a cura della Segreteria Provinciale

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QUESITO

Il quesito che devo sottoporre alla vostra attenzione è il seguente: un insegnante a tempo indeterminato della scuola dell’infanzia, in possesso del diploma di ISTITUTO MAGISTRALE conseguito nell’a.s. 1983-84 , puo’ fare il passaggio nella Scuola Primaria anche se non ha mai partecipato ad alcun concorso per tale ordine di scuola ?
Il valore abilitante di tale diploma riguarda solo i corsi quadriennali e quinquennali degli Istituti magistrali sperimentali o anche i diplomi conseguiti prima di questo cambiamento? Così come cita il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 - Art. 15, comma 7: I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare.
Vi ringrazio per il chiarimento.

 
 

RISPOSTA

Può fare domanda di passaggio nella scuola primaria.

data 29/01/2014


QUESITO

 

Sono stato immesso a ruolo giuridicamente anno 2012 con contratto tempo indeterminato settembre 2013 con ex legge 68\99. Ho avuto ricorso in quanto al momento dell'aggiornamento non risultavo disoccupato poiché avevo un contratto a termine al 30 giugno 2012. Vorrei sapere cosa succederà.
 
 

RISPOSTA

Nel settore pubblico, e con particolare riferimento alle graduatorie ad esaurimento del personale della scuola, ci sono vedute differenti per quanto riguarda la necessità di risultare disoccupati per poter aspirare alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge 68/99. In merito si è pronunciato il Consiglio di Stato con differenti decisioni: la sentenza n.2953/2010 e la sentenza n. 380/2012 hanno stabilito che il conferimento di un incarico annuale determina automaticamente il venir meno dello stato di disoccupazione e quindi il diritto alla assunzione obbligatoria prevista della legge 68/99, mentre la sentenza n. 2517/2010 pone in rilievo la duplice valenza funzionale delle graduatorie permanenti che consentono l’accesso a incarichi temporanei e, contestualmente, la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato che deve essere garantita anche per i lavoratori disabili, che non devono vedersi privati, con l’accettazione di incarichi temporanei, del diritto primario di accedere alla stabile occupazione nella quota di posti loro riservata. Le consigliamo di rivolgersi agli uffici legali di un sindacato.

data 29/01/2014


QUESITO

 Mio figlio è nato il 17 gennaio 2012, quindi sarà un anticipatario. posso stare tranquilla che l'iscrizione andrà a buon fine? Ho avuto lo stesso problema con la mia prima bambina, che è nata nel mese di febbraio e me l'hanno accettata con un po' di problemi ... mio marito ha dovuto fare un po' di "caos" perché me l'accettassero. Aspetto vostra risposta.!
 
 

RISPOSTA

La circolare ministeriale sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015 non è stata ancora emanata, ma si ritiene che l’impianto della circolare sarà sulla linea di quella relativa all’anno in corso (vedi nostro articolo in merito).

Per quanto riguarda le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, sulla falsa riga della circolare dell’anno in corso, la nuova circolare dovrebbe prevedere che:

“Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2014 il terzo anno di età.

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2014 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2015.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2014 e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto.

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Dovranno, comunque, essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.”

 

La invitiamo a seguire il sito dello SNALS di Brindisi www.snalsbrindisi.it in cui troverà la nuova circolare sulle iscrizioni non appena sarà emanata.

data 08/01/2014


QUESITO

 Salve, sono abilitata all'insegnamento nella scuola materna e sono inserita nella graduatoria (Messina) del concorso indetto nel 1999,vivo in sicilia ed ho maturato la decisione di spostarmi al centro o al nord italia per iniziare a fare supplenze sia brevi che lunghe, la mia domanda è la seguente: in che città o regione c'è più possibilità di essere convocata? grazie!
 
 

RISPOSTA

Non abbiamo dati che ci possano fornire certezze o maggiori possibilità di ottenere supplenze in una provincia rispetto che ad un’altra. L’evento di una supplenza è molto aleatorio e legato a fatti imprevedibili. Consigliamo a chi ci fa questa richiesta di basare la scelta di una provincia a fattori ambientali, ad esempio la possibilità di ottenere più facilmente un alloggio, la presenza di amici o conoscenti, la qualità della vita in quella provincia.

