Con il termine "mobbing" si fa riferimento, in generale, all'insieme dei
comportamenti persecutori che tendono a emarginare un soggetto dal gruppo
sociale di appartenenza, tramite violenza psichica protratta nel tempo e in
grado di causare seri danni alla vittima.
Quando si è in presenza di mobbing
Come difendersi dal mobbing
Il risarcimento del danno
in sede civile
L'onere della prova
Mobbing sul lavoro
Mobbing verticale (o bossing)
Mobbing in contesti diversi dal lavoro
Lo sai che...
Quando si è in presenza di mobbing
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Non esiste un criterio specifico per individuare le azioni che possono far
configurare un caso di mobbing. In linea di massima, assume rilievo ogni forma
di angheria perpetrata da una o più persone nei confronti dell'individuo più
debole: ostracismo, umiliazioni pubbliche e diffusione di notizie non veritierie.
Per avere un idea più completa sulle condotte che possono condurre a un simile
illecito è possibile fare riferimento alla nostra raccolta di articoli e
sentenze sul mobbing
Come difendersi dal mobbing: la tutela civile e penale [Torna su]
Nel nostro ordinamento possono rinvenirsi diverse norme che permettono alle
vittime di tutelarsi rispetto a fenomeni di mobbing:
- La tutela costituzionale
La prima fondamentale tutela può essere rinvenuta nella Costituzione. La carta fondamentale del nostro ordinamento, infatti, all'articolo 32 riconosce
e tutela la salute come un diritto fondamentale dell'uomo, all'articolo 35
tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e all'articolo 41 vieta lo
svolgimento delle attività economiche private che possano arrecare danno alla
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
- La tutela prevista dal codice civile e da leggi speciali
Spostandoci dal piano dei principi a quello pratico, nel nostro codice civile è
possibile rinvenire due fondamentali norme in grado di aiutare le vttime di
comportamenti mobbizzanti a trovare tutela rispetto alle lesioni subite. Si tratta, innanzitutto, dell'articolo 2043 che prevede l'obbligo di
risarcimento in capo a chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto con qualunque
fatto doloso o colposo. Si tratta poi dell'articolo 2087 che impone all'imprenditore di adottare tutte
le misure idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale di
lavoratori. Con riferimento alle leggi speciali, una tutela contro comportamenti mobbizzanti
può essere ravvisata innanzitutto nello Statuto dei lavoratori, nella parte in
cui pone una specifica procedura per le contestazioni disciplinari a carico dei
lavoratori e laddove punisce i comportamenti discriminatori del datore di
lavoro. Un'ulteriore tutela, di carattere più generale, è ravvisabile, infine, nel Testo
unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- La tutela prevista dalle norme del codice penale
Il mobbing, nel nostro ordinamento può talvolta assumere rilevanza anche da un
punto di vista penale, sebbene non esista una specifica figura di reato. I comportamenti mobbizzanti, infatti, a determinate condizioni possono cagionare
delle conseguenze riconducibili al reato di lesioni personali di cui
all'articolo 590 del codice penale.
Il risarcimento del danno in sede civile [Torna su]
Le vittime di mobbing, quindi, trovano la loro principale fonte di tutela nella
possibilità di esperire i tradizionali rimedi civilistici offerti dal nostro
ordinamento. Esse potranno, in altre parole, citare in giudizio il loro mobber dinanzi al
giudice civile al fine di vederne accertata la responsabilità per i danni che ha
cagionato nei loro confronti e ottenerne la condanna al risarcimento delle
sofferenze patite. A tale proposito, va detto che le tipologie di danno che possono essere
richieste in sede civile e per le quali il giudice può disporre il risarcimento
sono molteplici e possono riguardare sia il danno non patrimoniale che il danno
patrimoniale. Il mobbizzato, infatti, può essere risarcito innanzitutto per le sofferenze non
patrimoniali subite in conseguenza delle condotte persecutorie, che vanno
valutate globalmente dando rilevanza alla lesione della salute psico-fisica del
danneggiato (danno biologico), alla sofferenza interiore derivante dalle
condotte persecutorie (danno morale) e al peggioramento delle sue condizioni di
vita quotidiane (danno esistenziale). Egli, inoltre, in alcuni casi può essere risarcito anche del danno patrimoniale
subito in conseguenza del mobbing e che comporta, in sostanza, un'incidenza
negativa sulla sua sfera economica. Ad esempio, il danno patrimoniale subito dal mobbizzato può identificarsi
nell'essere stato costretto a sostenere delle spese mediche, farmaceutiche o per
visite specialistiche in conseguenza delle lesioni psico-fisiche derivanti dal
mobbing o, anche, nel mancato guadagno conseguente all'impoverimento delle sue
capacità professionali che si verifica in tutti i casi in cui il mobbing
comporta un'inattività forzata del lavoro, la sua perdita di chances, il mancato
avanzamento di carriera, la compromissione della sua immagine professionale e
così via.
