LO
STATUTO DELLO SNALS
Indice
Titolo I
Principi, finalità e democrazia interna
Art. 1 - Costituzione e principi
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Tesseramento
Art. 4 - Tutela degli iscritti
Art. 5 - Elezioni interne
Art. 6 - Incompatibilità
Art. 7 - Garanzia e propaganda
Art. 8 - Accertamento di irregolarità
Art. 9 - Convocazione degli organi centrali e periferici
Art. 10 - Cooptazione e durata
Titolo II
Strutture del sindacato
Art. 11 - Organizzazione periferica
Art. 12 - Delegato
Art. 13 - Organi distrettuali
Art. 14 - Organi provinciali
Art. 15 - Funzione degli organi pro-vinciali
Art. 16 - Consiglio provinciale
Art. 17 - Segretario e segreteria pro-vinciale
Art. 18 - Collegio provinciale dei sindaci
Art. 19 - Collegio provinciale dei probiviri
Art. 20 - Elezione degli organi provinciali
Art. 21 - Organi regionali
Art. 22 - Congresso regionale
Art. 23 - Consiglio regionale
Art. 24 - Segretario regionale
Art. 25 - Segreteria regionale
Art. 26 - Collegio regionale dei sindaci
Art. 27 - Conferenza dei segretari provinciali
Art. 28 - Norma transitoria
Art. 29 - Organi nazionali
Art. 30 - Congresso nazionale
Art. 31 - Convocazione congresso nazionale
Art. 32 - Delegati al congresso nazionale
Art. 33 - Convocazione straordinaria del congresso nazionale e della assemblea
provinciale
Art. 34 - Consiglio nazionale
Art. 35 - Composizione del consiglio nazionale
Art. 36 - Comitato centrale
Art. 37 - Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazinale e Ufficio del Comitato Centrale
Art. 38 - Segretario generale
Art. 39 - Segreteria generale
Art. 40 - Conferenza dei segretari provinciali e regionali
Art. 41 - Organo di stampa
Art. 42 - Organizzazione centrale
Art. 43 - Collegio nazionale dei sindaci
Art. 44 - Collegio nazionale dei probiviri
Art. 45 - Commissione di vigilanza (Abrogato)
Titolo III
Organizzazione dei settori
Art. 46 - Settori del sindacato
Art. 47 - Consulta provinciale di settore
Art. 48 - Organi nazionali di settore
Titolo IV
Bilancio, patrimonio e amministrazione
Art. 49 - Bilancio nazionale
Art. 50 - Bilancio provinciale e regionale
Art. 51 - Patrimonio
Titolo V
Modifiche statutarie e regolamento
Art. 52 - Modifiche statutarie e regolamento
STATUTO
TITOLO I
Principi, finalità e democrazia interna
Art. 1
Costituzione e principi
E' costituito con sede in Roma, il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori
della Scuola (S.N.A.L.S.), organizzazione unitaria, libera,
democratica ed autonoma di tutti i settori del lavoro scolastico
pubblico e privato.
Lo S.N.A.L.S. aderisce alla Confederazione dei Sindacati Autonomi
dei Lavoratori (CONF.S.A.L.).
Lo S.N.A.L.S. è unitario perché muove dalla consapevolezza della
unità sostanziale dei problemi della scuola e di quelli del
lavoro, nella dimensione economica e sociale, e, in particolare,
nel pubblico impiego.
Lo S.N.A.L.S., indipendente dal Governo, dai partiti politici e dalle
associazioni di qualunque tipo, pone l'autonomia come garanzia
precisa di libertà e di pluralità democratica.
Lo S.N.A.L.S. è democratico: esso si ispira ai principi costituzionali
nati dalla lotta di Liberazione; si impegna a difendere ed a
sostenere le libere istituzioni ed il sistema pluralistico;
rifiuta il concetto e la politica del sindacalismo di classe
o di massa, che sia unico, esclusivo ed esternamente diretto;
si pone come associazione di base, la cui linea programmatica
si definisce nel serio ed aperto confronto delle posizioni e
si realizza attraverso la libera elezione delle cariche.
Lo S.N.A.L.S. è un ente di tipo associativo non commerciale, per
cui non potrà:
1) distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge;
2) trasmettere ad altri il contributo associativo.
Lo Snals ha l’obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione
con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.
torna su
Art. 2
Finalità
Lo S.N.A.L.S., che non persegue fini di lucro, ha per obiettivo di
tutelare e sviluppare organicamente, attraverso la contrattazione,
la pressione sui pubblici poteri e l'esercizio dello sciopero,
le condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche
del lavoro scolastico.
La ratifica di base è richiesta a conclusione delle vertenze sindacali.
Lo S.N.A.L.S. persegue le seguenti ulteriori finalità:
a) la difesa dei diritti sindacali dei lavoratori della scuola nonché
l'aggiornamento della loro professionalità;
b) lo sviluppo ed il rinnovamento, seriamente programmati, del sistema
educativo e delle istituzioni scolastiche, in modo precipuo
della scuola pubblica nelle sue articolazioni statali e regionali,
per valorizzarne la funzione sociale;
c) la difesa conseguente della serietà della scuola e del suo contributo,
in concorso con la famiglia, alla formazione completa della
persona in una comunità operosa e democratica;
d) l'autogoverno socialmente responsabile della scuola, nel riconoscimento
dell'apporto autonomo delle altre componenti ed in primo luogo
degli studenti e delle famiglie;
e) la tutela della dignità del lavoro scolastico e della libertà
dell'insegnamento e della ricerca.