 

data 18/10/2013


QUESITO

Gentile sindacato,
avrei da porre un quesito riguardante la mobilità professionale. Sono un'insegnante di ruolo da due anni su sostegno AD02 classe di concorso A051 ed ho superato l'anno di prova. Vorrei sapere se a marzo potrò chiedere un passaggio di cattedra interprovinciale su classe di concorso A050 (per la quale sono abilitata) nell'ambito della stessa area di sostegno (AD02), pur permanendo il vincolo su sostegno.
Ringrazio anticipatamente per la risposta e porgo distinti saluti.
 
 

RISPOSTA

La questione è un po’ controversa e non è chiaramente definita nel CCNI 2013/14 sulla mobilità. Molto interessante è la riflessione sull’argomento fatta da un docente e pubblicata su OrizzonteScuola. Aspettiamo il prossimo contratto sulla mobilità, in discussione in questi giorni al MIUR.

 

data 18/10/2013


QUESITO

Sono una docente a tempo indeterminato posso essere socio ed amministratore in una società s.r.l. di una ditta edile?
 
 

RISPOSTA

L'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 disciplina le incompatibilità, il cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato (per il part-time è diverso) facendo riferimento agli artt. 60 e seguenti del DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 e, tra l’altro, all’art. 508, comma 10, del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994. La normativa citata prevede che  il dipendente pubblico (quindi il docente) “non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”. Riteniamo, pertanto, che può, senza dubbio, essere socio della S.R.L. ma non amministratore.

 

data 05/10/2013


QUESITO

Salve sono un'insegnante precaria scuola dell'infanzia, sono stata convocata per un posto di sostegno che ho accettato, vogliono farmi un contratto che firmerò lunedi con la clausola fino avente diritto, dato che devono aggiornare le graduatorie per l'inserimento di insegnanti specializzati in disabilità. Vi chiedo è possibile fare questo in base agli ultimi chiarimenti disposti su questo tipo di supplenze? Ho dirtto a tenermi il posto anche se dovesse arrivare l'avente diritto? Grazie.
 

RISPOSTA

La nota del MIUR n. 9594 del 20 settembre 2013 avente per oggetto “Chiarimenti sulla nota 9416 del 18 settembre 2013 - Messa a disposizione”, all’ultimo capoverso recita: “Fatte salve le supplenze già conferite, in attesa della pubblicazione degli elenchi secondo le suddette regole per le messe a disposizione, le nomine su posti di sostegno continuano ad essere conferite ai sensi della C.M.30 agosto 2013 e sono definitive”. Pertanto, se la scuola non dispone ancora degli elenchi delle disposizioni degli aventi titolo, riteniamo che il suo contratto debba essere definitivo e non fino all’avente diritto.

 

data 05/10/2013


QUESITO

Sono un'insegnante di scuola primaria neoassunta in ruolo. Nella scuola in cui presto servizio sono stata cambiata di plesso, prima dell'inizio delle lezioni, in favore di una supplente che aveva lavorato in quel plesso lo scorso anno, per il criterio della continuità didattica. Nel nuovo plesso, poi, mi sono ritrovata un orario con otto ore consecutive di lezione, compresa la mensa, in un giorno della settimana. E' normale tutto ciò?

 

RISPOSTA

L'assegnazione dei docenti ai plessi è regolata dalla contrattazione di istituto e, di solito, i criteri sono quelli dell'anzianità di servizio e della continuità didattica. In questo caso, poiché Lei è al primo anno di insegnamento in quella scuola che non è la Sua sede definitiva, considerato che la supplente aveva già insegnato in quel plesso lo scorso anno, visto che le lezioni non erano ancora cominciate, il dirigente scolastico ha voluto tenere presente il criterio della continuità didattica nell'assegnare a quel plesso la supplente. Diverso è il discorso sul numero di 8 ore consecutive di lezione, anche se  c'è la mensa che per Lei, comunque, rappresenta ora di lezione. Anche se il CCNL del comparto scuola nulla dice sul numero massimo di ore di lezione in un giorno (dovrebbe essere previsto nel contratto di istituto), il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" prevede al massimo sei ore consecutive di lavoro (art. 8, comma 1).

 

data 18/09/2013


QUESITO

Rispettabile sindacato,
forse è un pò presto per porle questo quesito, in previsione delle prossime graduatorie ATA 3^. IO ho un diploma di tecnico delle industrie elettriche, che mi ha permesso di essere iscritto nella 3^ fascia come AR02 e AR08 della graduatoria ATA 3^ fascia 2011/14. Inoltre essendo io iscritto nelle liste della gente di mare della capitaneria di porto di ............., posso anche inserire AR03 nella prossima domanda, come da allegato C del bando personale ATA 3^ 2011-2014,il quale cita "iscrizione nelle liste della gente di mare" come nel mio caso.
In attesa di un cordiale riscontro, distinti saluti.

