Supplenze |
QUESITO Salve
sono un'insegnante precaria scuola dell'infanzia, sono stata convocata
per un posto di sostegno che ho accettato, vogliono farmi un contratto
che firmerò lunedi con la clausola fino avente diritto, dato che devono
aggiornare le graduatorie per l'inserimento di insegnanti specializzati
in disabilità. Vi chiedo è possibile fare questo in base agli ultimi
chiarimenti disposti su questo tipo di supplenze? Ho dirtto a tenermi il
posto anche se dovesse arrivare l'avente diritto? Grazie. RISPOSTA La nota del MIUR n. 9594 del 20 settembre 2013 avente per oggetto “Chiarimenti sulla nota 9416 del 18 settembre 2013 - Messa a disposizione”, all’ultimo capoverso recita: “Fatte salve le supplenze già conferite, in attesa della pubblicazione degli elenchi secondo le suddette regole per le messe a disposizione, le nomine su posti di sostegno continuano ad essere conferite ai sensi della C.M.30 agosto 2013 e sono definitive”. Pertanto, se la scuola non dispone ancora degli elenchi delle disposizioni degli aventi titolo, riteniamo che il suo contratto debba essere definitivo e non fino all’avente diritto.
data 05/10/2013 |
QUESITO
Cosa significa: "E’
consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza
sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità
relative a posti di sostegno." RISPOSTA Il MIUR, in data 30/8/2013, ha emanato ed inviato agli Uffici Scolastici Regionali la nota prot. 1878 avente per oggetto: "Anno Scolastico 2013/2014 - Istruzioni e indicazioni operative in materie di supplenze al personale docente, educativo ed ATA". Con tale nota il Ministero fornisce specifiche istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenza al personale scolastico per l’a.s. 2013/2014. Il paragrafo relativo ai "Posti di sostegno" si conclude con la frase da Lei citata che permette ad un supplente di lasciare una qualsiasi supplenza temporanea (fino all'AD, maternità, breve) per un'altra supplenza temporanea, purché su sostegno. data 18/09/2013 |
QUESITO sono laureata in sociologia e ricerca sociale (LM88) vorrei sapere se posso presentare domande di messa a disposizione presso gli istituti. o se posso insegnare nelle scuole private. GrazieRISPOSTA Certamente, può presentare domande di messa a disposizione ai dirigenti scolastici delle seguenti scuole pubbliche o private: ISTITUTI TECNICI PER LE
ATTIVITA’ SOCIALI ISTITUTI MAGISTRALI SCUOLA MAGISTRALE ISTITUTI PROFESSIONALI data 05/09/2013 |
QUESITO Salve, sono
titolare di due contratti (9 ore +9 ore) sempre nella stessa scuola.
Sono incinta e vorrei richiedere l'indennità di maternità alla fine di
giugno. Visto che uno dei due contratti scadrà alla fine delle lezioni e
verrò nominata solo per i giorni degli scrutini (mentre l'altro prosegue
fino al 30/06), vorrei chiedere se l'80 % dell'indennità sarà calcolata
solo sulle 9 ore restanti e comunque solo in base all'ultima busta paga,
ovvero quella di giugno. RISPOSTA Le spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80% dell’ultimo stipendio relativo all’ultimo contratto (quello che scade il 30 giugno). data 06/05/2013 |
QUESITO Sono un'insegnante in maternità con quattro ore settimanali in una scuola media, sono stata convocata per 12 ore in una scuola superiore, alcune ore si sovrappongono come orario; non dovendo prendere servizio, perchè in maternità, posso comunque accettarle tutte? RISPOSTA Certamente, sì! data 17/03/2013
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QUESITO Sono titolare di tre diversi contratti di lavoro: 1- contratto a
tempo determinato fino al 30 giugno per una supplenza in una scuola
pubblica x 4 ore settimanali dovendo andare in maternità a rischio vorrei sapere: a) su quante ore mi
sarà calcolata l'indennità di maternità e per quale periodo RISPOSTA Gli effetti della
indennità di maternità hanno validità sia durante il periodo del
contratto di lavoro sia dopo il termine dello stesso, con il 100% della
retribuzione percepita per il periodo di congedo coperto da nomina (sia
se interdizione che congedo di maternità), mentre nei periodi fuori
copertura contrattuale è fatto salvo il diritto alla
corresponsione della indennità di maternità nella misura
dell’80% dell’ultimo stipendio relativo all’ultimo contratto.