Lo S.N.A.L.S., inoltre, contribuisce, in seno alla CONF.S.A.L., con
proprie proposte alla formazione della politica economica (investimenti,
reddito, occupazione, servizi sociali, tributi), alla definizione
delle riforme sociali ed alla realizzazione di una organica
e giusta politica retributiva sia del settore pubblico sia del
settore privato. torna su
Art. 3
Tesseramento
Lo S.N.A.L.S.
organizza unitariamente il personale della scuola di ogni ordine
e grado, dipendente dallo Stato e dagli Enti Privati, dell'alta
formazione artistica e musicale e delle ricerca, compreso quello
all'estero, e, fino al 31 dicembre 2007, del personale della
scuola dipendente dalle Regioni ed Autonomie Locali, nonché
quello dell'amministrazione scolastica e dell'università e ne
assume la rappresentanza.
Lo Snals-Confsal
imputa per successione le deleghe rilasciate fino al 31 dicembre
2007 intestate allo Snals-Confsal, determinando l'effettivo
passaggio della titolarità delle stesse, come segue:
-
|
per il Comparto Università alla Federazione Confsal-Snals
Università-Cisapuni; |
-
|
per
il Comparto Ministeri alla Federazione Confsal-Unsa; |
-
|
per
il Comparto Regioni ed Autonomie Locali alla Federazione
Confsal-Fenal. |
Hanno
titolo all'iscrizione gli appartenenti al personale afferente
ai settori ed ai comitati intersettoriali previsti dall'art.
46 del presente statuto, nonché gli aspiranti a contratti di
lavoro a tempo indeterminato o determinato inerenti i settori
predetti.
Sono
soci dello S.N.A.L.S. tutti coloro che si impegnano all'osservanza
del presente statuto, del regolamento applicativo, dei deliberati
degli organi statutari e che versano la quota annuale di iscrizione.
Il tesseramento
avviene secondo norme che saranno stabilite dal consiglio nazionale.
Il consiglio nazionale stabilirà, altresì, la ripartizione delle
quote di iscrizione fra la segreteria generale, le segreterie
regionali e quelle provinciali. torna su
Art. 4
Tutela degli iscritti
Lo S.N.A.L.S. tutela la libertà dei singoli iscritti, i quali non
possono organizzarsi in gruppi istituzionalizzati.
In occasione dei congressi, nonché dei consigli chiamati a deliberare
fra un congresso e l'altro, deve essere possibile far emergere
e confrontare le tesi di politica sindacale e scolastica; deve
essere possibile la scelta organica dei dirigenti chiamati ad
interpretare democraticamente e responsabilmente la volontà
della base; deve essere possibile la formazione e la libera
articolazione del consenso e del dissenso alla base ed al vertice.
torna su
Art. 5
Elezioni interne
Lo S.N.A.L.S. è fondato sul principio della più ampia democrazia
interna.
Tutte le cariche sociali negli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi
ed in quelli di controllo, sono elettive.
Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti.
Le riunioni di qualsiasi organo sono valide se è presente almeno
la metà più uno dei componenti.
Per tutte le elezioni interne relative ad organi deliberanti, di
controllo o di settore, composti da almeno tre persone, si applica,
qualora vengano presentate più liste, il metodo proporzionale.
Tutte le elezioni devono essere effettuate con votazioni dirette
e segrete.
Gli organi esecutivi e le cariche elettive in genere decadono qualora
sia stata votata la sfiducia nei loro confronti da parte degli
organi che li hanno eletti. torna su
Art. 6
Incompatibilità
Le cariche di segretario generale, regionale e provinciale e di membro
della segreteria generale dello S.N.A.L.S. non sono cumulabili
fra loro e sono incompatibili con il mandato parlamentare o
politico-amministrativo, con l'appartenenza ad organi esecutivi
di partiti, o con la carica di responsabile degli uffici scuola
dei partiti.
I membri del collegio provinciale, regionale e nazionale dei sindaci
e i membri del collegio provinciale e nazionale dei probiviri
non possono far parte degli organi deliberanti ai rispettivi
livelli.
Eventuali altri casi di non cumulabilità di cariche, con particolare
riguardo agli incarichi rappresentativi in organi esecutivi
esterni, saranno stabiliti dal consiglio nazionale.
torna su
Art. 7
Garanzia e propaganda
A tutti gli iscritti è garantito, all'interno del sindacato, il diritto
di parola, critica e propaganda.
I soci si impegnano a proporre le rivendicazioni e la linea operativa
nei momenti e nelle sedi in cui si elaborano e si discutono
i programmi del sindacato.
Qualora una proposta non venga accolta, i soci hanno diritto ad ulteriore
propaganda in seno al sindacato, ma devono astenersi da attività
sindacali svolte fuori dal sindacato unitario e da iniziative
disgregatrici.
Le deliberazioni sono impegnative per tutti. Una volta deliberate
azioni sindacali di agitazione o sciopero oppure altre iniziative,
ogni socio dovrà astenersi da qualsiasi atto che indebolisca
l'azione del sindacato o ne minacci l'unità organizzativa.
torna su
Art. 8
Accertamento di irregolarità
In caso di gravi ed accertate disfunzioni od irregolarità, gli organi
di settore e unitari sono dichiarati decaduti e si provvede
a gestione commissariale.
L'accertamento delle disfunzioni o irregolarità spetta, in relazione
alle successive lettere a) - b), rispettivamente alla segreteria
generale e provinciale.
La dichiarazione di decadenza e la nomina di un commissario straordinario
competono:
a) al comitato centrale nei riguardi di tutti gli organi centrali
di settore e dei consigli regionali e provinciali;
b) ai consigli provinciali nei riguardi di tutti gli organi provinciali
di settore e nei riguardi dei comitati distrettuali.
Avverso i provvedimenti di cui sopra, è ammesso ricorso, nel termine
perentorio di 20 giorni dal ricevimento:
- al consiglio nazionale per i casi di cui alla lettera a);
- al comitato centrale per i casi di cui alle lettera b).
Il ricorso deve essere deciso nella prima seduta utile dell'organo
competente e, comunque, non oltre i 60 giorni, pena la decadenza
del provvedimento impugnato.
