Nota MIUR 31.03.2011, prot. n. 6229 LEGISLAZIONE E DOTTRINA L'obbligo di pubblicazione del Codice disciplinare è stato sancito, oltre che dall'art. 7, comma 1 della legge 300/1970, dall'art. 55 del decreto legislativo 165/2001 e da diversi contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 13, comma 8, del CCNL Comparto Ministeri del 12/6/2003; art. 9, comma 11, del CCNL Area I Dirigenza del 12/2/2010; art. 16, comma 12, del CCNL Area V Dirigenza del 15/7/2010). Il decreto legislativo 150/2009, all'art. 68, è intervenuto sulla materia, modificando l'art. 55, comma 2 del citato D.L.gs. 165/2001, prevedendo che "La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro". La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare n. 14 del 23 dicembre 2010, recante "Disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, si è espressa nel senso che la dovuta pubblicazione dei Codici disciplinari, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, debba avvenire sia nel sito istituzionale Internet, sia nella rete interna Intranet. Con la presente si comunica che
l'obbligo di pubblicazione sul sito web Internet è stato adempiuto
già dal 1 aprile 2010; quello sulla rete Intranet dal 23 marzo
scorso. |