 

RISPOSTA

Certamente sì. Il titolo "ISCRIZIONE TRA LA GENTE DI MARE" è previsto dalla tabella C della corrispondenza Titoli - Aree e Laboratori degli Assistenti tecnici.

 

data 18/09/2013


QUESITO

Salve potreste darmi informazioni in merito alla colonna "SD" (servizio senza demerito) delle graduatorie ad esaurimento personale docente?il servizio prestato nelle scuole materne comunali da diritto a questa preferenza? e in caso di risposta negativa,Come si potrebbe ottenere?
 

RISPOSTA

Riteniamo di sì.

 

data 18/09/2013


QUESITO

Buongiorno,
sono un'insegnante di scuola primaria e vorrei una delucidazione circa un problema che è sorto nel nostro istituto: Il nostro nuovo dirigente ha disposto che ogni insegnante presti delle ore eccedenti(che poi verranno pagate con il FIS....forse....) per coprire quelle classi in cui per il momento non hanno nominato le supplenti, a partire da ora, fin quando non le troveranno. Chiedo pertanto se può chiederci una prestazione di questo tipo e se possiamo rifiutarci. Grazie.
 

RISPOSTA

Assolutamente non si è obbligati a prestare ore di insegnamento oltre l'orario di servizio. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento (Artt. 28 e 29 del CCNL).

 

data 18/09/2013

 


QUESITO

Gentilissimi, sono abilitata siss A047 e sostegno corso siss 400 H (Corso per scuola secondaria) A luglio scorso ho preso abilitazione A059 (Scienze e matematica alle medie), volevo sapere se sono automaticamente abilitata anche sul sostegno per le medie AD00 visto che sono in possesso del titolo di sostegno 400 H. Grazie.
 

RISPOSTA

Certamente sì.

data 18/09/2013


QUESITO

Cosa significa: "E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno."
In realtà io sono inserita in GI 1 fascia x il sostegno e vorrei chiedervi anche:
1) qualora accettassi una nomina su posto comune fino ad avente diritto potrei, poi, lasciarla per un'altra supplenza fino ad A.D. sul sostegno?
2) se, invece, accettassi una supplenza breve su posto comune potrei, poi, lasciarla per un'altra supplenza sul sostegno, anche se quest'ultima è fino all'A.D. oppure se, quest'ultima supplenza ha una data certa, cioè una supplenza breve (es. maternità o malattia)?
Scusate la confusione e l'ignoranza, mi piace lavorare sul sostegno ma, nel contempo non vorrei precludermi la possibilità di cominciare ad accumulare punteggio.
Grazie mille...
 

RISPOSTA

Il MIUR, in data 30/8/2013, ha emanato ed inviato agli Uffici Scolastici Regionali la nota prot. 1878 avente per oggetto: "Anno Scolastico 2013/2014 - Istruzioni e indicazioni operative in materie di supplenze al personale docente, educativo ed ATA". Con tale nota il Ministero fornisce specifiche istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenza al personale scolastico per l’a.s. 2013/2014. Il paragrafo relativo ai "Posti di sostegno" si conclude con la frase da Lei citata che permette ad un supplente di lasciare una qualsiasi supplenza temporanea (fino all'AD, maternità, breve) per un'altra supplenza temporanea, purché su sostegno.

data 18/09/2013


QUESITO

sono laureata in sociologia e ricerca sociale (LM88) vorrei sapere se posso presentare domande di messa a disposizione presso gli istituti. o se posso insegnare nelle scuole private.

Grazie

RISPOSTA

Certamente, può presentare domande di messa a disposizione ai dirigenti scolastici delle seguenti scuole pubbliche o private:

ISTITUTI TECNICI PER LE ATTIVITA’ SOCIALI
per l'indirizzo generale: Pedagogia.
per gli indirizzi dirigenti di comunità, econome-dietiste: Psicologia e pedagogia.

ISTITUTI MAGISTRALI
Filosofia, pedagogia e psicologia.

SCUOLA MAGISTRALE
Pedagogia.

