determinato.

data 31/12/2012

 


QUESITO

Nella mia scuola, un Istituto comprensivo, una supplente di scuola media ha prestato servizio dal lunedì al venerdì con orario completo. Ha diritto alla retribuzione anche del sabato e della domenica?

RISPOSTA

 
Il comma 3 dell'articolo 40 del CCNL recita:
"Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile."
 
data 27/12/2012


QUESITO

Sono un supplente con incarico annuale e il dirigente scolastico della mia scuola mi ha detto che devo chiedere le ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (periodo natalizio).

RISPOSTA

 
La legge 135/2012 (spending review) che ha convertito il D. L. n. 95/2012 prevede all'art.5, comma 8, che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.".

Per quanto riguarda il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dalla spending review, il sindacato ha preso posizione (
vedi nostro articolo) e il disegno di legge di stabilità, ancora in discussione, prevede la possibilità di pagamento delle ferie ma introduce l'obbligo da parte dei supplenti di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (periodo natalizio e pasquale).
Ebbene, il disegno di legge di stabilità non è ancora legge.
 

Restano, quindi, valide le norme previste dal
CCNL 2007, come recita il suddetto art. 5, comma 8, della spending review:

l'art. 13, comma 9, che prevede che le ferie devono essere fruite dal personale docente durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (periodo estivo) e 

l'art. 19, comma 2, che non obbliga i docenti supplenti a fruire del periodo di ferie durante la sospensione delle lezioni (vacanze natalizie e pasquali).

Pertanto, si invitano i dirigenti scolastici a non obbligare i docenti supplenti a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, onde evitare contenziosi.
 
data 20/12/2012