a cura della Segreteria Provinciale

Ferie, permessi,
congedi, assenze


QUESITO

Buongiorno,
vorrei usufruire del congedo biennale retribuito per l'assistenza a mio suocero portatore handicap grave (art.3 c.3 l.104), in base alla recente sentenza della Corte C., è possibile ottenerlo anche in presenza di mia moglie (figlia del disabile) che è casalinga, la quale è notevolmente impegnata ad assistere anche la madre affetta da alzheimer.
Grazie e distinti saluti.

RISPOSTA

La Corte Costituzionale con Sentenza 18 luglio 2013, n. 203 è intervenuta sulla materia dei congedi retribuiti fino ai due anni concessi ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del Decreto legislativo 26.03.2001 n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. In base a detta sentenza, però, si può fruire dei congedi solo se gli altri parenti più prossimi (figli, genitori, fratelli) o il coniuge sono mancanti, deceduti o anch’essi invalidi.

data 26/08/2013


QUESITO

Salve! sono in interdizione anticipata per gravidanza a rischio e la segretaria della mia scuola mi ha fatto scadere l'ultimo contratto fuori nomina il 31 Agosto invece del 6 settembre, data riportata, invece, nel decreto di interdizioni. Vi chiedo: è corretto che la segretaria abbia agito così?

RISPOSTA

La segretaria della sua scuola ha agito correttamente! Non poteva fare un contratto a cavallo di due anni scolastici. Le farà un altro contratto dal 1° settembre.
 

data 23/08/2013


QUESITO

Sono un docente a t.i. di scuola media e vorrei sapere se è possibile assentarsi da scuola nel giorno in cui si fa una donazione di sangue.

RISPOSTA

Certamente si! Il permesso è retribuito. Lo stabilisce l'art.1 della legge n. 584 del 13 luglio 1967. Si allega un fac-simile di richiesta di permesso.
 

data 31/05/2013


QUESITO

Sono un docente a tempo indeterminato. Vorrei sapere entro quanto tempo. dopo un evento luttuoso, si può usufruire dei tre giorni previsti dal contratto scuola per lutto.

RISPOSTA

Il CCNL Comparto scuola 2006/09 prevede all'art. 15 la possibilità per i dipendenti della scuola di usufruire di tre giorni di permesso retribuito per lutto per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado. Stabilisce che i tre giorni possono essere fruiti anche in maniera non continuativa ma nulla dice sui tempi. Si può, però fare riferimento al Decreto Interministeriale n. 278/2000 del  Ministero per la solidarietà sociale di concerto con i Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità che prevede, all'art. 1 comma 2, per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che i giorni di permesso per lutto devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso.
 

data 29/05/2013


QUESITO

Il congedo parentale nei primi 30 giorni è retribuito per intero sino al compimento degli otto anni del bambino. La mia scuola afferma invece che è retribuito per i primi 30 giorni per intero solo se richiesto nei primi tre anni di vita del bambino.
Il tutto contrasta con l'art.12, comma 4 del CCNL del 29/11/2007, soprattutto alla luce della decisione del Giudice del Lavoro di Sassari con Sentenza depositata in data 03/01/2012 n. 1424/11 e dell’Ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione n. 3606 del 07/03/2012.
Il Giudice de quo ha deciso che:- "il CCNL comparto scuola, nel dettare una disciplina di miglior favore in relazione al trattamento economico dei congedi parentali in tutte le ipotesi in cui si configuri il relativo diritto... prevede che i primi trenta giorni di astensione dal lavoro siano retribuiti per intero nei primi otto anni (e non tre) di vita del bambino".
Si ringrazia per la risposta chiedendo di far intervenire l'ARAN sulla interpretazione autentica, in quanto ogni scuola decide autonomamente.

 

RISPOSTA

Ha perfettamente ragione! Le scuole, purtroppo seguono, attraverso i programmi informatici di gestione del personale, le indicazioni della nota ministeriale Prot. n. AOODGPER 24109 del 20 dicembre 2007, inviata alle scuole su sollecitazione del MEF, che sottolinea che il trattamento economico intero deve corrispondersi per i primi 30 giorni se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino. Per quanto riguarda la sentenza del tribunale di Sassari e quella della Suprema Corte di Cassazione, queste non hanno potere normativo e il riconoscimento del diritto giudiziale si limita ai casi specifici. La suddetta nota ministeriale è in contrasto con le norme contrattuali e, nel caso in cui i dirigenti scolastici vorranno pedissequamente adeguarsi a questa, lo SNALS di Brindisi  sosterrà gli iscritti con eventuali ricorsi.

data 30/03/2013
 

 


QUESITO

salve....sono un insegnante a tempo indeterminato...
e sono appena diventato papà....vorrei sapere come funziona il congedo parentale essendo mia moglie in astensione obbligatoria....