ISTITUTI PROFESSIONALI
Comunicazioni di massa. Pedagogia. Psicologia. Psicologia e pedagogia. Psicologia e sociologia. Psicologia e pubbliche relazioni. Psicologia, pubbliche relazioni, propaganda e pubblicità. Psicologia e tecniche delle comunicazioni di massa, storia e tecnica dell'informazione. Storia, sociologia e psicologia del turismo.Tecniche educative e di esplorazione. Psicologia e scienza dell'educazione. Psicologia della comunicazione. Psicologia generale e applicata. Tecniche di comunicazione e relazione.

data 05/09/2013


QUESITO

salve,
vorrei approfittare della Vs gentile cortesia per porVi un quesito.
Ho partecipato al concorso a cattedra per docenti di scuola primaria e dell'infanzia, superando tutte le prove.
Al momento della presentazione della domanda, mediante il sistema on line, ho inserito, come titoli valutabili, tra l'altro, l'abilitazione alla scuola elementare e l'abilitaizione alla scuola materna.
Tuttavia, il sistema delle domante on-line, non mi ha consentito di inserire l'abilitazione del personale educativo della quale sono in possesso.
Attenendomi strettamente alle indicazioni successivamente emanate dall'USR-Sicilia, nella autodichiarazione da presentare entro il 31 luglio, ho indicato soltanto i titoli già inseriti nella domanda di partecipazione al concorso, non indicando, pertanto, la abilitazione a personale educativo.
Tuttavia, con una dichiarazione successiva alla data fissata del 31 luglio, a rettifica ed integrazione della precedente autodichiarazione, ho comunicato all'USR di essere in possesso anche di tale ultimo titolo, conseguito prima della pubblicazione del bando di concorso.
Secondo Voi la abilitazione a personale educativo è titolo valutabile ai fini della graduatoria del concorso di scuola dell'infanzia e del concorso di scuola primaria?
Se sì, come mai il sistema delle istanze on line, non mi ha consentito l'inserimento di tale titolo.
Avendo inserito il medesimo titolo nella integrazione (tardiva) alla autodichiarazione dei titoli, ho diritto a che questo mi venga valutato?
saluti e grazie per l'aiuto e per la Vs cortese attenzione e disponibilità.

RISPOSTA

Innanzi tutto complimenti per il superamento delle prove del concorso. Per quanto riguarda la valutazione dell'abilitazione a personale educativo,  questa non rientra tra i titoli previsti dalla tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado (Allegato A del DDG n. 82 del 24 settembre 2012).
Per rispondere alla Sua seconda richiesta, la presentazione di un titolo non dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso non viene valutato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DDG n. 82/2012, che testualmente recita: La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. E' consentita, dopo il termine di presentazione della documentazione, solo la correzione di irregolarità o di omissioni (art. 71 comma 3, del DPR succitato). L'USR Sicilia, con nota n. 13365 del 21/06/2013, aveva fornito precise indicazioni sulla presentazione dei titoli.
 

data 02/09/2013


QUESITO

Sono un'insegnante di scuola dell'infanzia. Ho tre figli, il più piccolo di 22 mesi. Vorrei sapere se , data l'età del bambino, potrei svolgere le mie ore di servizio facendo soltanto il turno antimeridiano. Grazie

RISPOSTA

Non esistono norme che danno diritto alla lavoratrice madre di scegliere il turno di lavoro. Le agevolazioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità sono contenute nell'art. 12 del CCNL che richiama il decreto legislativo n. 151/2001.

data 31/08/2013


QUESITO

Volevo sapere il servizio prestato come docente nella scuola materna comunale vale, una volta entrata di ruolo e fatto la ricongiunzione di carriera, come servizio pre ruolo. Grazie.

RISPOSTA

Il servizio è riconosciuto. Le alleghiamo una nota dell'USP Bologna sul riconoscimento dei servizi pre-ruolo  prestato nelle Scuole materne comunali.

data 29/08/2013


QUESITO

Buongiorno,
vorrei usufruire del congedo biennale retribuito per l'assistenza a mio suocero portatore handicap grave (art.3 c.3 l.104), in base alla recente sentenza della Corte C., è possibile ottenerlo anche in presenza di mia moglie (figlia del disabile) che è casalinga, la quale è notevolmente impegnata ad assistere anche la madre affetta da alzheimer.
Grazie e distinti saluti.