L'onere della prova
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Affinché possa essere risarcito del danno subito, tuttavia, è necessario che il
mobbizzato fornisca una prova precisa e adeguata del mobbing. Innanzitutto egli dovrà provare che, nei suoi confronti, è stata perpetrata una
serie di comportamenti persecutori, con intento vessatorio. Costituiscono esempi di tali comportamenti, si ricorda, le critiche continue e
immotivate, la dequalificazione, l'emarginazione, le molestie. Il mobbizzato dovrà provare, poi, che tali comportamenti non sono sfociati in un
unico, isolato, evento, ma sono stati reiterati lungo un arco temporale
medio-lungo, ovverosia per un periodo di tempo tale da rendere invivibile il
contesto di riferimento. Un'ulteriore fondamentale prova da fornire è quella relativa al danno subito.
Essa potrà essere data con dichiarazioni testimoniali e, ancor più
efficacemente, con perizie e certificati medici che attestino lo stato di
depressione e frustrazione. Infine, ed è questa la prova più delicata da fornire, dovrà essere accertato lo
stretto rapporto causale tra la condotta denunciata e il danno subito.
Mobbing sul lavoro [Torna su]
Il contesto principale con riferimento al quale si è iniziato a far riferimento
al mobbing come a un comportamento illecito, giuridicamente rilevante, è quello
lavorativo. In tal contesto, sostanzialmente, il mobbing si estrinseca in tutti quei
comportamenti che il datore di lavoro o i colleghi pongono in essere, per
svariate ragioni, al fine di emarginare e allontanare un determinato lavoratore. Da tale definizione è possibile far discendere una prima forma di
classificazione del mobbing: quella che distingue il mobbing verticale dal
mobbing orizzontale. Il mobbing verticale (o bossing) è la classica forma nella quale si estrinseca
il mobbing e consiste negli abusi e nelle vessazioni perpetrati ai danni di uno
o più dipendenti da un loro diretto superiore gerarchico. In questi casi le
possibilità di ribellarsi a tali atteggiamenti sono spesso molto limitate e di
non facile attuazione, in ragione dei rapporti di forza sbilanciati tra mobber e
mobbizzato. Per mobbing orizzontale, invece, si intende l'insieme di atti persecutori messi
in atto da uno o più colleghi nei confronti di un altro, spesso finalizzati a
screditare la reputazione di un lavoratore mettendo in crisi la sua posizione
lavorativa. Si tratta di comportamenti difficili da fronteggiare e denunciare
soprattutto se attuati da un gruppo. Per quanto esse siano del tutto inusuali, talvolta possono comunque verificarsi
anche ipotesi di mobbing dal basso o low mobbing. Si tratta di una serie di azioni che mirano a ledere la reputazione delle figure
di spicco aziendali, magari a seguito di un loro comportamento ritenuto non
idoneo da parte di un buon numero di dipendenti oppure per motivi semplici
quanto futili, come antipatia o invidia per il potere mostrato o per la
posizione raggiunta. E' una situazione che, ad esempio, può verificarsi in ipotesi di crisi economica
aziendale. In questi casi, infatti, non è raro che la figura del capo sia
considerata alla base della crisi e di ogni altra problematica come
disorganizzazione, cattiva reputazione dell'azienda, incapacità di essere
competitivi.
Il mobbing verticale (o bossing)
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Tra le diverse tipologie di mobbing che possono estrinsecarsi nel mondo del
lavoro, di certo quella più diffusa è il bossing. Su di esso, quindi, è il caso di soffermarsi qualche riga in più. Innanzitutto occorre chiarire che questa pratica combina, in maniera
premeditata, azioni a scopo intimidatorio con veri e propri atti di violenza
psico-fisica e di esclusione dai privilegi aziendali solitamente riservati in
forma equa ai vari dipendenti. Tali provvedimenti riguardano spesso l'assegnazione d'incarichi lavorativi
specifici, l'esclusione dai meeting del personale dipendente e il tenere
nascoste solo ad alcuni dipendenti le informazioni che usualmente vengono
diffuse tra tutti. Tra gli altri atteggiamenti che caratterizzano il comportamento mobbizzante vi è
poi, ad esempio, il fenomeno del ridimensionamento di ruolo nella comunità
aziendale, che vede brillanti dipendenti (ritenuti potenzialmente pericolosi per
lo status di alcuni alti membri del comitato direttivo a rischio) incaricati di
mansioni di poco conto, come quella di fare fotocopie o gestire la posta di
altri dipendenti di pari rango, che li demotivano e limitano l'espressione delle
proprie capacità e conoscenze. L'intento è quello di creare nella vittima, per varie ragioni, un senso
di emarginazione e di cagionarle frustrazione e un'ansia sempre crescente e
spesso insopportabile.