RISPOSTA

La legge 28 giugno 2012 , n. 92, commi 24-26, (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro - legge Fornero) ha introdotto anche per il padre l'obbligo di astenersi dal lavoro, per un giorno, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. Inoltre, al padre spettano due giorni di astensione facoltativa da scalare dal periodo di astensione obbligatoria della madre. Per quanto riguarda i congedi parentali da usufruire entro l'ottavo anno di età del bambino, la materia è regolamentata dal  decreto legislativo n. 151/2001. Può consultare, inoltre la nostra rubrica Argomenti, Temi e Materie, alla voce ASSENZE - Maternità e congedi parentali.

data 27/01/2013


QUESITO

Sono titolare di tre diversi contratti di lavoro:

1- contratto a tempo determinato fino al 30 giugno per una supplenza in una scuola pubblica x 4 ore settimanali
2- contratto a tempo determinato fino al 8 febbraio per una supplenza in una scuola pubblica x 6 ore settimanali
3- contratto a tempo determinato fino al 30 giugno in una scuola PARITARIA per 4 ore settimanali

dovendo andare in maternità a rischio vorrei sapere:

a) su quante ore mi sarà calcolata l'indennità di maternità e per quale periodo
b) se posso scegliere l'istituto che dovrà corrisponderla (la scuola pubblica piuttosto che quella paritaria)
c) l'iter da seguire
 

RISPOSTA

Gli effetti della indennità di maternità hanno validità sia durante il periodo del contratto di lavoro sia dopo il termine dello stesso, con il 100% della retribuzione percepita per il periodo di congedo coperto da nomina (sia se interdizione che congedo di maternità), mentre nei periodi fuori copertura contrattuale è fatto salvo il diritto alla corresponsione della indennità di maternità nella misura dell’80% dell’ultimo stipendio relativo all’ultimo contratto.
Quindi nel suo caso:

  • sino al 30 giugno le spetta il 100% della intera retribuzione (4+6+4 ore)

  • dopo il 30 giugno le spetta l'80% della retribuzione relativa ai due contratti (4+4 ore)

Per quanto riguarda l'iter da seguire, l'interdizione anticipata è autorizzata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro (Ispettorato del lavoro) sulla base della necessaria certificazione medica e dell'accertamento medico degli organi del Servizi Sanitario Nazionale. La materia è regolamentata dal decreto legislativo n. 151/2001.
La scuola a cui inoltrerà la domanda (la scuola pubblica con contratto di 4 ore sino al 30 giugno) procederà secondo quanto previsto dalla nota ministeriale n. 1479 del 28 gennaio 2008.

data 08/01/2013


QUESITO

Sono un supplente con incarico annuale e il dirigente scolastico della mia scuola mi ha detto che devo chiedere le ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (periodo natalizio).

RISPOSTA

 
La legge 135/2012 (spending review) che ha convertito il D. L. n. 95/2012 prevede all'art.5, comma 8, che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.".

Per quanto riguarda il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dalla spending review, il sindacato ha preso posizione (
vedi nostro articolo) e il disegno di legge di stabilità, ancora in discussione, prevede la possibilità di pagamento delle ferie ma introduce l'obbligo da parte dei supplenti di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (periodo natalizio e pasquale).
Ebbene, il disegno di legge di stabilità non è ancora legge.
 

Restano, quindi, valide le norme previste dal
CCNL 2007, come recita il suddetto art. 5, comma 8, della spending review:

l'art. 13, comma 9, che prevede che le ferie devono essere fruite dal personale docente durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (periodo estivo) e 

l'art. 19, comma 2, che non obbliga i docenti supplenti a fruire del periodo di ferie durante la sospensione delle lezioni (vacanze natalizie e pasquali).

Pertanto, si invitano i dirigenti scolastici a non obbligare i docenti supplenti a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, onde evitare contenziosi.
 
data 20/12/2012