Qualsiasi gestione commissariale non può protrarsi per più di 6 mesi.
Il rifiuto di ottemperare alle decisioni di cui ai precedenti commi
comporta l'automatico deferimento dei responsabili al collegio
nazionale dei probiviri, nel caso di provvedimenti adottati
da organismi nazionali, e al collegio provinciale dei probiviri
nel caso di provvedimenti adottati da organismi provinciali.
torna su
Art. 9
Convocazione degli organi centrali e periferici
Tutti gli organi deliberanti, centrali e periferici, sono convocati,
con indicazione dell'ordine del giorno, in via ordinaria dai
responsabili degli organi, su richiesta delle segreterie e,
in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo
dei componenti le segreterie. La riunione relativa deve avvenire
entro un massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
per gli organi centrali e di quindici per gli organi periferici.
In quest'ultimo caso, in mancanza di convocazione, provvederà il
segretario regionale per gli organi provinciali e il segretario
generale per gli organi regionali.
I membri di tutti gli organi del sindacato, centrali e periferici,
che risultino assenti senza giustificati motivi per due sessioni
consecutive, sono dichiarati decaduti dagli organi di cui fanno
parte, nella seduta successiva.
Gli organi deliberanti del sindacato, centrali e periferici (consiglio
nazionale, consigli regionali e provinciali) e le consulte di
settore si riuniscono almeno due volte l'anno.
torna su
Art. 10
Cooptazione e durata
Negli organi deliberanti (consiglio nazionale, comitato centrale,
consigli regionali e provinciali), nonché nelle consulte di
settore provinciali e nazionali, possono essere cooptati, in
situazioni particolari, altri membri fino ad un massimo corrispondente
al 10% dei loro componenti e scelti da una maggioranza qualificata
di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
Tutti gli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi restano in carica
non più di quattro anni. torna su
TITOLO II
Strutture del Sindacato
Art. 11
Organizzazione periferica
Lo S.N.A.L.S. dispone di strutture ed organi unitari. Questi hanno,
a tutti i livelli, sedi, uffici, attrezzature, personale e mezzi
adeguati.
L'organizzazione periferica unitaria dello S.N.A.L.S. si articola
in strutture regionali, provinciali e, di norma, anche distrettuali.
torna su
Art. 12
Delegato
Lo S.N.A.L.S., allo scopo di garantire una vita sindacale sempre
più aderente alla realtà ed ai problemi della scuola e della
società ed insieme la partecipazione diretta nelle scelte programmatiche
e nella gestione delle lotte e delle conquiste, fonda la sua
organizzazione unitaria sul delegato, individuato in ogni unità
scolastica o sede di servizio.
Il delegato, eletto dagli iscritti o designato dalla segreteria provinciale,
tutela gli interessi e salvaguarda i diritti dei soci sul posto
di lavoro, anche attraverso la contrattazione decentrata; cura
l'informazione e la propaganda; garantisce la partecipazione
diretta del personale nelle scelte programmatiche e nella gestione
delle lotte e delle conquiste; provvede al tesseramento.
torna su
Art. 13
Organi distrettuali
Sono organi distrettuali unitari:
1) l'assemblea dei delegati;
2) il comitato distrettuale;
3) il segretario distrettuale.
L'assemblea dei delegati, che è formata dai rappresentanti degli
iscritti nella scuola del distretto, ha il compito di dibattere
i problemi connessi con le unità scolastiche del territorio,
di raccogliere le istanze di base in ordine alle scelte programmatiche,
alle azioni di lotta; di formulare le relative proposte agli
organi provinciali.
Il comitato distrettuale è composto da un massimo di 5 membri, eletti
dall'assemblea dei delegati, in numero proporzionale alla rappresentanza
di ciascun settore e dai coordinatori distrettuali di settore.
Alle riunioni del comitato distrettuale partecipano, con solo diritto
di parola, i rappresentanti dello S.N.A.L.S. eletti in seno
al consiglio scolastico distrettuale, qualora non ne facciano
già parte in qualità di membri effettivi.
Il segretario viene eletto dal comitato distrettuale.
La sezione distrettuale, non necessariamente coincidente con il distretto
scolastico, esercita funzioni di promozione, coordinamento ed
organizzazione dell'attività sindacale e tiene i rapporti con
le strutture scolastiche e gli enti locali nell'ambito del territorio.
Per la realizzazione della politica scolastica distrettuale, il comitato
può costituire gruppi intersettoriali di lavoro per specifici
obiettivi di azione. torna su
Art. 14
Organi provinciali
Sono organi provinciali unitari:
a) l'assemblea degli iscritti;
b) il consiglio provinciale;
c) il segretario provinciale;
d) la segreteria provinciale;
e) il collegio dei sindaci;
f) il collegio dei probiviri;
g) le commissioni di studio. torna su
Art. 15
Funzioni degli organi provinciali
In ogni capoluogo di provincia si costituisce l'organizzazione provinciale
unitaria dello S.N.A.L.S..
Gli organi sindacali provinciali interpretano,
sviluppano e riconducono a unità le istanze sindacali di base
e di settore; attuano il collegamento tra la base provinciale
e gli organi centrali del sindacato; svolgono, nell'ambito della
provincia, compiti analoghi a quelli che gli organi centrali
corrispondenti assolvono in tutto il territorio, ma non possono
promuovere azioni sindacali che contrastino con gli indirizzi
e i deliberati degli organi centrali. torna su
Art. 16
Consiglio provinciale
Il consiglio provinciale è composto da un minimo di 15 membri a un
massimo di 45, ripartiti in numero proporzionale alla consistenza
di ciascun settore.
Per ogni provincia il numero dei consiglieri provinciali è determinato
in base alla consistenza degli iscritti.
I consiglieri nazionali partecipano a titolo consultivo alle riunioni
del consiglio provinciale della realtà territoriale in cui risultano
iscritti.