RISPOSTA

La Corte Costituzionale con Sentenza 18 luglio 2013, n. 203 è intervenuta sulla materia dei congedi retribuiti fino ai due anni concessi ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del Decreto legislativo 26.03.2001 n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. In base a detta sentenza, però, si può fruire dei congedi solo se gli altri parenti più prossimi (figli, genitori, fratelli) o il coniuge sono mancanti, deceduti o anch’essi invalidi.

data 26/08/2013


QUESITO

Salve! sono in interdizione anticipata per gravidanza a rischio e la segretaria della mia scuola mi ha fatto scadere l'ultimo contratto fuori nomina il 31 Agosto invece del 6 settembre, data riportata, invece, nel decreto di interdizioni. Vi chiedo: è corretto che la segretaria abbia agito così?

RISPOSTA

La segretaria della sua scuola ha agito correttamente! Non poteva fare un contratto a cavallo di due anni scolastici. Le farà un altro contratto dal 1° settembre.
 

data 23/08/2013


QUESITO

Sono un docente a t.i. di scuola media e vorrei sapere se è possibile assentarsi da scuola nel giorno in cui si fa una donazione di sangue.

RISPOSTA

Certamente si! Il permesso è retribuito. Lo stabilisce l'art.1 della legge n. 584 del 13 luglio 1967. Si allega un fac-simile di richiesta di permesso.
 

data 31/05/2013


QUESITO

Sono un docente a tempo indeterminato. Vorrei sapere entro quanto tempo. dopo un evento luttuoso, si può usufruire dei tre giorni previsti dal contratto scuola per lutto.

RISPOSTA

Il CCNL Comparto scuola 2006/09 prevede all'art. 15 la possibilità per i dipendenti della scuola di usufruire di tre giorni di permesso retribuito per lutto per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado. Stabilisce che i tre giorni possono essere fruiti anche in maniera non continuativa ma nulla dice sui tempi. Si può, però fare riferimento al Decreto Interministeriale n. 278/2000 del  Ministero per la solidarietà sociale di concerto con i Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità che prevede, all'art. 1 comma 2, per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che i giorni di permesso per lutto devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso.
 

data 29/05/2013


QUESITO

Salve, sono titolare di due contratti (9 ore +9 ore) sempre nella stessa scuola. Sono incinta e vorrei richiedere l'indennità di maternità alla fine di giugno. Visto che uno dei due contratti scadrà alla fine delle lezioni e verrò nominata solo per i giorni degli scrutini (mentre l'altro prosegue fino al 30/06), vorrei chiedere se l'80 % dell'indennità sarà calcolata solo sulle 9 ore restanti e comunque solo in base all'ultima busta paga, ovvero quella di giugno.
Grazie in anticipo.

RISPOSTA

Le spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80% dell’ultimo stipendio relativo all’ultimo contratto (quello che scade il 30 giugno).

data 06/05/2013


QUESITO

QUESITO 1
Quale è l’organo della P.A. scolastica preposto al controllo degli abusi dei benefici della L. 104/92 anche in caso di autodichiarazioni false rese ai sensi del D.P.R. 445/2000: l’Ufficio che riceve la domanda e concede il beneficio cioè l’Ufficio Scolastico Regionale o Provinciale delegato alle immissioni in ruolo, oppure il Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro ai sensi dell’art. 33, comma 7 bis, L. 104/92, dove presta servizio il docente che assiste il disabile?

QUESITO 2
Sul concetto di “rivedibilità” espresso dalla Commissione Medica di cui all’art. 4 della L. 104/92 se possa essere integrato o interpretato in rapporto alla patologia invalidante di “non rivedibile” come “permanente” ai sensi del D.M. 2 agosto 2007 o solo impugnato nei modi e termini di legge.-

QUESITO 3
Se il beneficio dell’art. 33, comma 5, della L. 104/92, priorità nella scelta della sede provvisoria, nelle immissioni in ruolo per i singoli contingenti provinciali, attingendo dagli idonei della graduatoria regionale 1999 possa operare su tutto il territorio regionale facendo scegliere con priorità la provincia e la sede di servizio al docente assistente il disabile, oppure operi solo nel contingente provinciale assegnato per merito se coincidente con la provincia di residenza del disabile da assistere.

QUESITO 4
Se legittimo o meno il “trasferimento” dell’assistenza sullo stesso padre disabile, dal giorno precedente al giorno successivo tra due sorelle germane, non derivante da situazioni contingenti e necessitate, ma per accordo familiare finalizzato ad agevolare altro familiare ad ottenere i benefici dell’art. 33, comma 5, L. 104/92, a scapito di altri lavoratori, in occasione della scelta della sede nell’ immissione in ruolo da Graduatoria Regionale 1999 nella scuola primaria, in applicazione delle disposizioni del contratto sulla mobilità docenti della scuola artt. 7, 8 e 9 dell’ a.s. 2011/2012.
 

