D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000, Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
con aggiornamenti
art.
15 legge 183 2011
I certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione
in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma
sono:
-nascita
-residenza
-cittadinanza
-godimento dei diritti civili e politici
-stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
-stato di famiglia
-esistenza in vita
-nascita del figlio
-decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
-iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
-appartenenza a ordini professionali
-titolo di studio, esami sostenuti
-qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica
-situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
-assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto
-possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
-stato di disoccupazione
-qualità di pensionato e categoria di pensione
-qualità di studente
-qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore e simili
-iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo
-tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio
-non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
-di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali
-qualità di vivenza a carico
-tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile
-di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non
aver presentato domanda di concordato.
Non devono pertanto essere più richiesti i suindicati
certificati dagli organi della pubblica amministrazione nonché dai
gestori di pubblici servizi, e dai privati che vi consentono.
Fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli
stati, qualità personali o fatti, non compresi nel precedente
elenco, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo,
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L'autenticazione della sottoscrizione, di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, s'intende
soddisfatta, attraverso la sottoscrizione in presenza del dipendente
addetto, o mediante la procedura semplificata, con invio delle
medesime, unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di
identità del sottoscrittore.
E' necessario procedere all'autenticazione della firma, da parte del
notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a
ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal
Sindaco, se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà è presentata a privati ovvero se i predetti atti sono
presentati agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori
di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di
benefici economici.
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