Il consiglio provinciale assume la direzione del sindacato nell'ambito
delle competenze di cui all'art. 15; dispone in materia di bilancio,
amministrazione, tesseramento, organizzazione e attività di
assistenza e consulenza.
Il consiglio provinciale esercita, altresì, il controllo delle attività
dei delegati e degli organi distrettuali, designa i rappresentanti
dell'organizzazione nelle commissioni che operano a livello
provinciale e provvede alla costituzione delle commissioni di
studio, nelle quali potranno essere utilizzati anche esperti
esterni all'organizzazione.
Alle riunioni del consiglio
provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i rappresentanti
dello S.N.A.L.S. eletti in seno al consiglio scolastico provinciale,
qualora non ne facciano già parte in qualità di membri effettivi.
torna su
Art. 17
Segretario e segreteria provinciale
Il consiglio provinciale elegge il segretario provinciale e, con
successiva votazione, gli altri membri della segreteria provinciale
da un minimo di 3 ad un massimo di 9, in rapporto proporzionale
al numero dei consiglieri provinciali. Nel corso della sua prima
riunione, la segreteria provinciale elegge, nel proprio seno,
un segretario amministrativo e uno o più vice-segretari.
Il segretario provinciale ha la rappresentanza legale del sindacato
nell'ambito della provincia e le sue competenze si esplicano
nel rispetto del principio di collegialità della segreteria.
Il consiglio provinciale può, altresì, eleggere un presidente che
presiede, di norma, i lavori del consiglio.
La segreteria provinciale esercita
la funzione di rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito
della provincia, convoca il consiglio e gli altri organismi
provinciali e ne esegue le deliberazioni. torna su
Art. 18
Collegio provinciale dei sindaci
Il collegio provinciale dei sindaci si compone di tre membri effettivi
e di due supplenti.
Esso svolge, nell'ambito della propria
competenza, compiti analoghi a quelli del collegio nazionale
dei sindaci. torna su
Art. 19
Collegio provinciale dei probiviri
Il collegio provinciale dei
probiviri si compone di cinque membri effettivi e di tre supplenti.
Esso svolge nell'ambito della propria competenza compiti analoghi
a quelli esercitati dal collegio nazionale dei probiviri.
torna su
Art. 20
Elezione degli organi provinciali
L'elezione degli organi provinciali avviene su area provinciale sulla
base di liste nelle quali possono essere inclusi candidati di
settori diversi. Di norma, essa avviene contemporaneamente alla
elezione dei delegati al congresso nazionale e regionale ed
è preparata dall'assemblea degli iscritti.
L'assemblea fa proposte sulle questioni concernenti l'organizzazione
unitaria provinciale e regionale e sui criteri di massima per
la utilizzazione delle risorse finanziarie in sede di elaborazione
di bilanci preventivi, e nelle questioni relative all'attività
provinciale dei settori.
Per ogni organo, gli eletti
sono distribuiti per settore, in proporzione alla consistenza
numerica di ogni settore. torna su
Art. 21
Organi regionali
Sono organi regionali:
a) il congresso regionale;
b) il consiglio regionale;
c) il segretario regionale;
d) la segreteria regionale;
e) il collegio regionale dei sindaci;
f) la conferenza dei segretari provinciali. torna su
Art. 22
Congresso regionale
Il congresso regionale è costituito dai delegati eletti nelle assemblee
provinciali, secondo quanto previsto dal regolamento elettorale
nazionale.
Il congresso regionale dibatte e delibera le linee generali di politica
sindacale nel territorio, in coerenza con gli indirizzi nazionali.
Ha il compito, inoltre, di eleggere
il consiglio regionale, il collegio regionale dei sindaci.
torna su
Art. 23
Consiglio regionale
Il consiglio regionale, tenuto conto del coinvolgimento delle diverse
realtà sociali attraverso il decentramento amministrativo, per
una più ampia e coerente diffusione ed affermazione della linea
politica sindacale espressa dal congresso regionale e dalle
determinazioni assunte dagli organi deliberanti nazionali, interagisce
con la confederazione di appartenenza.
Il consiglio regionale inoltre:
1) delibera su tutte le materie di carattere regionale;
2) elegge, con votazioni separate, il segretario regionale e i membri
di segreteria regionale;
3) esprime le proprie valutazioni sull'attività del segretario regionale
e della segreteria regionale;
4) delibera azioni sindacali di portata regionale;
5) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed eventuali
variazioni.
Il consiglio regionale è costituito in proporzione al numero degli
iscritti, secondo quorum differenziati per fasce di consistenza
numerica nella misura stabilita dal regolamento elettorale nazionale,
garantendo comunque un consigliere ad ogni provincia.
Nelle regioni autonome della Val d’Aosta
e del Trentino Alto Adige, la struttura regionale coincide con
quella provinciale. torna su
Art. 24
Segretario regionale
Il segretario regionale:
1) ha la rappresentanza politica e legale del sindacato nella regione;
2) attua, nel rispetto del principio della collegialità, con la segreteria,
la linea di politica sindacale deliberata dal congresso regionale
e dal consiglio regionale,
3) cura i rapporti con i segretari provinciali;
4) mantiene i contatti con il mondo politico e sociale della regione
per valorizzare il sindacato, assumendo opportune iniziative;
5) convoca e presiede, d’intesa con la segreteria, il consiglio regionale
e la conferenza dei segretari provinciali, fissandone l’ordine
del giorno;
6) assume la direzione politica dell’eventuale organo di stampa regionale.
torna su
Art. 25
Segreteria regionale
La segreteria regionale è composta da:
- il segretario regionale;
- due o quattro membri, in rapporto alla complessità e alle esigenze
delle singole realtà regionali. La segreteria regionale ha sede
nel capoluogo di regione.