 

RISPOSTA

I benefici della legge 104 non si acquisiscono attraverso autocertificazioni ma attraverso certificazioni mediche, a partire dal medico curante, per il rilascio del certificato introduttivo che sarà inviato all'INPS. Segue poi la visita che avviene presso la Commissione dell' USL competente che, dal 1 gennaio 2010, è integrata anche con un medico dell’INPS.
Al termine della visita, viene redatto il verbale che riporta l’esito e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.
Quindi, l'organo competente ad accertare i requisiti è l'INPS.
L'art. 33 della legge 104 ha subito delle modifiche e, a proposito dei controlli sugli "abusi" o sulla legittimità della fruizione delle agevolazioni, è stato aggiunto, dal "collegato lavoro - art. 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183", il comma 7 bis che così recita: "Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Per quanto riguarda le immissioni in ruolo da graduatoria di merito, i docenti che beneficiano degli effetti di cui all'art. 33 commi 5, 6, 7 della legge 104/92, hanno diritto alla priorità nella scelta della sede provvisoria a livello provinciale e non nella scelta della provincia. Tuttavia, in alcune regioni vengono stipulate intese con le OO.SS. che regolano le assunzioni a tempo indeterminato, come ad esempio l'USR Abruzzo nella cui Intesa con le OO SS., al punto 10, prevede la precedenza della scelta della sede a livello regionale ai docenti che beneficiano degli effetti di cui all'art. 33, comma 6 (persona diversamente abile maggiorenne in situazione di gravità).

Per quanto riguarda il balletto del "trasferimento dell'assistenza" è tassativamente escluso dal succitato art. 24 della Legge n. 183/2010 che ha stabilito, in modo esplicito, che il diritto alla fruizione dei permessi previsti dalla Legge n. 104/92, per assistere il familiare in condizione di grave disabilità, può essere riconosciuto ad un solo lavoratore in possesso dei requisiti di legge, per assistere la stessa persona con disabilità (referente unico).

data 30/03/2013
 

 


QUESITO

Il congedo parentale nei primi 30 giorni è retribuito per intero sino al compimento degli otto anni del bambino. La mia scuola afferma invece che è retribuito per i primi 30 giorni per intero solo se richiesto nei primi tre anni di vita del bambino.
Il tutto contrasta con l'art.12, comma 4 del CCNL del 29/11/2007, soprattutto alla luce della decisione del Giudice del Lavoro di Sassari con Sentenza depositata in data 03/01/2012 n. 1424/11 e dell’Ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione n. 3606 del 07/03/2012.
Il Giudice de quo ha deciso che:- "il CCNL comparto scuola, nel dettare una disciplina di miglior favore in relazione al trattamento economico dei congedi parentali in tutte le ipotesi in cui si configuri il relativo diritto... prevede che i primi trenta giorni di astensione dal lavoro siano retribuiti per intero nei primi otto anni (e non tre) di vita del bambino".
Si ringrazia per la risposta chiedendo di far intervenire l'ARAN sulla interpretazione autentica, in quanto ogni scuola decide autonomamente.

 

RISPOSTA

Ha perfettamente ragione! Le scuole, purtroppo seguono, attraverso i programmi informatici di gestione del personale, le indicazioni della nota ministeriale Prot. n. AOODGPER 24109 del 20 dicembre 2007, inviata alle scuole su sollecitazione del MEF, che sottolinea che il trattamento economico intero deve corrispondersi per i primi 30 giorni se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino. Per quanto riguarda la sentenza del tribunale di Sassari e quella della Suprema Corte di Cassazione, queste non hanno potere normativo e il riconoscimento del diritto giudiziale si limita ai casi specifici. La suddetta nota ministeriale è in contrasto con le norme contrattuali e, nel caso in cui i dirigenti scolastici vorranno pedissequamente adeguarsi a questa, lo SNALS di Brindisi  sosterrà gli iscritti con eventuali ricorsi.

data 30/03/2013
 

 


QUESITO

Sono un'insegnante in maternità con quattro ore settimanali in una scuola media, sono stata convocata per 12 ore in una scuola superiore, alcune ore si sovrappongono come orario; non dovendo prendere servizio, perchè in maternità, posso comunque accettarle tutte?