Per quanto riguarda
l'iter da seguire, l'interdizione anticipata è autorizzata dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro (Ispettorato del lavoro) sulla base
della necessaria certificazione medica e dell'accertamento medico degli
organi del Servizi Sanitario Nazionale. La materia è regolamentata dal
decreto legislativo n. 151/2001. data 08/01/2013 |
QUESITO La mia supplenza mi è scaduta il 22 dicembre (trattasi di una maternità ed io sono la prima in graduatoria in quella scuola). La scuola era tenuta a conferire a me la proroga del contratto almeno verbalmente? RISPOSTA La titolare è stata
assente fino al 22/12/2012 (compreso). Se non esibisce alcun certificato
dal 23/12/2012 al 6/01/2013 e dal 7 si assenta nuovamente, la
scuola, senza dover riscorrere la graduatoria, in virtù del comma 5
dell’articolo 7 del Decreto
Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 le dovrà far sottoscrivere un
contratto di conferma della supplenza. data 06/01/2013 |
QUESITO Sono un'insegnante supplente con 4 ore settimanali in una scuola media; vorrei sapere se ho diritto ad essere interpellata per nuove supplenze durante un periodo di malattia e se posso accettarla. RISPOSTA Il Regolamento
supplenze (Decreto
Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131) prevede all’art. 4, comma 1:
Pertanto lei può accettare (accettazione anche mediante delega) tutte le supplenze sino al completamento dell'orario di cattedra (18 ore). Per quanto riguarda il
perfezionamento del rapporto di lavoro, con l'assunzione in servizio, il
già citato Regolamento supplenze, all’art.8 (Effetti del mancato
perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro), comma
1, lettera a. 2 , prevede: oppure, al comma 1,
lettera b. 2, prevede per le nomine da graduatorie di istituto: Ma il comma 4 prevede
che : Quindi, quando il lavoratore a tempo determinato non può assumere servizio per motivi di salute deve avvisare la scuola e inviare subito la relativa documentazione (certificato medico). La mancata assunzione in servizio, tuttavia, comporta il rinvio degli effetti giuridici ed economici del contratto al momento della effettiva assunzione. Le alleghiamo l'art. 19 del CCNL 2007 che contiene la normativa sulle assenze del personale a tempo determinato. data 31/12/2012
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QUESITO Nella mia scuola, un Istituto comprensivo, una supplente di scuola media ha prestato servizio dal lunedì al venerdì con orario completo. Ha diritto alla retribuzione anche del sabato e della domenica? RISPOSTA
Il comma
3 dell'articolo
40 del CCNL recita:
"Le domeniche, le festività
infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento,
ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono
retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi
che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha
ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art.
2109, comma 1, del codice civile."
data 27/12/2012
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QUESITO Sono un supplente con incarico annuale e il dirigente scolastico della mia scuola mi ha detto che devo chiedere le ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (periodo natalizio). RISPOSTA
La legge
135/2012 (spending review) che ha convertito il
D. L. n. 95/2012
prevede all'art.5, comma 8, che "le ferie, i riposi ed i permessi
spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo
in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi.".
Per quanto riguarda il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dalla spending review, il sindacato ha preso posizione (vedi nostro articolo) e il disegno di legge di stabilità, ancora in discussione, prevede la possibilità di pagamento delle ferie ma introduce l'obbligo da parte dei supplenti di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (periodo natalizio e pasquale).
Ebbene, il disegno di legge di stabilità non
è ancora legge.
Restano, quindi, valide le norme previste dal CCNL 2007, come recita il suddetto art. 5, comma 8, della spending review: l'art. 13, comma 9, che prevede che le ferie devono essere fruite dal personale docente durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (periodo estivo) e l'art. 19, comma 2, che non obbliga i docenti supplenti a fruire del periodo di ferie durante la sospensione delle lezioni (vacanze natalizie e pasquali). Pertanto, si invitano i dirigenti scolastici a non obbligare i docenti supplenti a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, onde evitare contenziosi.
data 20/12/2012
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