Nella sua collegialità:
1) attua le delibere del consiglio regionale;
2) predispone iniziative politiche coerenti con la linea congressuale,
in armonia con la linea politica nazionale;
3) definisce l’attribuzione delle deleghe, su proposta del segretario
regionale il quale informa il consiglio regionale di tali attribuzioni;
4) nomina commissioni di studio per la trattazione di problemi specifici;
5) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
torna su
Art. 26
Collegio regionale dei sindaci
Il collegio regionale dei sindaci si compone di tre membri effettivi
e due supplenti.
Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti analoghi
a quelli del collegio nazionale dei sindaci. torna su
Art. 27
Conferenza dei segretari provinciali
La conferenza dei segretari provinciali è organo deliberante in materia
organizzativa e consultiva sulle iniziative politiche e sindacali
che la segreteria intenda predisporre.
La conferenza dei segretari provinciali, d’intesa con il segretario
regionale, coordina le iniziative di carattere regionale che
abbiano ricadute a livello provinciale. torna su
Art. 28
Norma transitoria
Le norme dello statuto relative
agli organi regionali, non contemplate nei presenti articoli,
saranno oggetto di successive eventuali modifiche o di integrazioni,
con il necessario coordinamento delle norme medesime.
torna su
Art. 29
Organi nazionali
Sono organi nazionali unitari:
a) il congresso nazionale;
b) il consiglio nazionale;
c) il comitato centrale;
d) il segretario generale;
e) la segreteria generale;
f) il collegio nazionale dei sindaci;
g) il collegio nazionale dei probiviri. torna su
Art. 30
Congresso nazionale
Il congresso nazionale dello S.N.A.L.S., costituito dai delegati
provinciali, è l'organo fondamentale che delibera la linea del
sindacato.
Il congresso ordinario dell'organizzazione - unitario e di settore
- è indetto, in forme e tempi rigorosamente correlati, secondo
le istanze definite nel presente statuto.
Hanno diritto a prendervi parola - ancorché non delegati - i consiglieri
nazionali uscenti e i membri dei collegi nazionali dei sindaci
e dei probiviri, nonché, nelle sedute di settore, i membri della
consulta uscente.
Il congresso nazionale, come ambito supremo di definizione della
linea politica unitaria, ed in coordinamento con le istanze
dei settori, articolerà, di norma, i suoi lavori in sedute unitarie
e in sedute distinte per settore.
Sarà compito del congresso nazionale plenario dei delegati:
a) esaminare e discutere la relazione sull'operato del sindacato
e sulla situazione sindacale e scolastica nel quadro sociale
e politico;
b) deliberare sull'indirizzo di politica sindacale, anche in base
alle indicazioni dei settori;
c) esaminare il rendiconto finanziario dell'organizzazione e fissare
le direttive di massima per la utilizzazione delle risorse economiche
in sede di elaborazione dei bilanci preventivi;
d) eleggere il consiglio nazionale, il collegio dei sindaci, il collegio
dei probiviri;
e) approvare eventuali modifiche
dello statuto. torna su
Art. 31
Convocazione del congresso nazionale
Il congresso nazionale, annunciato e convocato dal consiglio nazionale,
che ne fissa la data, si riunisce in via ordinaria, ogni quattro
anni e, in via straordinaria, ogni qual volta sia richiesto
a norma del successivo articolo 33.
Il consiglio nazionale formula le tesi programmatiche, alle quali
sarà data la massima diffusione a tutti i livelli.
La convocazione del congresso e l'ordine del giorno devono essere
comunicati alle organizzazioni provinciali del sindacato almeno
70 giorni prima della data fissata.
All'atto della convocazione del congresso, il consiglio nazionale
nomina una commissione che ha il compito di predisporre le operazioni
preparatorie, garantire e favorire la libera circolazione delle
idee.
Il congresso è valido quando
vi sono rappresentati i due terzi degli iscritti e non meno
della metà delle organizzazioni provinciali. torna su
Art. 32
Delegati al congresso nazionale
I delegati al congresso nazionale sono eletti su area provinciale,
in proporzione agli iscritti della provincia e con liste separate
per settore.
L'elezione dei delegati è preparata da almeno un'assemblea generale
unitaria di base, organizzata dalla segreteria provinciale.
I delegati provinciali al congresso
nazionale sono portatori dei voti effettivamente rappresentati
e, pertanto, sia nelle votazioni di settore sia in quelle unitarie,
votano sulla base del numero dei soci rappresentati.
torna su
Art. 33
Convocazione straordinaria del congresso nazionale, regionale,
e dell'assemblea provinciale
Il congresso nazionale, il congresso regionale, l’assemblea unitaria
di base possono essere convocati, rispettivamente, dal consiglio
nazionale, dal consiglio regionale, dal consiglio provinciale,
anche in via straordinaria.
La convocazione in via straordinaria avviene:
a) per il congresso nazionale, ad opera del consiglio nazionale con
delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti,
o su richiesta della maggioranza assoluta dei segretari provinciali,
rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta degli
iscritti;
b) per il congresso regionale, ad opera del consiglio regionale con
delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti,
o su richiesta della maggioranza assoluta dei segretari provinciali,
rappresentanti complessivamente la maggioranza degli iscritti;
c) per l'assemblea provinciale, ad
opera del consiglio provinciale, con delibera adottata a maggioranza
di due terzi dei suoi componenti, o su richiesta della maggioranza
assoluta dei delegati di base, rappresentanti complessivamente
la maggioranza assoluta degli iscritti. torna su
Art. 34
Consiglio nazionale
Il consiglio nazionale è organo deliberante nel rispetto delle indicazioni
statutarie e congressuali.
Il consiglio nazionale si può articolare in commissioni di studio,
anche permanenti, relative ai problemi generali di politica
scolastica, di strutture, di governo e di stato giuridico.