RISPOSTA

Certamente, sì!

data 17/03/2013

 


QUESITO

salve....sono un insegnante a tempo indeterminato...
e sono appena diventato papà....vorrei sapere come funziona il congedo parentale essendo mia moglie in astensione obbligatoria....

RISPOSTA

La legge 28 giugno 2012 , n. 92, commi 24-26, (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro - legge Fornero) ha introdotto anche per il padre l'obbligo di astenersi dal lavoro, per un giorno, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. Inoltre, al padre spettano due giorni di astensione facoltativa da scalare dal periodo di astensione obbligatoria della madre. Per quanto riguarda i congedi parentali da usufruire entro l'ottavo anno di età del bambino, la materia è regolamentata dal  decreto legislativo n. 151/2001. Può consultare, inoltre la nostra rubrica Argomenti, Temi e Materie, alla voce ASSENZE - Maternità e congedi parentali.

data 27/01/2013


QUESITO

Ho il diploma di scuola magistrale quinquennale progetto sperimentale esperia,1994/95 sono in possesso dei tre anni di servizio presso scuole dell'infanzia posso abilitarmi con il TFA speciale alla scuola primaria?

 

RISPOSTA

È ancora presso le Commissioni parlamentari, in attesa del prescritto parere, la bozza di regolamento sui TFA speciali recante modifiche al D.M. 10 settembre 2010, n. 249 sulla formazione iniziale degli insegnanti.
Secondo tale regolamento, "ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. L’aspirante opta per il percorso relativo alla scuola dell’infanzia o per quello relativo alla scuola primaria".
Pertanto lei può partecipare al TFA speciale per la scuola primaria. Restiamo, comunque, in attesa della definitiva approvazione del regolamento.

data 22/01/2013
 


QUESITO

Vorrei sapere come posso fare per lavorare come collaboratore scolastico. C'è possibilità di essere inserita in graduatoria? Faccio presente di non aver mai fatto domanda.
 

RISPOSTA

Con il solo possesso del titolo di studio richiesto* si può chiedere di essere inseriti nelle graduatorie d'istituto di III fascia, che vengono utilizzate dalle scuole per attribuire le supplenze. L'ultimo aggiornamento delle graduatorie d'istituto è avvenuto nel 2011. Il prossimo è previsto nella primavera del 2014.

data 06/01/2013

*titolo di studio triennale: diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale, diploma di scuola magistrale, diploma di maestro d’arte, diploma di maturità; attestato (triennale) e/o diploma professionale (triennale) rilasciato o riconosciuto dalla Regione.

data 15/01/2013

 


QUESITO

Sono titolare di tre diversi contratti di lavoro:

1- contratto a tempo determinato fino al 30 giugno per una supplenza in una scuola pubblica x 4 ore settimanali
2- contratto a tempo determinato fino al 8 febbraio per una supplenza in una scuola pubblica x 6 ore settimanali
3- contratto a tempo determinato fino al 30 giugno in una scuola PARITARIA per 4 ore settimanali

dovendo andare in maternità a rischio vorrei sapere:

a) su quante ore mi sarà calcolata l'indennità di maternità e per quale periodo
b) se posso scegliere l'istituto che dovrà corrisponderla (la scuola pubblica piuttosto che quella paritaria)
c) l'iter da seguire
 

RISPOSTA

Gli effetti della indennità di maternità hanno validità sia durante il periodo del contratto di lavoro sia dopo il termine dello stesso, con il 100% della retribuzione percepita per il periodo di congedo coperto da nomina (sia se interdizione che congedo di maternità), mentre nei periodi fuori copertura contrattuale è fatto salvo il diritto alla corresponsione della indennità di maternità nella misura dell’80% dell’ultimo stipendio relativo all’ultimo contratto.
Quindi nel suo caso:

  • sino al 30 giugno le spetta il 100% della intera retribuzione (4+6+4 ore)

  • dopo il 30 giugno le spetta l'80% della retribuzione relativa ai due contratti (4+4 ore)

Per quanto riguarda l'iter da seguire, l'interdizione anticipata è autorizzata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro (Ispettorato del lavoro) sulla base della necessaria certificazione medica e dell'accertamento medico degli organi del Servizi Sanitario Nazionale. La materia è regolamentata dal decreto legislativo n. 151/2001.
La scuola a cui inoltrerà la domanda (la scuola pubblica con contratto di 4 ore sino al 30 giugno) procederà secondo quanto previsto dalla nota ministeriale n. 1479 del 28 gennaio 2008.

data 08/01/2013


QUESITO

La mia supplenza mi è scaduta il 22 dicembre (trattasi di una maternità ed io sono la prima in graduatoria in quella scuola). La scuola era tenuta a conferire a me la proroga del contratto almeno verbalmente?