Mobbing in contesti diversi dall'ambito lavorativo
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Sino ad ora, nel parlare di mobbing si è fatto riferimento esclusivo al mondo
del lavoro. Tuttavia, nonostante questo sia il contesto in cui il fenomeno assume la
rilevanza maggiore, il mobbing riguarda anche altri contesti. Un individuo, infatti, può essere "preso di mira" e può divenire vittima di
ripetute vessazioni in qualsiasi contesto sociale.
- Mobbing scolastico
Ciò accade, ad esempio, all'interno dell'ambiente scolastico (v. Il mobbing
Scolastico), in cui i ragazzi possono divenire vittime del mobbing operato sia
da altri studenti che dagli insegnanti. Si pensi ai casi di disapprovazione infondata di alcune abitudini o idee dello
studente o, ancora peggio, ai casi di pregiudizio nei suoi confronti derivante
dalle origini, dalle tradizioni o dalla diversa etnia. Anche nel caso di "mobbing Scolastico" non sono da sottovalutare, seppur rari, i
casi di mobbing dal basso che riguardano gruppi coalizzati di studenti che
mirano a ledere le capacità organizzative e di dialogo di uno o più insegnanti
ritenuti particolarmente deboli.
- mobbing familiare
Un altro contesto sociale in cui il mobbing può estrinsecarsi è quello
familiare. Esso, ad esempio, riguarda i casi in cui un coniuge vuole ottenere il monopolio
delle attenzioni della prolee, a tal fine, cerca di estromettere il partner
dalle questioni familiari. E' chiaro che questo tipo di mobbing è nocivo non solo della stabilità del
nucleo familiare e della salute della vittima diretta ma anche di quella dei
figli e di tutto il nucleo familiare.
Lo sai che:
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- Etimologia
La parola mobbing è stata coniata ufficialmente da un etologo austriaco, Konrad
Lorenz. Il significato iniziale si riferiva, infatti, a tutti quegli atteggiamenti
animali perpetrati da uno o più membri di un gruppo nei confronti di quello che
potrebbe essere definito come l'anello debole dell'insieme, al fine di
estraniare il soggetto dal resto branco e allontanarlo. Più specificamente, il termine mobbing non è altro che una forma di gerundio
sostantivato del verbo "to mob", coniato, nella lingua inglese, nel corso del
XVII secolo e diretto derivato di una comune espressione latina, mobile vulgus,
con la quale ci si riferiva ai folti gruppi tipici di una parata o di un evento
locale, che avevano la cattiva abitudine di muoversi in modo disordinato
seminando il caos nei dintorni. Con il termine "to mob", in sostanza, si intende letteralmente: accalcarsi
intorno a qualcuno, affollarsi, assalire tumultuando. Oggi, tuttavia, l'accezione del termine si è sviluppata sino ad indicare, in
generale, le persecuzioni psicologiche perpetrate da parte di uno o più
individui nei confronti di un altro, nel contesto lavorativo e non solo. Oggi con il termine mobbing si intende quella forma di terrore psicologico,
esercitato, con modalità e tempistiche ben precise, in danno di un collega di
lavoro, di un subordinato, di un individuo più debole, con il chiaro intento di
danneggiarlo ed emarginarlo. Affinché il mobbing assuma rilevanza sul piano giuridico è più in particolare
necessario che il terrore psicologico si estrinsechi in comportamenti aggressivi
e vessatori, che si protraggano nel tempo in maniera ripetitiva, regolare e
frequente.
- Cause alla base del mobbing
Se i comportamenti individuati come mobbing hanno assunto rilevanza nei vari
ordinamenti giuridici principalmente in relazione agli ambienti di lavoro, ciò è
derivato dalle particolari caratteristiche che connotano il relativo ramo del
diritto. Il mobbing, non a caso, riguarda spesso grandi aziende, le quali lo utilizzano
per aggirare la normativa a tutela dei licenziamenti cagionando nel lavoratore
"sgradito" una condizione di stress psico-fisico, idonea a determinarlo ad
abbandonare di sua "spontanea volontà" il luogo di lavoro. Tuttavia le motivazioni che possono celarsi dietro gli atti mobbizzanti sono
molteplici. Talvolta, ad esempio, l'intento dei mobber è quello di riversare su un "capro
espiatorio" alcune problematiche interne di vario genere. Altre volte il mobbing è dettato da motivazioni di carattere strettamente
personale. Esso può anche essere la conseguenza del rifiuto, da parte della vittima, delle
avances del superiore o del collega poi divenuto mobber. Da tutto ciò emerge chiaramente che le conseguenze dannose del mobbing non sono
necessariamente connesse alla perdita del posto di lavoro che esso può
illecitamente e indirettamente cagionare. Essere vittima di ripetute vessazioni,
attacchi e umiliazioni può, infatti, indurre nel lavoratore paure e insicurezze,
idonee ad incidere in maniera anche rilevante sulla sua salute psico-fisica.
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