Il consiglio nazionale elegge il segretario generale, la segreteria
generale e il comitato centrale, che ad esso rispondono del
loro operato.
Ciascuno dei membri del consiglio nazionale può partecipare a qualsiasi
assemblea, congresso o convegno dell'organizzazione, sia in
sede nazionale sia in sede periferica.
Il consiglio nazionale approva il bilancio consuntivo e preventivo,
delibera in merito alle quote di adesione al sindacato.
Alle riunioni del consiglio nazionale
partecipano, con solo diritto di parola, i rappresentanti dello
S.N.A.L.S. eletti in seno al C.N.P.I., qualora non ne facciano
già parte. torna su
Art. 35
Composizione del consiglio nazionale
Il consiglio nazionale è composto da 150 membri di cui sei sono i
coordinatori di settore, in conformità di quanto disposto dall'articolo
48. I restanti sono distribuiti tra i settori in rapporto alla
consistenza degli iscritti di ciascun settore rappresentato
in congresso.
L'elezione congressuale del
consiglio nazionale si realizza sulla base di liste, nelle quali
possono essere inclusi nomi di candidati di tutti i settori.
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Art. 36
Comitato centrale
Il comitato centrale delibera, in via ordinaria, su delega del consiglio
nazionale e nelle situazioni d'urgenza, in prima istanza, salvo
ratifica del consiglio nazionale.
Il comitato centrale si pronuncia sulle linee della piattaforma rivendicativa
da portare alla consultazione di base e all'approvazione da
parte del consiglio nazionale.
Il comitato centrale ha, in particolare, il compito di:
- vigilare sul buon andamento organizzativo e amministrativo, centrale
e periferico del sindacato;
- designare i rappresentanti della organizzazione presso enti e commissioni;
- fissare i criteri per gli esoneri sindacali. Il comitato centrale
è composto da 31 membri eletti nel proprio seno dal consiglio
nazionale.
Il comitato centrale si riunisce in via ordinaria ogni due mesi,
in via straordinaria ogni volta che sia convocato dalla segreteria
generale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
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Art. 37
Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale e Ufficio di Presidenza
del Comitato Centrale
Le riunioni del Consiglio Nazionale e le riunioni del Comitato Centrale
sono dirette da un Ufficio di Presidenza composto:
- da un Presidente che assicura la regolarità della discussione e delle
votazioni, concede la parola, indice le votazioni, comunica
i risultati delle votazioni, sospende e chiude le riunioni,
adotta tutte le misure necessarie a garantire il buon andamento
e la serenità della riunione;
- da due Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente nell’esercizio
delle sue funzioni e che, in caso di assenza e/o impedimento
del Presidente, lo sostituiscono;
- da un Segretario incaricato della stesura e della custodia dei verbali
delle singole riunioni.
I componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale e
i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Comitato Centrale
sono eletti nella prima riunione di tali organi, successiva
alla celebrazione del Congresso Nazionale.
I componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale e
i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Comitato Centrale
restano in carica sino alla successiva celebrazione del Congresso
Nazionale.
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Art. 38
Segretario generale
Il segretario generale rappresenta il sindacato nella sua unità e
ne ha la rappresentanza legale, attua la linea di politica sindacale
deliberata dagli organi statutari, nel rispetto del principio
di collegialità, con la segreteria generale, che presiede, dirige
e coordina; organizza e coordina tra loro le attività delle
commissioni nazionali di cui all'art. 42; assume la direzione
politica dell'organo di stampa e cura i rapporti con le segreterie
provinciali e regionali.
Egli è il responsabile delle attività programmate nell'ambito dei
principi politici che informano l'azione sindacale; mantiene
i contatti con il mondo politico e sociale al fine di valorizzare
il sindacato e renderlo sempre più rappresentativo assumendo
opportune iniziative. torna su
Art. 39
Segreteria generale
La segreteria generale è organo esecutivo centrale del sindacato;
attua con collegiale responsabilità i deliberati del consiglio
nazionale e del comitato centrale ed è convocata periodicamente
dal segretario generale su ordine del giorno. Nel corso della
sua prima riunione, essa nomina nel proprio seno, su proposta del segretario generale,
un segretario amministrativo e un vice-segretario con funzioni
vicarie, che sostituisce a tutti gli effetti il segretario generale
in caso di formale assenza o legittimo impedimento.
La segreteria è composta dal segretario generale, e da altri membri,
fino al massimo di 10, eletti dal consiglio nazionale.
La segreteria generale risponde solidalmente della sua attività al
comitato centrale e al consiglio nazionale. torna su
Art. 40
Conferenze dei segretari provinciali e regionali
Le conferenze dei segretari provinciali e regionali sono organi deliberanti
in materia organizzativa e consultive nelle altre materie che
la segreteria generale intende sottoporre al parere della base.
Per l'avvio e per la conclusione delle azioni sindacali di portata
generale, la segreteria generale è tenuta a sentire il parere
delle conferenze dei segretari provinciali e regionali. La convocazione
delle due conferenze può avvenire congiuntamente ed anche in
coincidenza con le riunioni del consiglio nazionale. torna su
Art. 41
Organo di stampa
L'organo di stampa è aperto a tutti gli orientamenti interni dell'organizzazione
nel rispetto del presente statuto. Su tale organo deve essere
data notizia dei temi trattati negli organi centrali, delle
tesi emerse, delle deliberazioni adottate, degli ordini del
giorno di politica sindacale che siano stati oggetto di votazione,
dell'attività sindacale.
La segreteria generale nomina il direttore responsabile e il comitato
di redazione. torna su
Art. 42
Organizzazione centrale
L'organizzazione centrale si struttura in aree funzionali definite
dal comitato centrale, su proposta del segretario generale. torna su
Art. 43
Collegio nazionale dei sindaci
Il collegio nazionale dei sindaci si compone di 5 membri effettivi
e 2 supplenti eletti dal congresso. Esso è organo perfetto.
