Legge 9 aprile 1986, n. 97
"Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi."
(Pubblicata nella G.U. 12 aprile 1986, n. 85)


 

Articolo 1
 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento (1).
 

2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. (1a)
 

2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato (2).
 

3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.(3)

 

(1) Comma così modificato dall'art. 27, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(1b) Il comma 3 dell'articolo 8 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha esteso le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente norma anche ai mezzi adattati alla locomozione dei  soggetti di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie a prescindere dalla titolarità di patente di guida.

(2) Comma aggiunto dall'art. 27 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(3) Vedi Decreto Ministeriale 16 maggio 1986