RISPOSTA

La titolare è stata assente fino al 22/12/2012 (compreso). Se non esibisce alcun certificato dal 23/12/2012 al 6/01/2013 e dal 7  si assenta nuovamente, la scuola, senza dover riscorrere la graduatoria, in virtù del comma 5 dell’articolo 7 del Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 le dovrà far sottoscrivere un contratto di conferma della supplenza.
Nel caso la titolare dovesse riprendere servizio il giorno 7 e poi assentarsi successivamente (anche dal giorno dopo) lei perde il diritto alla conferma e la scuola dovrà riscorrere la graduatoria e, nel caso la supplenza tocchi a lei, rifarle un nuovo contratto.

data 06/01/2013


QUESITO

Sono un'insegnante supplente con 4 ore settimanali in una scuola media; vorrei sapere se ho diritto ad essere interpellata per nuove supplenze durante un periodo di malattia e se posso accettarla.

RISPOSTA

Il Regolamento supplenze (Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131) prevede all’art. 4, comma 1:
"L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo."

Pertanto lei può accettare (accettazione anche mediante delega) tutte le supplenze sino al completamento dell'orario di cattedra (18 ore).

Per quanto riguarda il perfezionamento del rapporto di lavoro, con l'assunzione in servizio, il già citato Regolamento supplenze, all’art.8 (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro), comma 1, lettera a. 2 , prevede:
"la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento";

oppure, al comma 1, lettera b. 2, prevede per le nomine da graduatorie di istituto:
"la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie".

Ma il comma 4 prevede che :
“Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola”.

Quindi, quando il lavoratore a tempo determinato non può assumere servizio per motivi di salute deve avvisare la scuola e inviare subito la relativa documentazione (certificato medico).

La mancata assunzione in servizio, tuttavia, comporta il rinvio degli effetti giuridici ed economici del contratto al momento della effettiva assunzione.

Le alleghiamo l'art. 19 del CCNL 2007 che contiene la normativa sulle assenze del personale a tempo determinato.

data 31/12/2012


QUESITO

Nella mia scuola, un Istituto comprensivo, una supplente di scuola media ha prestato servizio dal lunedì al venerdì con orario completo. Ha diritto alla retribuzione anche del sabato e della domenica?

RISPOSTA

 
Il comma 3 dell'articolo 40 del CCNL recita:
"Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile."
 
data 27/12/2012


QUESITO

Sono un supplente con incarico annuale e il dirigente scolastico della mia scuola mi ha detto che devo chiedere le ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (periodo natalizio).

RISPOSTA

 
La legge 135/2012 (spending review) che ha convertito il D. L. n. 95/2012 prevede all'art.5, comma 8, che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.".

Per quanto riguarda il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dalla spending review, il sindacato ha preso posizione (
vedi nostro articolo) e il disegno di legge di stabilità, ancora in discussione, prevede la possibilità di pagamento delle ferie ma introduce l'obbligo da parte dei supplenti di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (periodo natalizio e pasquale).
Ebbene, il disegno di legge di stabilità non è ancora legge.
 

Restano, quindi, valide le norme previste dal
CCNL 2007, come recita il suddetto art. 5, comma 8, della spending review:

l'art. 13, comma 9, che prevede che le ferie devono essere fruite dal personale docente durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (periodo estivo) e 

l'art. 19, comma 2, che non obbliga i docenti supplenti a fruire del periodo di ferie durante la sospensione delle lezioni (vacanze natalizie e pasquali).

Pertanto, si invitano i dirigenti scolastici a non obbligare i docenti supplenti a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, onde evitare contenziosi.
 
data 20/12/2012


QUESITO

Sono un docente di scuola secondaria di 1° grado (classe di concorso A043) in pensione. Desidero fare domanda per commissario al Concorso per docenti. Esiste un modello di domanda?

RISPOSTA

La presentazione della domanda per far parte delle Commissioni giudicatrici del concorso dovrà essere presentata in modalità telematica, tramite Istanze on line.
Di seguito trova tutta l'informazione che le serve:
 
 
 
data 18/12/2012