Il collegio dei sindaci risponde della propria attività davanti al
congresso e al consiglio nazionale. Nella prima riunione viene
eletto, fra i membri effettivi, il presidente.
Il compito del collegio dei sindaci è quello di controllare l'andamento
amministrativo del sindacato e la regolarità di tutte le spese.
Esso propone i miglioramenti tecnico-contabili che ritiene utili
e segnala le deficienze eventuali al consiglio nazionale.
Il collegio dei sindaci riferisce al congresso e al consiglio nazionale
sui bilanci consuntivi e preventivi del sindacato.
I membri del collegio dei sindaci possono partecipare, con voto consultivo,
alle riunioni del consiglio nazionale nelle quali si trattino
argomenti di amministrazione; essi non possono esercitare alcuna
funzione sindacale retribuita.
Il collegio dei sindaci è convocato dal suo presidente, d'intesa
con il segretario generale, oltreché alle scadenze previste
dall'articolo 49, almeno un'altra volta all'anno. torna su
Art. 44
Collegio nazionale dei probiviri
Il collegio nazionale dei probiviri si compone di 9 membri effettivi
e di 3 supplenti eletti dal congresso. Esso è organo perfetto.
Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il presidente.
Sono di competenza del collegio nazionale dei probiviri:
a) in sede di appello: tutte le controversie sulle quali si sia pronunciato
il collegio provinciale dei probiviri;
b) in sede di prima e unica istanza: le controversie insorte tra
soci appartenenti a province diverse nonché il giudizio sui
membri degli organi nazionali, provinciali e regionali deferiti
al collegio.
I membri del consiglio nazionale, del collegio nazionale dei sindaci
e del collegio nazionale dei probiviri possono essere deferiti
al collegio nazionale dei probiviri su parere conforme del comitato
centrale espresso a maggioranza di due terzi.
Il collegio nazionale dei probiviri è convocato dal suo presidente.
Gli atti del collegio nazionale dei probiviri sono definitivi. Il
collegio nazionale dei probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:
1) l'ammonizione;
2) la deplorazione;
3) la sospensione da 3 a 12 mesi;
4) l'espulsione.
Il collegio nazionale dei probiviri è, altresì, competente ad adottare
il provvedimento di espulsione, dopo quello di sospensione cautelare
disposto dalla segreteria generale in pendenza di giudizio penale,
qualora l'associato sia stato condannato con sentenza passata
in giudicato su fatti di particolare gravità sociale e scolastica.
Avverso i provvedimenti adottati dagli organi statutari contro l'associato
è prevista la tutela mediante il ricorso al collegio nazionale
dei probiviri entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il collegio nazionale dei probiviri decide in unica istanza entro
90 giorni. torna su
Art. 45
Commissione di vigilanza
(Abrogato). torna su
TITOLO III
Organizzazione dei settori
Art. 46
Settori del sindacato
Lo S.N.A.L.S. organizza, in forma articolata, il personale dei seguenti
settori:
a) università;
b) istituzioni ed enti di ricerca;
c) alta formazione artistica e
musicale (AFAM);
d) scuola secondaria di ogni ordine
e grado;
e) scuola primaria e dell’infanzia;
f) formazione professionale;
g) personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario della scuola (ATA);
h) personale dell’amministrazione
centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione.
I settori hanno funzione consultiva, di natura culturale, professionale,
tecnica ed organizzativa.
Al settore è attribuita la funzione di studio delle problematiche
specifiche, di rappresentazione propositiva delle relative istanze
agli organi unitari e di cooperazione alla organizzazione della
vita del sindacato, in tutte le sue espressioni (assistenza,
formazione quadri, tesseramento). I responsabili del settore
partecipano direttamente alle contrattazioni specifiche.
Il settore, che contribuisce alla definizione del programma del sindacato
unitario, deve conformare la propria condotta ai principi ed
alla linea deliberati dagli organi unitari, i quali possono
avocare alla loro competenza la trattazione dei temi proposti
dai settori.
Ciascun settore svolge la propria attività attraverso consulte nazionali
e provinciali.
In tutti gli organi deliberativi, direttivi e di controllo, centrali
e periferici, è di norma garantita la presenza dei settori in
rapporto alla consistenza numerica degli iscritti di ogni settore.
I settori si avvalgono delle strutture e dei mezzi del sindacato.
Possono inoltre essere costituiti comitati intersettoriali anche
permanenti, per la trattazione di problemi riguardanti categorie
che risultino presenti in settori diversi.
E’ obbligatoria la costituzione di comitati intersettoriali del personale:
a) dirigente scolastico;
b) delle scuole non statali;
c) del personale in quiescenza;
d) delle istituzioni scolastiche italiane all’estero, solo
per la segreteria generale.
A livello nazionale, i coordinatori dei settori e dei comitati intersettoriali
fanno parte di diritto degli organi deliberanti e partecipano
a pieno titolo e ad ogni effetto a tutte le riunioni della segreteria
generale.
A livello provinciale, i coordinatori dei settori e dei comitati
intersettoriali fanno parte di diritto degli organi deliberanti
e partecipano a pieno titolo alle riunioni di segreteria, quando
sono convocati per la trattazione di problemi di settore. Ogni
coordinatore può chiedere che vengano posti all’ordine del giorno
delle riunioni della segreteria provinciale argomenti riguardanti
il settore o i comitati intersettoriali. torna su
Art. 47
Consulta provinciale di settore
La consulta provinciale di settore coordina l'attività del settore
nell'ambito provinciale e contribuisce ad attuare le finalità
di cui agli articoli 1 e 46; essa costituisce un momento di
presenza e di partecipazione più organico alla vita unitaria
dello S.N.A.L.S..
La consulta si compone da 3 a 9 membri eletti dal congresso provinciale.
Essa elegge, nel suo seno, il coordinatore provinciale, che
fa parte di diritto del consiglio provinciale. torna su
Art. 48
Organi nazionali di settore
In adempimento del disposto dello statuto per quanto attiene alla
partecipazione dei settori a tutti i livelli della vita unitaria
del sindacato, sono istituiti per ogni settore:
a) la consulta nazionale;
b) l'ufficio centrale di coordinamento;
c) il coordinatore nazionale.
La consulta nazionale di ciascun settore assume i problemi specifici
ed elabora proposte, utilizzando apposite commissioni di studio,
che potranno essere formate anche in rapporto a istanze di categorie
minoritarie.
La consulta nazionale, composta da 21 membri, è eletta dai delegati
del settore in occasione del congresso nazionale.
La consulta nazionale elegge, fra i suoi membri, il coordinatore
nazionale e, con successiva votazione, altri quattro membri,
i quali, con il coordinatore, costituiscono l'ufficio centrale
di coordinamento.
Il coordinatore nazionale risponde del suo operato e di quello dell'ufficio
centrale di coordinamento alla consulta. torna su
TITOLO IV
Bilancio, patrimonio e amministrazione
Art. 49
Bilancio nazionale
Il bilancio del sindacato, unitario nelle sue fonti principali, deve
comportare un coordinamento fra bilancio centrale e bilancio
degli organi periferici e, nel reparto delle disponibilità,
devono essere garantite con priorità le fondamentali esigenze
di base.
Le entrate sono costituite dalle quote associative; dai proventi
degli abbonamenti, della pubblicità, delle iniziative editoriali
e dalla vendita di stampati, dalla elargizione di persone, di
enti pubblici e privati.
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Per il funzionamento degli organi di settore e dei comitati intersettoriali
verrà assegnata, in sede di elaborazione del bilancio preventivo,
un'aliquota delle quote derivanti dai versamenti degli iscritti.
La ripartizione tra i settori di detta aliquota sarà effettuata
in relazione alla consistenza numerica dei settori stessi dopo
aver comunque assicurato ai settori e ai comitati intersettoriali
la somma indispensabile per il loro normale funzionamento.
Entro il 31 ottobre di ogni anno, la segreteria generale predispone
e presenta al collegio dei sindaci e al consiglio nazionale
il bilancio preventivo per l'anno successivo.
Il bilancio preventivo indica analiticamente le entrate e le spese
previste.
Entro il 31 maggio, la segreteria generale predispone e presenta
al consiglio nazionale il bilancio consuntivo dell'anno precedente
corredato della relazione del collegio dei sindaci.
Il bilancio consuntivo indica analiticamente le entrate e le spese.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dai prospetti
specifici dei singoli capitoli.
Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30 giugno. torna su
Art. 50
Bilancio provinciale e regionale
Con gli stessi criteri dell'articolo precedente devono essere presentati
dalle segreterie regionali e provinciali i relativi bilanci
preventivi e consuntivi.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 15 ottobre
di ogni anno, il bilancio consuntivo, corredato della relazione
del collegio dei sindaci, entro il 15 maggio di ogni anno.
Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere inviati,
entro 30 giorni dall'approvazione, alla segreteria generale
per il giudizio di conformità ai deliberati del consiglio nazionale.
Il segretario amministrativo nazionale può effettuare, anche a mezzo
di un suo delegato, ispezioni contabili nelle sedi periferiche
e deve, in caso di inadempienze gravi, sostituirsi agli organi
periferici per la redazione e l'approvazione del bilancio consuntivo
e preventivo, salva comunque l'applicazione dell'articolo 8.
torna su
Art. 51
Patrimonio
Gli organi dello SNALS rispondono direttamente verso i terzi, con
il solo patrimonio sociale di cui sono rispettivamente
titolari, delle obbligazioni autonomamente assunte o per le
quali sono comunque chiamati a rispondere, ai sensi del vigente
ordinamento giuridico. La gestione del patrimonio della sede
centrale e delle sedi territoriali periferiche è di competenza
esclusiva dei relativi organi, che assumono autonomamente la
responsabilità, anche civile, degli atti posti in essere nell’esercizio
dello loro funzioni.
Gli organi periferici provvedono, in piena autonomia, a dotarsi,
ove opportuno, di congrue, specifiche ed idonee forme di copertura assicurativa
per i rischi direttamente e indirettamente connessi a tutte
le attività a loro facenti capo.
Gli organi periferici devono comunicare alla segreteria generale
l’acquisto, l’alienazione, la costituzione di ipoteche, la concessione
in garanzia di beni immobili entro trenta giorni dal perfezionamento
dei relativi atti, mediante invio di copia conforme della relativa
documentazione.
Le spese sono deliberate dall’organo competente. torna su
TITOLO V
Modifiche statutarie e regolamento
Art. 52
Il Consiglio Nazionale è l’organo competente:
-
a deliberare la modifica delle disposizioni statutarie;
-
ad adottare e/o modificare il Regolamento Applicativo
dello Statuto;
-
ad adottare e/o modificare il Regolamento Elettorale.
Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole
di due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale.
Il Regolamento Applicativo dello Statuto, le modifiche del Regolamento
Applicativo dello statuto, il Regolamento Elettorale e le modifiche
del Regolamento Elettorale sono approvate con il voto favorevole
della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale.
Le proposte di modifica delle disposizioni statutarie e/o regolamentari
possono essere presentate al Consiglio Nazionale:
-
dalla Segreteria Generale;
-
da 1/3 dei componenti del Consiglio Nazionale.
Le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Nazionale che non
incidono sugli organi e la loro composizione espressi dal Congresso
anche a livello periferico, provinciale e regionale, hanno effetto
immediato e devono essere ratificate dal successivo Congresso.
Sono abrogate le preesistenti disposizioni statutarie e regolamentari
che disciplinano le suindicate materie . torna su
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